Atti dell'Unione Europea


  1. Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali
  2. Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)
  3. Risoluzione del Parlamento europeo sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale "Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere"



Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali
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Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa,


Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;

Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;

Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;

Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;

Persuaso che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;

Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione;

Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;

Persuaso che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l'importanza di questa ultima;

Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l'insieme dell'azione dell'eletto;

Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;

Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media;

Ribadendo infine che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tal senso nella Carta europea dell'Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale;

Prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l'integrità degli eletti locali e regionali


TITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE


Articolo 1 - Definizione dell'eletto.
Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 - Definizione delle funzioni.
Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 - Oggetto del Codice.
L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.


TITOLO II - PRINCIPI GENERALI


Articolo 4 - Primato della legge e dell'interesse generale.
Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato.
L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 - Esercizio del mandato.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.
Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.


TITOLO III - OBBLIGHI SPECIFICI


Capitolo 1 - Accesso alla funzione

Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale.
La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.
Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.
In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8 - Clientelismo.
L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio.
L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 - Conflitto d'interesse.
Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 - Cumulo.
L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.
L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.
L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 -Esercizio delle competenze discrezionali
Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.
Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 - Divieto di corruzione
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria.
L'eletto s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 - Cessazione di funzioni

Articolo 15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni:
• in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
• in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;
• in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.


TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO


Capitolo 1 - Accesso alla carica

Articolo 16 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali.
Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.
Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.
In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 17 - Dichiarazione d'interessi
L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.
In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 18 - Rispetto dei controlli interni ed esterni.
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.
Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.
La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.


TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI


Articolo 19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni
L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.
L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.
Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.


TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE


Articolo 20 - Assunzione del personale
L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.
In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 - Rispetto della missione dell'amministrazione
Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.
Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione
Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.


TITOLO VII - RAPPORTI CON I MASS MEDIA


Articolo 23 informazioni
L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo.
Incoraggia e sviluppa ogni misura che v14 Novembre, 2006ni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.


TITOLO VIII - INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE


Articolo 24 -Diffusione del Codice presso gli eletti
L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 - Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media
Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.




Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa della Repubblica portoghese (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) In conformità del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per applicare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare il punto 19 e il punto 51, lettera c), secondo cui entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato dovrà essere affrontato il problema dell'assistenza alle vittime effettuando un'analisi comparativa dei programmi di risarcimento delle vittime e valutata la possibilità di agire a livello di Unione.
(2) Il 14 luglio 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una comunicazione intitolata "Vittime di reati nell'unione europea: riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere". In data 15 giugno 2000 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione.
(3) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 32, è indicato che dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali sia non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela.
(4) Occorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni legislative e regolamentari, per raggiungere l'obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovano, un livello elevato di protezione.
(5) È importante prendere in considerazione e trattare le esigenze della vittima in maniera globale e coordinata, evitando soluzioni frammentarie o incoerenti che possano arrecarle pregiudizi ulteriori.
(6) Le disposizioni della presente decisione quadro non hanno pertanto come unico obiettivo quello di salvaguardare gli interessi della vittima nell'ambito del procedimento penale in senso stretto. Esse comprendono altresì talune misure di assistenza alle vittime, prima, durante e dopo il procedimento penale, che potrebbero attenuare gli effetti del reato.
(7) Le misure di aiuto alle vittime della criminalità e, in particolare, le disposizioni in materia di risarcimento e di mediazione non riguardano le soluzioni che sono proprie del procedimento civile.
(8) È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso.
(9) Le disposizioni della presente decisione quadro non impongono tuttavia agli Stati membri l'obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento.
(10) Appare importante l'intervento di servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime prima, durante e dopo il processo penale.
(11) Alle persone che hanno contatti con le vittime va fornita una formazione adeguata e sufficiente. Questa costituisce infatti un aspetto fondamentale sia per le vittime sia per conseguire gli obiettivi del procedimento.
(12) Occorrerebbe fare ricorso ai meccanismi di coordinamento dei punti di contatto in rete negli Stati membri, sia a livello di sistema giudiziario sia che colleghino organizzazioni di assistenza alle vittime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:
a) "vittima": la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;
b) "organizzazione di assistenza alle vittime": un'organizzazione non governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni termini completa l'attività dello Stato in questo campo;
c) "procedimento penale": il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;
d) "procedimento": il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale;
e) "mediazione nelle cause penali": la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente.

