Considerazioni
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C'era
una volta la legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Quella legge che
titolava: ”Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di
misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro
familiari” ( a seguire “Legge”.
“C'era
una volta” perché dopo poco più di cinque anni della “Legge 20” e delle
sue finalità è rimasto ben poco. Fin troppo spesso utilizzata in modo
improprio per estendere i benefici, previsti per le vittime della
mafia, a questi o a quelli e per questo, quello e quell'altro motivo.
Le ventuno norme approvate dal 2001 ad oggi, quasi tutte “ad personam”,
stanno lì a dimostrarlo.
E
dire che nel periodo compreso tra il 1986 e il 1999, l'Assemblea
Regionale Siciliana aveva approvato complessivamente “soltanto” undici
leggi interamente dedicate, o che contenevano, norme in materia di
sostegno alle vittime della mafia, del racket e dell'usura, ossia quasi
quante ne sono state approvate solo in questa legislatura “non ancora
conclusa”.
Il risultato più
evidente di questa assurda condotta del legislatore regionale è quello
di aver prodotto una scala di valori privi di senso e con vistose
sperequazioni: - alcuni possono cumulare i benefici regionali a quelli
statali, ed altri no - le vittime della mafia aspettano a volte anche
dieci anni per ottenere il riconoscimento necessario per usufruire dei
benefici di legge che, invece, ad altri soggetti vengono concessi
immediatamente perché individuati dalla stessa legge; - si estende il
beneficio dell'assunzione presso la P.A. ai figli delle vittime di un
disastro aereo e non a quelli di un disastro ferroviario, piuttosto che
a quelli di un incidente stradale (sempre che tutto ciò
abbia un senso) ; - ecc..
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