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Statuto Sociale in vigore
Titolo I
Denominazione - Sede - Durata - Principi
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ART. 1
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E' costituita, nella forma di
società Cooperativa a responsabilità limitata, una società Cooperativa
sociale denominata: “SOLIDARIA Società Cooperativa sociale - Onlus".
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ART.
2
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La Cooperativa ha sede nel comune di Palermo.
Con delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere istituite sedi
secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze. |
ART.
3
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La durata della Cooperativa è fissata al
2100. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea
straordinaria. |
| ART.
4 |
La Cooperativa si ispira ai principi che sono
alla base del movimento Cooperativo ed in rapporto ad esso agisce.
Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto per la
persona, , la democraticità interna ed esterna, una giusta
distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo
sfruttamento, l'associazionismo tra Cooperative. La Cooperativa intende
impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori umani
e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo
italiano e internazionale. |
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Titolo II
Scopo - Oggetto
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| ART.
5 |
La società è una Cooperativa che ha lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.
1, lett. a, della Legge n. 381/1991.
Riconoscendo quale priorità sociale la promozione della legalità e
dell'impegno sociale antimafia, la Cooperativa è impegnata, in via
prioritaria, in attività in favore delle vittime della mafia, del
racket e dell'usura, e delle vittime di reato in genere, ferma restando
la possibilità di promuovere e gestire servizi in favore di altri
soggetti riconosciuti dalla società in stato di emarginazione e/o di
disagio sociale.
Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti
stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la Cooperativa,
tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si
propone di promuovere e gestire:
• Servizi di assistenza, tutela e informazione in favore
delle vittime della mafia, delle vittime del racket e dell'usura, e
delle vittime di reato in genere;
• Congressi, conferenze, concerti e manifestazioni per la
promozione della cultura della legalità e dell'impegno sociale
antimafia;
• Centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di
accoglienza e socializzazione;
• Centri diurni e residenziali ed altre strutture con
carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al
miglioramento della qualità della vita;
• Servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di
sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto
presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri
diurni e centri di servizio appositamente allestiti e messi a
disposizione di enti pubblici o privati;
• Corsi di formazione volti alla qualificazione umana,
culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;
• Organizzazione di congressi, conferenze, concerti e
manifestazioni promozionali;
• Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità
sociale entro cui opera, al fine di renderla consapevole e disponibile
all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
• Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno
delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di
affermazione dei loro diritti.
La Cooperativa, inoltre, può produrre e vendere:
• Pubblicazioni informative, scientifiche e divulgative,
anche periodiche;
• Strumenti multimediali educativi e didattici;
• Riproduzioni di eventi musicali e culturali;
• Programmi per la diffusione in audio e in video.
La Cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al
perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,
mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione
degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,
attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate
può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in
sostituzione o in forma complementare agli enti locali.
La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e
aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché
adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate
allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge
31.1.92, n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati, la Cooperativa
è, inoltre, fattivamente impegnata ad integrare e coordinare, in modo
permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività
con quella di altri enti Cooperativi, promovendo strutture consortili e
aderendo a organizzazioni di associazionismo Cooperativo, associazioni
temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di società che la legge
preveda nel corso dell'esistenza della Cooperativa.
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Titolo III
Soci
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ART. 6
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Il numero dei soci è stabilito, in ossequio alla
previsione di cui al combinato disposto degli artt. 2519 e 2522, c.c.,
in numero non superiore a venti, trovando applicazione, dunque, le
norme sulla società a responsabilità limitata; detto numero non può
essere, comunque, inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Può essere socio chiunque persona fisica condivida i fini sociali e
intenda contribuire alla loro realizzazione.
Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche e private
i cui statuti lo consentano.
