Schede sintetiche sulla legislazione nazionale e regionale in materia di racket ed usura (2006)
   
 

Università agli Studi di Palermo

Facoltà di Giurisprudenza

CORSO DI FORMAZIONE POLITICO-SOCIALE SUL TEMA:
Crescita della consapevolezza del peso sociale ed economico dei fenomeni criminali "pizzo - racket - usura"

Schede SINTETICHE sulla Legislazione nazionale e regionale in materia di racket ed usura
(versione online).

2 febbraio 2006

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE
IN MATERIA DI RACKET ED USURA

legislazione nazionale:

LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura.

Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Disposizioni concerneti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

legislazione regionale:

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 20
Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

Legge 108/96, art. 14
Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura

beneficio:
erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;

quantificazione del beneficio:
L'importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.
Può essere erogato un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni;
Può essere concessa una provvisionale fino al 50%.

termine di presentazione dell'istanza:
sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura;

revoca e recupero delle somme erogate:
se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.


Legge 108/96, art. 15
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

Il fondo di prevenzione all'usura dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

I confidi devono rispettare le seguenti condizioni:

- che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;

- che i contributi siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;


Legge 44/99
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive

Finalità:
risarcimento dei danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. (successivi al 1.1.90). L'elargizione deve essere destinata ad attività economiche di tipo imprenditoriale. Può essere concessa una provvisionale fino al 70%.

I soggetti che possono beneficiarne:
- gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione;
- gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive;
- soggetti diversi che, in conseguenza di azioni estorsive, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento;
- i familiari superstiti in caso di morte.

Limiti dell'elargizione:
lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.

Termini di scadenza:
- la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.
- Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.
(I termini precedenti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive).


Legge 44/99, art. 20
Sospensiva

In favore delle vittime del racket e dell'usura.

I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni;
  1. I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni;
  2. La sospensione di trecento giorni dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate;
  3. La sospensione, per la durata di trecento giorni, dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Gli Uffici pubblici competenti dell'attuazione della L. 108/96 e della L. 44/99

- UU.TT.GG. - prefetture a cui vanno consegnate le domande per competenza territoriale (province). Essi svolgono l'istruttoria (magistratura, forze dell'ordine) che trasmettono con proprio parere al Commissario per il coordinamento delle iniziative Antiracket ed antiusura (Roma);

- Comitato di solidarietà per le vittime delle estorsioni e dell'usura, istituito con la L. 44/99;

- Commissario per il coordinamento delle iniziative Antiracket ed Antiusura.


La legge regionale
13 settembre 1999, n. 20

Intitolazione della legge:
Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

Titolo II:
Misure di solidarietà in favore di soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di vittime dell'usura.

Art. 11 - Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive

Art. 12 - Interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi
un contributo del 60%, fino ad un massimo di (lire) 10 milioni, sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione di impianti di video sorveglianza
- (può accedere soltanto chi ha sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività)

Art. 13 - Interventi in favore delle vittime dell'usura
La Regione assicura la garanzia sui mutui (di durata non superiore al quinquennio) che i soggetti usurati debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali e provvede al rimborso degli interessi sul mutuo che dovrà essere contratto ad un tasso non superiore al prime rate ABI.

Titolo III:
Misure a sostegno delle scuole e di Istituzioni impegnate nella lotta alla mafia, ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura, nonché nella affermazione della legalità

.........

Art. 17 - Misure di sostegno alle associazioni antiracket riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura
Contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antiracket riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.

