Statuto Sociale della cooperativa sociale Solidaria
   
 
 



Statuto Sociale in vigore

Titolo I
Denominazione - Sede - Durata - Principi

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ART. 1

E' costituita, nella forma di società Cooperativa a responsabilità limitata, una società Cooperativa sociale denominata: “SOLIDARIA Società Cooperativa sociale - Onlus".

ART. 2
La Cooperativa ha sede nel comune di Palermo.
Con delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
ART. 3
La durata della Cooperativa è fissata al 2100. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria.
ART. 4 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento Cooperativo ed in rapporto ad esso agisce.
Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto per la persona, , la democraticità interna ed esterna, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, l'associazionismo tra Cooperative. La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori umani e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo italiano e internazionale.
 

Titolo II
Scopo - Oggetto

ART. 5

La società è una Cooperativa che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a, della Legge n. 381/1991.
Riconoscendo quale priorità sociale la promozione della legalità e dell'impegno sociale antimafia, la Cooperativa è impegnata, in via prioritaria, in attività in favore delle vittime della mafia, del racket e dell'usura, e delle vittime di reato in genere, ferma restando la possibilità di promuovere e gestire servizi in favore di altri soggetti riconosciuti dalla società in stato di emarginazione e/o di disagio sociale.
Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la Cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di promuovere e gestire:
•  Servizi di assistenza, tutela e informazione in favore delle vittime della mafia, delle vittime del racket e dell'usura, e delle vittime di reato in genere;
•  Congressi, conferenze, concerti e manifestazioni per la promozione della cultura della legalità e dell'impegno sociale antimafia;
•  Centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione;
•  Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
•  Servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti e messi a disposizione di enti pubblici o privati;
•  Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;
•  Organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali;
•  Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui opera, al fine di renderla consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
•  Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
La Cooperativa, inoltre, può produrre e vendere:
•  Pubblicazioni informative, scientifiche e divulgative, anche periodiche;
•  Strumenti multimediali educativi e didattici;
•  Riproduzioni di eventi musicali e culturali;
•  Programmi per la diffusione in audio e in video.
La Cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare agli enti locali.
La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.92, n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati, la Cooperativa è, inoltre, fattivamente impegnata ad integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti Cooperativi, promovendo strutture consortili e aderendo a organizzazioni di associazionismo Cooperativo, associazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della Cooperativa.

 

Titolo III
Soci

ART. 6


Il numero dei soci è stabilito, in ossequio alla previsione di cui al combinato disposto degli artt. 2519 e 2522, c.c., in numero non superiore a venti, trovando applicazione, dunque, le norme sulla società a responsabilità limitata; detto numero non può essere, comunque, inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Può essere socio chiunque persona fisica condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione.
Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche e private i cui statuti lo consentano.

ART. 7

 

I soci della Cooperativa possono essere (in ossequio a quanto previsto dall'art.2527 c.c.):
Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi natura o entità;
Soci volontari - che offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà;
Soci sovventori - che sostengono la Cooperativa attraverso l'apporto di capitale non remunerato, esclusivamente per fini di solidarietà.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
Oltre che persone fisiche, possono essere ammessi nella qualità di soci sovventori persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.
Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 8

Chi intende essere ammesso come socio (in ossequio a quanto previsto dall'art.2528 c.c.) dovrà presentare all'Amministratore Unico domanda scritta che dovrà contenere:
•  nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
•  l'effettiva attività svolta e a quale categoria di soci si intende appartenere;
•  l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
•  la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:
•  denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della costituzione;
•  numero dei soci;
•  numero delle quote che intende sottoscrivere;
•  dichiarazione di essere a conoscenza e accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa e i regolamenti interni.
Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:
•  copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;
•  estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
•  bilancio dell'ultimo esercizio;
•  ogni altro documento che l'Amministrazione della Cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.
Di ogni modifica, che viene apportata allo Statuto degli enti associati, dovrà essere data comunicazione alla Cooperativa entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

ART. 9

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio (in ossequio a quanto previsto dall'art.2528 c.c.) decide l'Amministratore Unico, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi a norma dell'articolo 15 .
Il nuovo ammesso dovrà versare l'ammontare della quota sottoscritta nei termini indicati dall'Amministratore Unico nella delibera di ammissione a socio, nonché l'eventuale tassa a fondo perduto di ammissione nella misura determinata dall'amministratore unico per ciascun esercizio sociale.

ART. 10

I soci sono obbligati:
•  al versamento della quota di capitale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione;
•  ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dall'Amministratore Unico;
•  a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Amministratore Unico.

ART. 11

La qualità di socio si perde per recesso (art.2532 c.c.), per decadenza ed esclusione (art.2533 c.c.) e per causa di morte (art.2534 c.c.).
Nel caso di perdita della qualità di socio, le quote vengono rimborsate al socio o agli eventi diritto al valore nominale.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta all'Amministratore Unico constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso.

ART. 13

La decadenza è deliberata dall'Amministratore Unico nei confronti del socio che abbia perduti i requisiti per l'ammissione indicati all'art.6.

ART. 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Amministratore Unico può escludere il socio che con gravi inadempimenti:
•  venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico;
•  senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
•  senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministratore Unico prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

AR T . 15

Le deliberazioni assunte dall'Amministratore Unico a norma degli artt. 9, 12, 13 e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera o qualsiasi altro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale; il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.
Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.
I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata.
La relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo e si matura allo scadere dei 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio.