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ART. 7
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I soci della Cooperativa possono essere (in ossequio a
quanto previsto dall'art.2527 c.c.):
Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo, quale
corrispettivo, un compenso di qualsiasi natura o entità;
Soci volontari - che offrono spontaneamente e gratuitamente la loro
attività, esclusivamente per fini di solidarietà;
Soci sovventori - che sostengono la Cooperativa attraverso l'apporto di
capitale non remunerato, esclusivamente per fini di solidarietà.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base
alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
Oltre che persone fisiche, possono essere ammessi nella qualità di soci
sovventori persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia
previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle
Cooperative sociali.
Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a
procedure concorsuali.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata
all'ammontare delle quote sottoscritte.
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ART. 8
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Chi intende essere ammesso come socio (in ossequio a
quanto previsto dall'art.2528 c.c.) dovrà presentare all'Amministratore
Unico domanda scritta che dovrà contenere:
• nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza,
cittadinanza e codice fiscale;
• l'effettiva attività svolta e a quale categoria di soci si
intende appartenere;
• l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,
che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore
al limite massimo fissato dalla legge;
• la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle
deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare
domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti
indicazioni:
• denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della
costituzione;
• numero dei soci;
• numero delle quote che intende sottoscrivere;
• dichiarazione di essere a conoscenza e accettare
integralmente lo Statuto della Cooperativa e i regolamenti interni.
Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i
seguenti documenti:
• copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al
momento della domanda;
• estratto della delibera dell'organo sociale che ha
deliberato l'adesione;
• bilancio dell'ultimo esercizio;
• ogni altro documento che l'Amministrazione della
Cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.
Di ogni modifica, che viene apportata allo Statuto degli enti
associati, dovrà essere data comunicazione alla Cooperativa entro 30
giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.
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ART. 9
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Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio
(in ossequio a quanto previsto dall'art.2528 c.c.) decide
l'Amministratore Unico, con obbligo di precisare il motivo
dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi a norma
dell'articolo 15 .
Il nuovo ammesso dovrà versare l'ammontare della quota sottoscritta nei
termini indicati dall'Amministratore Unico nella delibera di ammissione
a socio, nonché l'eventuale tassa a fondo perduto di ammissione nella
misura determinata dall'amministratore unico per ciascun esercizio
sociale.
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| ART. 10 |
I soci sono obbligati:
• al versamento della quota di capitale sottoscritta e
dell'eventuale tassa di ammissione;
• ad osservare lo Statuto e le delibere assunte
dall'Assemblea o dall'Amministratore Unico;
• a contribuire al perseguimento degli scopi sociali
partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti
dall'Assemblea e dall'Amministratore Unico.
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| ART. 11 |
La qualità di socio si perde per recesso (art.2532
c.c.), per decadenza ed esclusione (art.2533 c.c.) e per causa di morte
(art.2534 c.c.).
Nel caso di perdita della qualità di socio, le quote vengono rimborsate
al socio o agli eventi diritto al valore nominale.
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| ART. 12 |
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il
recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di
partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta all'Amministratore Unico constatare se ricorrono i motivi che, a
norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso.
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| ART. 13 |
La decadenza è deliberata dall'Amministratore Unico nei
confronti del socio che abbia perduti i requisiti per l'ammissione
indicati all'art.6.
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| ART. 14 |
Oltre che nei casi previsti dalla legge,
l'Amministratore Unico può escludere il socio che con gravi
inadempimenti:
• venga meno al comune intento di perseguire gli scopi
sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni
dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico;
• senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli
obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda
moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio
moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi
in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto
trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga
inadempiente;
• senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministratore
Unico prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività
contrastanti con quelli della Cooperativa.
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| AR T . 15 |
Le deliberazioni assunte dall'Amministratore Unico a
norma degli artt. 9, 12, 13 e 14 devono essere comunicate a mezzo
lettera o qualsiasi altro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta
ricezione da parte dell'interessato, il quale può ricorrere al Collegio
Arbitrale; il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.
Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta
sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.
I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto soltanto al
rimborso della quota da essi effettivamente versata.
La relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,
limitatamente al socio, divenga operativo e si matura allo scadere dei
6 mesi successivi all'approvazione del bilancio.