Articolo 2

Rispetto e riconoscimento

1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.
2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione.

Articolo 3

Audizione e produzione di prove

Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale.

Articolo 4

Diritto di ottenere informazioni

1. Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi. Tali informazioni sono almeno le seguenti:
a) il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza;
b) il tipo di assistenza che può ricevere;
c) dove e come può sporgere denuncia;
d) quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e qual è il suo ruolo in tale contesto;
e) come e a quali condizioni può ottenere protezione;
f) in quale misura e in quali termini ha accesso:
i) all'assistenza di un legale,
ii) al patrocinio gratuito, o
iii) a qualsiasi altra forma di assistenza,
qualora, nei casi di cui ai punti i) e ii), ne abbia diritto;
g) quali sono i requisiti per il diritto della vittima a ottenere un risarcimento;
h) qualora risieda in un altro Stato, a quali meccanismi speciali può ricorrere la vittima per tutelare i propri interessi.
2. Ciascuno Stato membro garantisce che la vittima, se lo desidera, sia informata:
a) del seguito riservato alla sua denuncia;
b) degli elementi pertinenti che, in caso di azione penale, le consentono di conoscere lo svolgimento del procedimento penale contro la persona perseguita per i fatti che la riguardano, salvo i casi in cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento;
c) della sentenza pronunciata dal giudice.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare, almeno nei casi in cui esiste un pericolo per la vittima, che, al momento del rilascio dell'imputato o della persona condannata per il reato, sia possibile decidere di informare la vittima, se necessario.
4. Se uno Stato membro trasmette di sua iniziativa le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 esso deve garantire alla vittima il diritto di scegliere di non riceverle, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria ai sensi delle regole di procedura penale applicabili.

Articolo 5

Garanzie in materia di comunicazione

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione per quanto riguarda la comprensione o la partecipazione della vittima in qualità di testimone o parte in causa nelle fasi più importanti del procedimento penale, allo stesso modo in cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell'imputato.

Articolo 6

Assistenza specifica alla vittima

Ciascuno Stato membro garantisce che le vittime abbiano accesso, gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, all'assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto iii), relativa al loro ruolo nel corso del procedimento ed eventualmente al patrocinio gratuito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto ii), in qualità di possibili parti del procedimento penale.

Articolo 7

Spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale

Ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni nazionali applicabili, offre alla vittima, che sia parte civile o testimone, la possibilità di essere rimborsata delle spese sostenute a causa della sua legittima partecipazione al procedimento penale.

Articolo 8

Diritto alla protezione

1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata.
2. A tal fine e fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro garantisce, se necessario nell'ambito di una procedura giudiziaria, la possibilit àdi protezione appropriata della sfera privata e dell'immagine fotografica della vittima, dei suoi familiari o delle persone assimilabili.
3. Ciascuno Stato membro garantisce altres ìche si evitino i contatti tra vittima e autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali a meno che lo imponga il procedimento penale. A tal fine, se del caso, ciascuno Stato membro provvede a munire progressivamente tali edifici di luoghi di attesa riservati alle vittime.
4. Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le pi ùvulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.

Articolo 9

Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale

1. Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.
3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo.

Articolo 10

Mediazione nell'ambito del procedimento penale

1. Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura.
2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione.