ART. 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità prevista dal precedente art. 15.
Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata al socio o agli eventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

ART. 17

I soci receduti, decaduti ed esclusi, dovranno presentare la richiesta di liquidazione della quota. Gli eredi del socio defunto dovranno inoltre presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con delibera dell'Amministratore Unico, alla riserva indivisibile di cui al successivo art. 18.

  Titolo IV
Capitale sociale - Quote
ART. 18 Il patrimonio sociale è costituito (in ossequio a quanto previsto dagli artt.2524 e2525 c.c.):
•  dal capitale sociale rappresentato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Euro 30,00 (trenta euro);
•  dalla riserva indivisibile costituita dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti o agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 17;
•  da ogni altro fondo, riserva, accantonamento, istituiti nelle forme di legge.
ART. 19 Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza autorizzazione dell'Amministratore Unico.
  Titolo V
Esercizio sociale - Bilancio
ART. 20 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico provvede alla redazione dal bilancio, previo esatto inventario, e alla relazione sull'andamento della gestione, comprensiva di indicazioni specifiche sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere Cooperativo della società e con particolare riguardo alle finalità sociali perseguite.
ART. 21

Nessun utile può essere distribuito ai soci.
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così nell'ordine destinati:
•  alla riserva legale nella misura non inferiore al 20%;
•  ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura minima prevista dalla legge;
•  a finalità di natura mutualistica;
•  ad eventuale integrazione salariale, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti ai fini del rispetto dei requisiti mutualistici, da destinarsi ai soci in proporzione alla quantità di lavoro prestata da ciascun socio durante l'esercizio sociale.

  Titolo VI
Organi sociali
ART. 22

Sono organi della Cooperativa:
•  l'Assemblea dei soci;
•  l'Amministratore Unico;
•  il Revisore Contabile.

ART. 23

L'Assemblea ordinaria:
•  approva i programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale;
•  approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e la relazione dell'Amministratore Unico;
•  nomina l'Amministratore Unico ed il Revisore Contabile;
•  determina l'eventuale compenso dell'Amministratore Unico e del Revisore Contabile;
•  delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulle responsabilità dell'Amministratore Unico e del Revisore Contabile e può altresì impartire direttive di gestione all'Amministratore Unico per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi, od eventualmente entro sei mesi quando speciali ragioni lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio.

ART. 24

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima.
ART. 25

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza e tramite raccomandata (a mano o postale).
Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che deve essere convocata almeno 24 ore dopo.
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sottoscritta.
Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore e il numero di quote sottoscritte.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio, non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto.
Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.
Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

ART. 26

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico. Quando non è presente l'Amministratore Unico, il Presidente è eletto dall'Assemblea.
L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di un segretario e di due scrutatori.
Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'Assemblea.

ART. 27

L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea.
L'Amministratore Unico è dispensato da prestare cauzione, dura in carica fino a revoca.
L'Amministratore Unico è sempre revocabile da parte dell'Assemblea previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, 3° comma, all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.
L'Amministratore Unico, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente, non ha diritto a retribuzione.

ART. 28

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale.
All'Amministratore Unico è demandato comunque l'obbligo di:
•  curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
•  redigere il bilancio d'esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa;
•  provvedere alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale;
•  compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
•  stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
•  deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5;
•  conferire procure speciali, ferma restando la facoltà attribuita allo stesso;
•  assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
•  dare l'adesione della Cooperativa ad organismi federativi e consortili;
•  deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.
L'Amministratore Unico può delegare parte delle proprie attribuzioni, può nominare il Direttore e istituire Comitati Esecutivi, anche fra estranei, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

ART. 29

All'Amministratore unico spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.
L'Amministratore Unico ha la facoltà di conferire a procuratori ad negotia e speciali, la rappresentanza della società da esercitarsi, sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 30

Il controllo contabile è svolto da un Revisore Contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il Revisore Contabile è nominato dalla Assemblea dei soci e resta in carica per tre anni.
L'Assemblea che nomina il Revisore Contabile delibera riguardo al suo compenso.

ART. 31

Il Revisore Contabile controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.
Il Revisore Contabile deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
Il Revisore Contabile può richiedere all'Amministratore Unico notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Il Revisore Contabile può in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

ART. 32

Il Revisore Contabile deve convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte dell'Amministratore Unico.

 

  Titolo VII
Requisiti mutualistici
ART. 33

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della lg.381/91.
In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti, calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

  Titolo VIII
Disposizioni generali finali
Art. 34

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i soci e la società, oppure fra soci in dipendenza del presente Statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Palermo.
Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà in modo inappellabile e con dispensa da ogni formalità.

ART. 35

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa sarà disciplinato da un regolamento interno che dovrà essere predisposto dall'Amministratore Unico entro novanta giorni dalla data di costituzione della Cooperativa e sottoposto all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se nominato, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della Cooperativa, nel rispetto delle norme sindacali e di legge.
Successivamente, l'Assemblea ordinaria potrà deliberare, su proposta dell'Amministratore Unico, integrazioni, modificazioni o sostituzioni del regolamento interno.

ART. 36 Per tutto quanto non regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società Cooperative a responsabilità limitata, rette dai principi della mutualità agli effetti tributari.
   
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