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| ART. 16 |
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al
rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella
misura e con le modalità prevista dal precedente art. 15.
Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata
al socio o agli eventi diritto ad un valore comunque non superiore a
quello nominale.
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| ART. 17 |
I soci receduti, decaduti ed esclusi, dovranno
presentare la richiesta di liquidazione della quota. Gli eredi del
socio defunto dovranno inoltre presentare atto notorio dal quale
risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato
alla riscossione.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine
suddetto saranno devolute, con delibera dell'Amministratore Unico, alla
riserva indivisibile di cui al successivo art. 18.
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Titolo
IV
Capitale sociale - Quote |
| ART. 18 |
Il
patrimonio sociale è costituito (in ossequio a quanto previsto dagli
artt.2524 e2525 c.c.):
• dal capitale sociale rappresentato da un numero illimitato
di quote sociali del valore nominale di Euro 30,00 (trenta euro);
• dalla riserva indivisibile costituita dalle eccedenze
attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate
ai soci receduti, esclusi o decaduti o agli eredi o legatari dei soci
defunti a norma dell'art. 17;
• da ogni altro fondo, riserva, accantonamento, istituiti
nelle forme di legge. |
| ART. 19 |
Le quote
sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né
essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza autorizzazione
dell'Amministratore Unico. |
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Titolo
V
Esercizio sociale - Bilancio |
| ART. 20 |
L'esercizio
sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio l'Amministratore Unico provvede alla redazione dal bilancio,
previo esatto inventario, e alla relazione sull'andamento della
gestione, comprensiva di indicazioni specifiche sui criteri seguiti
nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in
conformità con il carattere Cooperativo della società e con particolare
riguardo alle finalità sociali perseguite. |
| ART. 21 |
Nessun utile può essere distribuito ai soci.
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così
nell'ordine destinati:
• alla riserva legale nella misura non inferiore al 20%;
• ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
Cooperazione nella misura minima prevista dalla legge;
• a finalità di natura mutualistica;
• ad eventuale integrazione salariale, entro i limiti
consentiti dalle leggi vigenti ai fini del rispetto dei requisiti
mutualistici, da destinarsi ai soci in proporzione alla quantità di
lavoro prestata da ciascun socio durante l'esercizio sociale.
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Titolo
VI
Organi sociali |
| ART. 22 |
Sono organi della Cooperativa:
• l'Assemblea dei soci;
• l'Amministratore Unico;
• il Revisore Contabile.
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| ART. 23 |
L'Assemblea ordinaria:
• approva i programmi pluriennali e l'eventuale programma
annuale dell'attività sociale;
• approva il bilancio di esercizio col relativo conto
economico e la relazione dell'Amministratore Unico;
• nomina l'Amministratore Unico ed il Revisore Contabile;
• determina l'eventuale compenso dell'Amministratore Unico e
del Revisore Contabile;
• delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e
sugli oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo
esame dagli amministratori, nonché sulle responsabilità
dell'Amministratore Unico e del Revisore Contabile e può altresì
impartire direttive di gestione all'Amministratore Unico per
l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del
programma annuale di cui al precedente punto 1.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno
entro quattro mesi, od eventualmente entro sei mesi quando speciali
ragioni lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per
deliberare sul relativo bilancio.
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ART. 24
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L'Assemblea
straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla
nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria
della società e sulla revoca della liquidazione medesima. |
| ART. 25 |
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che
straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine
del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale
almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza e tramite raccomandata
(a mano o postale).
Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data della eventuale
seconda convocazione che deve essere convocata almeno 24 ore dopo.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza
dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti o rappresentati nell'adunanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti o rappresentati nelle adunanze.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da
almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il versamento della
quota sottoscritta.
Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore e il numero di
quote sottoscritte.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta,
da un altro socio, non amministratore né sindaco, che abbia diritto al
voto.
Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.
Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono
essere conservate dalla società.
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| ART. 26 |
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è
presieduta dall'Amministratore Unico. Quando non è presente
l'Amministratore Unico, il Presidente è eletto dall'Assemblea.