Articolo 11

Vittime residenti in un altro Stato membro

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine dette autorità devono essere in grado, in particolare:
- di poter decidere sulla possibilit àdi raccogliere la deposizione della vittima subito dopo che è stato commesso il reato,
- di ricorrere quanto pi ùpossibile alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui agli articoli 10 e 11 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (3), per l'audizione delle vittime residenti all'estero.
2. Ciascuno Stato membro assicura che la vittima di un reato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia dinanzi alle autorit àcompetenti dello Stato di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave, qualora non abbia desiderato farlo.
L'autorit àcompetente dinanzi alla quale è stata sporta denuncia, se non esercita la sua competenza a questo riguardo, trasmette la denuncia senza indugio all'autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato. Tale denuncia è trattata secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è stato commesso il reato.

Articolo 12

Cooperazione tra Stati membri

Ciascuno Stato membro promuove, sviluppa e migliora la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime.

Articolo 13

Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime

1. Ciascuno Stato membro promuove l'intervento, nell'ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all'uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.
2. Ciascuno Stato membro incentiva l'intervento nell'ambito del procedimento di tali persone o di organizzazioni di assistenza alle vittime, in particolare per quanto riguarda:
a) la comunicazione di informazioni alla vittima;
b) l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessit àimmediate;
c) l'accompagnamento della vittima, se necessario e possibile, nel corso del procedimento penale;
d) l'assistenza alla vittima, ove richiesta, dopo la fine del procedimento.

Articolo 14

Formazione professionale delle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime

1. Ciascuno Stato membro incentiva, attraverso i servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, iniziative atte a offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili.
2. Il paragrafo 1 si applica in particolare alle forze di polizia e agli operatori del settore della giustizia.

Articolo 15

Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento

1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché, nell'ambito del procedimento in generale e in particolare negli ambienti in cui operano organi la cui attività possa dare inizio ad un procedimento penale, la vittima non abbia a subire pregiudizi ulteriori o inutili pressioni. Ciò vale in particolare per una corretta accoglienza iniziale della vittima e per la creazione, nei luoghi in questione, di condizioni adeguate alla sua situazione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 ciascuno Stato membro rivolge particolare attenzione alle strutture degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e delle organizzazioni di assistenza alle vittime.

Articolo 16

Ambito di applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 17

Attuazione

Ciascuno Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione della presente decisione quadro:
- per quanto riguarda l'articolo 10, il 22 marzo 2006,
- per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, il 22 marzo 2004,
- per quanto riguarda le altre disposizioni, il 22 marzo 2002.

Articolo 18

Valutazione

Entro i termini indicati all'articolo 17, ciascuno Stato membro trasmette al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Entro il termine di un anno successivo alle date in questione, il Consiglio esamina, sulla scorta di una relazione elaborata dal Segretariato generale in base alle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta presentata dalla Commissione, le misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
M-I. Klingvall

(1) GU C 243 del 24.8.2000, pag. 4.
(2) Parere reso il 12 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.




Risoluzione del Parlamento europeo sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale "Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere" 
(COM(1999) 349 - C5-0119/1999 -1999/2122(COS))
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Il Parlamento europeo,

