SCHEDE SINTETICHE
DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI RACKET ED USURA

Legge 108/96, art. 14 - Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura


Beneficio:
Erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;

Quantificazione del beneficio:
L'importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.
Può essere erogato un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
Può essere concessa una anticipazione fino al 50%.

Termine di presentazione dell'istanza:
Sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura;

Revoca e recupero delle somme erogate:
Se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione.


Legge 108/96, art. 15 - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura


Il fondo di prevenzione all'usura dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
I confidi devono rispettare le seguenti condizioni:
- che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;
- che i contributi siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Legge 44/99 - Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive


Finalità:
Risarcimento dei danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. (successivi al 1.1.90). L'elargizione deve essere destinata ad attività economiche di tipo imprenditoriale. Può essere concessa una provvisionale fino al 70%.

I soggetti che possono beneficiarne:
- gli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione;
- gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive;
- soggetti diversi che, in conseguenza di azioni estorsive, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento;
- i familiari superstiti in caso di morte.

Limiti dell'elargizione:
lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.

Termini di scadenza:
- la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.
- Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.
(I termini precedenti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive).


Legge 44/99, art. 20 - Sospensive


- Le vittime del racket e dell'usura possono beneficiare delle seguenti proroghe e sospensive:

  1. I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni;
  2. I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni;
  3. La sospensione di trecento giorni dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate;
  4. La sospensione, per la durata di trecento giorni, dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Uffici competenti dell'attuazione della L. 108/96 e della L. 44/99


  1. UU.TT.GG. - prefetture a cui vanno consegnate le domande per competenza territoriale. Essi svolgono l'istruttoria (magistratura, forze dell'ordine) che trasmettono con proprio parere al Commissario per il coordinamento delle iniziative Antiracket ed antiusura (Roma);
  2. Comitato di solidarietà per le vittime delle estorsioni e dell'usura, istituito con la L. 44/99;
  3. Commissario per il coordinamento delle iniziative Antiracket ed Antiusura.

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