L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un
segretario e di due scrutatori.
Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'Assemblea.
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| ART. 27 |
L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea.
L'Amministratore Unico è dispensato da prestare cauzione, dura in
carica fino a revoca.
L'Amministratore Unico è sempre revocabile da parte dell'Assemblea
previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a
quanto stabilito dall'art. 2383, 3° comma, all'amministratore revocato
non compete alcun diritto al risarcimento del danno.
L'Amministratore Unico, salvo che l'Assemblea non deliberi
diversamente, non ha diritto a retribuzione.
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| ART. 28 |
L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà
di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione
dell'oggetto sociale.
All'Amministratore Unico è demandato comunque l'obbligo di:
• curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
• redigere il bilancio d'esercizio composto da stato
patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa;
• provvedere alla stesura della relazione sull'andamento
della gestione sociale;
• compilare i regolamenti interni da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
• stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere
inerenti alle attività sociali;
• deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5;
• conferire procure speciali, ferma restando la facoltà
attribuita allo stesso;
• assumere e licenziare il personale della società fissandone
le mansioni e le retribuzioni;
• dare l'adesione della Cooperativa ad organismi federativi e
consortili;
• deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e
l'esclusione dei soci.
L'Amministratore Unico può delegare parte delle proprie attribuzioni,
può nominare il Direttore e istituire Comitati Esecutivi, anche fra
estranei, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.
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| ART. 29 |
All'Amministratore unico spettano la firma sociale e la
rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.
L'Amministratore Unico ha la facoltà di conferire a procuratori ad
negotia e speciali, la rappresentanza della società da
esercitarsi, sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei
poteri loro conferiti.
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| ART. 30 |
Il controllo contabile è svolto da un Revisore Contabile
iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il Revisore Contabile è nominato dalla Assemblea dei soci e resta in
carica per tre anni.
L'Assemblea che nomina il Revisore Contabile delibera riguardo al suo
compenso.
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ART. 31
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Il Revisore Contabile controlla l'amministrazione della
Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo
ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la
corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite
dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.
Il Revisore Contabile deve, altresì, accertare ogni trimestre la
consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di
proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o
custodia.
Il Revisore Contabile può richiedere all'Amministratore Unico notizie
sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Il Revisore Contabile può in ogni momento procedere anche
individualmente ad atti di ispezione e controllo.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro
verbali.
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| ART. 32 |
Il Revisore Contabile deve
convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla
legge in caso di omissione da parte dell'Amministratore Unico.
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Titolo
VII
Requisiti mutualistici |
| ART. 33 |
La società cooperativa deve intendersi a mutualità
prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato
nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e
svolte nel rispetto delle disposizioni della lg.381/91.
In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti, calcolati
sul capitale sociale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti
rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la
vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui
all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992, quanto residua del
patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente
maturati.
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Titolo
VIII
Disposizioni generali finali |
| Art. 34 |
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i
soci e la società, oppure fra soci in dipendenza del presente Statuto e
della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri
nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le
parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Palermo.
Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore,
giudicherà in modo inappellabile e con dispensa da ogni formalità.
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| ART. 35 |
Il funzionamento tecnico e amministrativo della
Cooperativa sarà disciplinato da un regolamento interno che dovrà
essere predisposto dall'Amministratore Unico entro novanta giorni dalla
data di costituzione della Cooperativa e sottoposto all'Assemblea
ordinaria per la sua approvazione. Nello stesso regolamento potranno
essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se
nominato, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti
della Cooperativa, nel rispetto delle norme sindacali e di legge.
Successivamente, l'Assemblea ordinaria potrà deliberare, su proposta
dell'Amministratore Unico, integrazioni, modificazioni o sostituzioni
del regolamento interno.
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| ART. 36 |
Per tutto
quanto non regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto
fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società
Cooperative a responsabilità limitata, rette dai principi della
mutualità agli effetti tributari. |
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