-  vista la comunicazione della Commissione (COM(1999) 349 - C5-0119/1999),
-  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite inerente ai principi fondamentali sulla giustizia per le vittime della criminalità e dell'abuso di potere (risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 40/34 1985),
-  vista la Convenzione europea del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1983, sul risarcimento delle vittime di reati violenti,
-  vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, sull'assistenza alle vittime e la riduzione del numero di vittime,
-  viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, e visti in particolare i relativi paragrafi 5, 10, 31 e 38,
-  visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
-  visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0126/2000),
A.  sottolineando che milioni di persone in tutto il mondo subiscono danni a causa della criminalità organizzata e no, in particolare del terrorismo, della tratta di esseri umani e dei reati contro i fanciulli, e che i diritti di tali vittime debbono essere riconosciuti a livello legislativo in modo più efficace e più equo - tanto negli Stati membri quanto nell'ambito dell'Unione europea,
B.  convinto che una definizione uniforme e concordata del termine "vittima"  in tutta l'Unione europea costituisca il presupposto per garantire la giustizia,
C.  sottolineando che talune categorie sociali, quali le donne, i bambini, i migranti, gli omosessuali e le minoranze in generale rischiano maggiormente di essere vittime di reati,
D.  insistendo sul fatto che alcuni gruppi si servono della violenza, in luogo delle procedure democratiche, per cercare di imporre i propri obiettivi,
E.  ribadendo la necessità di adottare misure in materia di prevenzione, assistenza alle vittime, possibilità per le vittime di agire in un procedimento penale, risarcimento delle vittime, informazione, lingue e formazione,
F.  sottolineando il diritto di ciascuna vittima di sporgere denuncia e di adire le vie legali,
G.  rammentando che l'Unione europea è fondata in particolare sui diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, e segnatamente sugli articoli 5, 6 e 7, che sanciscono il diritto al giudice naturale,
H.  sottolineando che, sia in materia di procedura civile sia in materia di procedura penale, i trattati mettono a disposizione dell'Unione europea strumenti di intervento che consentono una maggiore protezione delle vittime di reati sul proprio territorio,
I.  considerando in particolare che le misure di protezione delle vittime nel corso di un procedimento penale possono essere basate sull'articolo 31, lettera a) del TUE, che disciplina l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni,
J.  considerando inoltre che l'articolo 65 del TCE riguarda le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno; che la lettera c) del predetto articolo riguarda le misure volte alla "eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri" ,
K.  considerando che, se la protezione delle vittime di reati originarie di uno Stato diverso da quello in cui hanno subito danni è carente, tale carenza, oltre ad essere contraria ai diritti dell'uomo, nuoce di fatto al buon funzionamento del mercato interno e alla libera circolazione delle persone che ne deriva,
L.  considerando che l'articolo 66 del TCE consente l'adozione di misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri per quanto riguarda lo svolgimento dei procedimenti civili e la compatibilità delle norme nazionali di procedura civile,
M.  considerando che il quadro di controllo presentato dalla Commissione per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (COM(2000) 167) necessita di alcune precisazioni, in modo da assicurare e accelerare il seguito legislativo della comunicazione e da tenere conto dell'importanza che riveste il potenziamento "transfrontaliero"  della protezione delle vittime di reati nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
N.  deplorando che le diverse iniziative necessarie a garantire giustizia alle vittime dipendono dalla buona volontà di un unico Stato membro, dal momento che è tuttora richiesta l'unanimità in seno al Consiglio, per quanto riguarda sia l'articolo 65 del TCE sia l'articolo 34 del TUE, O.  chiedendo pertanto che la prossima Conferenza intergovernativa modifichi i trattati a questo proposito,
