Legislazione nazionale in favore delle vittime della mafia e del dovere
   
 
 
LEGISLAZIONE NAZIONALE IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA MAFIA E DEL DOVERE

LEGGE 13 agosto 1980, n. 466: Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

(G.U. 22 agosto 1980, n. 230)

Art. 1
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma:
"Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma si intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonchè quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".

Art. 2
La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.
A tal fine, per l'individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.
La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Art. 3
Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.

Art. 4
L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonchè qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 5
Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.
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N.B.: Articolo prima sostituito dall’art. 1, L. 4 dicembre 1981, n. 720 e successivamente abrogato dall'art. 17, L. 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 6
La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 4 dicembre 1981, n. 720.

Art. 7
La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

Art. 8
Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'art. 2 della L. 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

Art. 9
Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

Art. 10
I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.
Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.
Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge.
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N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 4 dicembre 1981, n. 720.

Art. 11
La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF.
Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.

Art. 12
Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.
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N.B.: Articolo abrogato dall'art. 22, L. 12 marzo 1999, n. 68 a decorrere dal 17 gennaio 2000.


Art. 13
All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302:
Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

(G.U. 25 ottobre 1990, n. 250)

Art. 1. Casi di elargizione
1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.

Art. 2. Aumento della speciale elargizione.
1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

Art. 3. Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio.
1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'art. 1, puo’ optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

Art. 4. Elargizione ai superstiti.
1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti nè affini, nè legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Art. 5. Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio.
1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:
a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

Art. 6. Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici.
1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso. 2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. 3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

Art. 7. Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie.

1. I competenti organi amministrativi decidono su conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.
2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.
3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti della presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.
4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.
5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.
6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

Art. 8. Rivalutazione dei benefici.
1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF. 2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

Art. 9. Applicazione dei benefici di guerra.

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.
2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 10. Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno.
1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.
2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.
3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

Art. 11. Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi.
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi.

Art. 12. Eventi pregressi.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'art. 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1º gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'art. 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.
3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla citata legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 13. Concorso di benefici.
1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.
5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

Art. 14. Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.
1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'art. 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Art. 15. Esenzione dai ticket sanitari.
1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria conseguente agli eventi di cui alla presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

Art. 16. Modalità di attuazione.
1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17. Abrogazione.
1. L'art. 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato.

Art. 18. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:
a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;
b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonché, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

LEGGE 23 novembre 1998, n. 407: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

(G.U. 26 novembre 1998, n. 277)

Art. 1.
1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.


2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un'attività lavorativa.
3. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il comma 1 é sostituito dal seguente: " 1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda".
4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo é soppresso.

Art. 2.
1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche é concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed é esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale é corri sposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

Art. 3.
1. All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "anche a favore degli invalidi civili" sono inserite le seguenti: "e dei caduti";
b) al comma 2, le parole: "La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo é certificata" sono sostituite dalle seguenti: "Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate".
2. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 é sostituito dal seguente:
" 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1º gennaio 1969.";
b) il comma 3 é sostituito dal seguente:
" 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge.".
3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "conseguente agli eventi di cui alla presente legge" sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.
4. Per l'attuazione del comma 2, lettera b), é autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.

Art. 4.
1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo é autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

Art. 5.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1969.
2. Con uno o piú regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa.

Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.266.000.000 per l'anno 1998, in lire 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno l999, nonché in ulteriori lire 25.790.000.000 per l'anno 1999 e lire 10.692.000.000 per l'anno 2000, si provvede:
a) quanto a lire 6.266.000.000 per l'anno 1998, a lire 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a lire 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a lire 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
Legge 22 dicembre 1999, n. 512: Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso.

(G.U. 10 gennaio 2000, n. 6)

Art. 1. Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso.
1. E’ istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo e’ alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;
b) dai rientri previsti dall'art. 2.

Art. 2. Modifiche all'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575.
1. All'art. 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;
c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;
d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;
e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso».

Art. 3. Comitato di solidarieta’ per le vittime dei reati di tipo mafioso.
1. Presso il Ministero dell'interno e’ istituito il Comitato di solidarieta’ per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e’ presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta’ per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita’ di solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e’ composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e’ rinnovabile per piu’ di una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e’ attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 6.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo e’ attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

Art. 4. Accesso al Fondo.
1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita’ finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e’ stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonche’ alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attivita’ delle associazioni di tipo mafioso.
2. Hanno altresi’ diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita’ finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonche’ i successori a titolo universale delle persone a cui favore e’ stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi e’ stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o e’ applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
4. Il diritto di accesso al Fondo non puo’ essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 5. Domanda per l'accesso al Fondo.
1. Quando, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, e’ depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.
3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.
4. La richiesta di pagamento al Fondo e’ accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.
5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e’ proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6. Gestione delle domande per l'accesso al Fondo.
1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'art. 5 e’ disposta con deliberazione del Comitato di cui all'art. 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:
a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;
b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.
2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorita’ giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.
3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.
4. Il Fondo e’ surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

Art. 7. Regolamento di attuazione.
1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:
a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, le modalita’ di gestione del Fondo;
b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;
c) stabilire i principi cui dovra’ uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'art. 3;
e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;
f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilita’ finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;
g) disciplinare la procedura e la modalita’ di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'art. 6, comma 4.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e’ trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento e’ emanato anche in mancanza del parere.

Art. 8. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e’ accantonata una quota pari alla meta’ delle risorse finanziarie disponibili per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9. Disposizioni transitorie.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, alle modalita’ per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.
 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" - Art. 82

(G.U. n. 302 del 29.12. 2000 - Supplemento Ordinario n. 219)

Art. 82. (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata)

1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno bianca". Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono; nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora piu' favorevoli.

7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: ", anche di natura colposa,".

8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata";
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata".

 

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 369: "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28.11.2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero".

(G.U. 12 gennaio 2004, n. 8)
Art. 1.
1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassirya in data 12 novembre 2003 e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.
1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato un'invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.
1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, e' elevata a 2000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro.
2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.
4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 2.
1. Per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad euro 200.000.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

LEGGE 3 agosto 2004, n. 206: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"

(G.U. 11 agosto 2004, n. 187)

Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.

Art. 2.
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Art. 4.
1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

Art. 6.
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 7.
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Art. 10.
1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 12.
1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

Art. 13.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 14.
1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 16.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 )

(G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211)

Art. 1
………..

562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
        a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
        b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
        c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
        d) in operazioni di soccorso;
        e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
        f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

Legge 29 novembre 2007, n. 222: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale"
Art. 34 - Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza;
il possesso delle predette condizioni e' provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità e' determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
...............
Art. 2
...............
105. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalita organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonche ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefıci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.

106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all’ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all’ultima retribuzione»;
b) all’articolo 5, comma 3, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorche non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, e altresı attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all’articolo 9, comma 1, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti e esteso il beneficio di cui all’articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;
d) all’articolo 15, comma 2, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefıci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento»;
e) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall’attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, secondo periodo».
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