Altre norme della l.r. 20/99 che riguardano anche racket e usura:

Art. 8 - Divieto di cumulo dei benefici

Art. 9 - Fondo per le costituzioni di parte civile


L'Ufficio competente dell'attuazione legge regionale n. 20/99

Art. 7 - Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa
- alle dirette dipendenze del Presidente della Regione;
- articolazione dell'Ufficio in nove sezioni provinciali operanti presso le sedi delle amministrazioni delle province regionali;
- Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le forme e le modalità di partecipazione all'attività dell'ufficio speciale delle associazioni e delle fondazioni, che risultino costituite per il perseguimento di finalità proprie della presente legge

Art. 58 della L.r. 6/2001
Vengono individuati gli Uffici che rimangono alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e dispone che le competenze svolte dagli Uffici non più alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sono attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti.

L'Ufficio competente è oggi il Servizio VII del Dipartimento regionale alla Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali.
- Non sono state istituite le sezioni provinciali;
- non è stata determinata alcuna forma e modalità di partecipazione delle associazioni all'attività dell'Ufficio.


CONFRONTO NORME ANTIRACKET NAZIONALI E REGIONALI

(L'art. 11 della legge regionale n. 20/99 e la legge 44/99)


  norma regionale norma statale
Norme a confronto L.r. 20/99 art. 11 L.44/99
Oggetto del beneficio contributo al ristoro del danno patrimoniale subito per danneggiamenti da attività estorsive, rapportato al comportamento della vittima (50%, 70%, 100%)
I danni risarcibili sono:
- i danni a beni mobili o immobili;
- le lesioni personali;
- il mancato guadagno.
Elargizione per il ristoro del danno patrimoniale subito per danneggiamenti da attività estorsive.
I danni risarcibili sono:
- i danni a beni mobili o immobili;
- le lesioni personali;
- il mancato guadagno.
Soggetti beneficiari esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione. 1. esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione;
2. appartenenti ad associazioni di solidarietà;
3. nel caso di omicidio dell'esercente, l'elargizione è concessa ai superstiti secondo il seguente ordine:
a) coniuge e figli;
b) genitori;c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
Importo massimo € 516.456,90 (£ 1.000.000.000)
(nessun limite nel caso di più eventi)
€ 1.549.370,70 (nel caso di più eventi nel corso di un triennio, la somma complessiva non può superare € 3.098.741,40)

ALTRI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI RACKET ED USURA

P.O.R. SICILIA: sottomisura 3.21c (ex 6.08c)
- azione di formazione delle associazioni antiracket ed antiusura;
- azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- campagne informative antiracket ed antiusura.
soggetti proponenti:
- Enti Pubblici territoriali, Enti accreditati, Imprese e società, Associazioni antimafia, antiracket ed antiusura riconosciute. costo complessivo > 7 milioni di euro

Protocollo di legalità.
(sottoscritto da: Ministero dell’Interno, Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, Regione Siciliana, Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, INAIL e INPS)
La Regione Siciliana adotterà le iniziative necessarie affinché i bandi relativi a finanziamenti, contributi, agevolazioni e concessioni, quelli per gare di appalto di opere e lavori pubblici, di pubbliche forniture di beni e servizi prevedano, a carico delle imprese aggiudicatarie di appalti o di subappalti, delle imprese ammesse ai suddetti benefici pubblici, delle loro eventuali affidatarie, nonché di ogni impresa con la quale possono avere rapporti derivati, l’obbligo di sottoscrivere apposita dichiarazione, con la quale le stesse si impegnano, pena la decadenza dal finanziamento, dal contributo, dall’agevolazione, il recesso del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione o della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) (art. 8).

INTERVENTI di altri enti

Provincia Regionale di Palermo
- Istituito l'Ambulatorio Antiusura che elargisce piccole somme di denaro a soggetti usurati che hanno sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Comune di Palermo
- ...........................................

Unione Europea
- Risoluzione del Parlamento europeo sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale "Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere" - Processo verbale del 15/06/2000 - Edizione definitiva;
- Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)
(non ancora recepita dallo Stato Italiano.
(90138) Palermo, via Marco Polo n. 52 tel. e fax: 091.333467 Internet fax: 178.2710941 mobile: 329.1458410 - 328.6280298 email: info@solidariaweb.org
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