1.  accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione, che è intesa ad avviare un dibattito sul trattamento delle vittime di reati e in cui si richiedono misure volte a migliorare la situazione di queste stesse, comprese le vittime del terrorismo; auspica tuttavia che qualsiasi persona che si trovi nel territorio dell'Unione e sia vittima di un reato sia tutelata senza eccezioni di sorta, a prescindere dal suo status;
2.  sottolinea che numerose vittime subiscono un duplice danno, da una parte in quanto vittime di un reato e, dall'altra, in quanto vittime del sistema, e ciò a causa dell'assenza di una tutela adeguata;
3.  accoglie favorevolmente l'intenzione espressa nell'iniziativa della Commissione di invitare gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi riguardo alle misure tese a ridurre il numero delle vittime e chiede alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i paesi candidati, di procedere a una valutazione degli aspetti di sicurezza nella pianificazione territoriale in generale e nella pianificazione urbana in particolare, nonché di definire politiche volte a prevenire condizioni di insicurezza, come quelle causate dalla presenza di edifici abbandonati, uffici o zone non illuminate di notte, quali ad esempio i parcheggi sotterranei;
4.  insiste tuttavia sul fatto che la Commissione non deve limitarsi ad invitare gli Stati membri a uno scambio dalle prassi migliori ma deve anche ricorrere agli strumenti d'azione offerti nella fattispecie dai trattati;
5.  esprime inquietudine per il fatto che l'adozione di misure riguardanti un migliore accesso alla giustizia, in particolare quelle relative all'assistenza alle vittime di reati, sia prevista soltanto per il 2004, al punto 3.1 del suddetto il quadro di controllo; invita pertanto la Commissione, sottolineando che l'assistenza alle vittime non può ridursi a un mero risarcimento finanziario, a modificare il quadro di controllo
-  annunciando da un lato, per quanto riguarda l'azione  "Elaborazione di norme minime per la protezione delle vittime" , iniziative basate sugli articoli 65, lettera c) del TCE, 66 del TCE, e 31, lettera a) del TUE o altre disposizioni pertinenti;
-  prevedendo dall'altro già dal 2001, invece del 2004, una proposta di decisione corrispondente all'azione  "Ulteriori atti normativi intesi a ravvicinare i meccanismi di risarcimento delle vittime" ;
6.  chiede alla Commissione che le iniziative di cui al paragrafo precedente prevedano in particolare, fatti salvi i diritti degli indiziati e dei trasgressori, misure nei seguenti settori:
(a)  riconoscimento della condizione di vittime anche ai familiari o alle persone a carico delle vittime e ai testimoni;
(b)  diritto all'assistenza da parte di un interprete della propria madrelingua;
(c)  assistenza materiale, medica, psicologica e sociale necessaria da parte del governo, di volontari, dei servizi locali o di privati;
(d)  l'adozione di disposizioni speciali volte a proteggere i minorenni che non hanno un tutore o il cui tutore si trovi al di fuori del paese in cui viene commesso l'atto penalmente rilevante a loro danno,
(e)  rispetto e attenzione alla religione e agli aspetti culturali specifici;
(f)  corsi di formazione, inclusi corsi di lingue, e campagne informative per le forze di polizia, i magistrati inquirenti, le autorità giudiziarie e il personale dei servizi pubblici interessati;
(g)  strutture di cooperazione tra unità di polizia e servizi giudiziari, nonché all'interno degli stessi, da un lato, e i servizi pubblici, dall'altro;
(h)  attenzione alla situazione peculiare dei cittadini stranieri vittime di reati, tra cui la condizione giuridica del soggiorno (turista, lavoratore, profugo, richiedente asilo, ecc.) e la durata dello stesso;
(i)  informazioni alle vittime nella loro lingua materna sui loro diritti quanto ai servizi sanitari, alla sicurezza sociale e alle altre forme di assistenza a loro disposizione e creazione di canali e strutture informative di facile accesso;
(j)  elaborazione di piani d'azione che comprendano opportune misure, atte a garantire che le vittime ottengano un'adeguata assistenza legale e siano informate dei propri diritti: ad esempio, linee telefoniche di emergenza o  "antenne"  facilmente riconoscibili, per consentire alle vittime di individuare agevolmente un luogo sicuro in cui sporgere denuncia, e una rete di punti di contatto dotati di personale qualificato per fornire al pubblico servizi d'informazione e di assistenza multilingue;
(k)  creazione o adeguamento di meccanismi giudiziari che permettano alle vittime di adire una giurisdizione per i danni subiti, mediante procedure eque, non costose e facilmente accessibili, nello Stato membro in cui hanno subito i danni o in quello in cui risiedono;
