DESTINATARI DEI BENEFICI

Le vittime del reato di usura, a condizione che:

  • siano esercenti di una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione;
  • risultino parte offesa nel relativo procedimento penale;
  • siano assenti condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale;
  • non siano indagate o imputate per il reato d'usura ovvero essere state proposte per detta misura.

 

L'AIUTO

Mutuo: Le vittime di usura, a norma dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108,possono beneficiare di un mutuo senza interesse, di durata non superiore al decennio, commisurato al danno subìto dalla vittima per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Può essere erogato un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.

Domanda: L'istanza di mutuo va presentata alla Prefettura - UTG, entro due anni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini.

Motivi di revoca: Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

 

ALTRI BENEFICI

Sospensione dei termini: Le vittime di usura, che abbiano presentato regolare istanza ai sensi dell'art. 14 della legge 108/96, possono beneficiare delle proroghe e delle sospensive di cui all'art. 20 della legge 44/99, più precisamente:

  • I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni;
  • I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni;
  • La sospensione di due anni dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate;
  • La sospensione, per la durata di due anni, dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

Il provvedimento di applicazione dell'art. 20 va richiesto al Procuratore della Repubblica competente del procedimento penale, per il tramite della Prefettura.

 

ENTI A CUI RIVOLGERSI

  • Prefetture – UTG;
  • Ministero dell’Interno - Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;
  • Associazioni Antiracket e antiusura.