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Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali |
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| Preambolo |
Il Congresso dei Poteri Locali e
Regionali del Consiglio d'Europa,
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| TITOLO I - CAMPO
D'APPLICAZIONE |
Articolo
1 - Definizione dell'eletto. Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale). Articolo 2 - Definizione delle funzioni. Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario. Articolo 3 - Oggetto del Codice. L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti. |
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| TITOLO II - PRINCIPI
GENERALI |
Articolo
4 - Primato della legge e dell'interesse generale. Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto. Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato. L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni. Articolo 6 - Esercizio del mandato. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico. Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni. |
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| TITOLO III - OBBLIGHI SPECIFICI | Capitolo
1 - Accesso alla funzione Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale. La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso. Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento. In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi. Capitolo 2 - Esercizio della funzione Articolo 8 -Clientelismo. L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto. Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio. L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto. Articolo 10 - Conflitto d'interesse. Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto. Articolo 11 - Cumulo. L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici. L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale. L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare. Articolo 12 -Esercizio delle competenze discrezionali Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto. Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione. In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione. Articolo 13 - Divieto di corruzione Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente. Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria. L'eletto s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche. Capitolo 3 - Cessazione di funzioni Articolo 15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni: • in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni; • in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni; • in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse. |
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| TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO | Capitolo
1 - Accesso alla carica Articolo 16 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali. Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole. Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta. Capitolo 2 - Esercizio della funzione Articolo 17 - Dichiarazione d'interessi L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta. Articolo 18 - Rispetto dei controlli interni ed esterni. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti. Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità. La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti. |
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| TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI | Articolo
19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso. L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione. In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità. Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità. |
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| TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE | Articolo
20 - Assunzione del personale L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio. In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente. Articolo 21 - Rispetto della missione dell'amministrazione Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico. Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto. Articolo 22 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale. |
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| TITOLO VII - RAPPORTI CON I MASS MEDIA | Articolo
23 informazioni L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo. Incoraggia e sviluppa ogni misura che v14 Novembre, 2006ni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità. |
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| TITOLO VIII -
INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE |
Articolo
24 -Diffusione del Codice presso gli eletti L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice. Articolo 25 -Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media. |
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