(l)  misure volte a proteggere la vita privata e l'anonimato di vittime e testimoni e a garantirne la sicurezza in ciascuna fase del procedimento, anche in caso di terrorismo, il che rende assolutamente indispensabile la separazione delle vittime e dei trasgressori; (m)  misure concernenti il modo in cui i mezzi di comunicazione di massa rendono pubblico il coinvolgimento dei cittadini in casi giudiziari, in attesa del procedimento penale, ma anche dopo la sua conclusione, onde evitare fenomeni che costituiscono una violazione dell'integrità personale e in generale dei diritti individuali;
(n)  opportune misure affinché, qualora le vittime di reati siano minori, ai responsabili della divulgazione di informazioni sulla loro vita privata siano comminate sanzioni che prevedano o un indennizzo delle vittime, o il ritiro della licenza di esercizio della professione (qualora si tratti di persone fisiche), o il ritiro della licenza a utilizzare i mezzi di comunicazione;
(o)  strutture intese a informare le vittime sui loro diritti e a metterle in condizione di essere informate su ciascuna fase del procedimento e del loro ruolo nel medesimo;
(p)  possibilità per le vittime di un reato in uno Stato membro dell'Unione europea - a prescindere dalla loro condizione giuridica, anche qualora vi risiedano illegalmente - di aver accesso agli stessi tribunali e di godere delle stesse possibilità dei cittadini degli Stati membri dell'UE;
(q)  diritto delle vittime di essere interrogate nella propria lingua madre e di ottenere una traduzione nella stessa;
(r)  obbligo di videoregistrare l'interrogatorio di minori, per evitare che questi ultimi siano costretti ad affrontare più di una volta tale esperienza traumatica;
(s)  programmi che prevedano un risarcimento dei danni subiti per le vittime, i loro familiari o le persone a carico qualora le vittime siano rimaste fisicamente e mentalmente menomati in conseguenza di un reato;
(t)  creazione di una rete europea di fondi per il risarcimento delle vittime della criminalità, incluso il terrorismo;
(u)  nelle forme di criminalità transfrontaliera in cui non è chiaro come i fondi o i beni confiscati possano essere divisi tra i paesi interessati, la ridistribuzione di tali fondi alle vittime tramite una rete coordinata con meccanismi di indennizzo appropriati presente in tutti gli Stati membri;
7.  sollecita la Commissione a prestare un'attenzione particolare alla necessità di provvedere alla formazione delle forze di polizia e della magistratura per quanto riguarda i reati sessuali, gli abusi e la tratta di esseri umani; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire inoltre un sistema coordinato europeo di programmi di servizi a disposizione delle vittime per fornire assistenza legale e psicologica e protezione fisica alle vittime di stupri, violenze domestiche, vessazioni, mutilazione dei genitali e aggressioni;
8.  esorta gli Stati membri a garantire fin d'ora, in collaborazione con le ONG attive nel settore, una maggiore protezione delle vittime di reati nel senso suesposto, in attesa della creazione di un dispositivo armonizzato di protezione transfrontaliera delle vittime a livello comunitario; in tal senso, invita i paesi candidati ad agire in maniera analoga, in sinergia con la Commissione e gli Stati membri;
9.  ritiene che il terrorismo generi una categoria speciale di vittime la cui situazione difficile non è una questione privata e che comprende, oltre alla persona direttamente interessata, persone prossime, vedovi o vedove, orfani, ecc., e invita la Commissione a tenerne conto nella formulazione della sua definizione di vittime e nell'adozione di misure destinate a promuovere l'assistenza materiale o psicologica alla quale si fa riferimento nella comunicazione della Commissione;
10.  invita la Commissione e il Consiglio a promuovere la reintegrazione sociale degli autori di reati, specialmente per quanto riguarda i minori, per evitare che questi possano ricadere nell'attività criminale e recare ulteriori danni alla società;
11.  chiede la ratifica della Convenzione europea del 1983, concernente il risarcimento delle vittime di atti criminali violenti, da parte di quegli Stati membri che ancora non l'hanno ratificata, vale a dire Austria, Belgio, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna;
12.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai Parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati.

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