1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
"ART. 644. - (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643,
si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri,
in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità
facendo dare o promettere, a se o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite,
e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto
e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale,
bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
1. II Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a se o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
1. Nell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501.
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis," è inserita la seguente: "644,".
1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono inserite le seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria". 2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando." sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter dei codice penale, ovvero quella di contrabbando.". 2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: " ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,"; b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15.
1. Prima dell'articolo 645 del codice penale è inserito il seguente:
"ARTICOLO 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura). -
La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione
sia degli interessi che del capitale".
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore
del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio 1990";
b) nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento lesivo"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza
che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che
l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità
indicate nell'articolo 1";
c) nell'articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del danno patrimoniale,
dettagliatamente documentato" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto
dal comma 2-bis";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita
e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare,
è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche
della riduzione di valore dell'avviamento commerciale";
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle somme
già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati" sono sostituite
dalle seguenti: "comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate
per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale
si è verificato l'evento lesivo".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti
della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione
di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991,
e successive modificazioni.
1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato
alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate,
a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1° gennaio 1990 e
il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3
del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2,
del citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande
per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché presentate
oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali
ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei ministri senza tener conto
del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.
(integrato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e
modificato dall'art. 145, comma 27, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative anti-racket il
"Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse
di durata non superiore al decennio (5) a favore di soggetti
che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.
Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo,
nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato.
La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio
nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento,
può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero,
un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile
a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate;
l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione
della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura
nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2
è ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima
del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari
corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando,
per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione
o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati
alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite
o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo
entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia
dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata
da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda
alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale.
In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione
possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso
del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria
operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere
alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato.
Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi
a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure
di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati
per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo
è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui
è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere c) e d), del citato decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo
se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese,
ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo,
hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false
o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa
fino all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo
e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale
il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento
di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento
o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate
in conformità al piano di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste
nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti
verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente
articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi
per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644,
sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'articolo 5
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
(modificato dall'art. 13, comma 61, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)
1. E' istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione
del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire
con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996,
1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento
per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti
dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute
per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi
alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari,
destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito
che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito
a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario,
intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda
di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento
dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi
al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi
concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali
dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità
e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione
del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto
dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura,
anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro
per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali
delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura
ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime
fondazioni e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura
prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire
l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli
in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso
al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni
e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano
le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi,
il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei
Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione
alla commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti
dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.
(integrato dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 235 e modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273)
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura
il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre
la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato
a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte
dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona,
quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione
o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del
delitto di usura con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.
1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero
lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno
inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi
allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate
anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione
a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione
anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste
estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o
modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non
siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il
delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini
preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero
competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque
nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine
suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che
all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
1. L'elargizione è concessa a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle
richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la
presentazione della domanda di cui all'articolo 13;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con
questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura
penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti
sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di
applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2), e
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (3), e successive modificazioni, né
risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti,
sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo
comma, della medesima legge n. 575 del 1965 (3), salvi gli effetti
della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno
da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati
riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i
particolari dei quali si abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del
comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante
contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste
estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati
connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.
1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, è
concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni
aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti
danneggiati da attività estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni
personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a
recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività
svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale
attività;
àimprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero
una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato
guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti
di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche
ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o
all'organizzazione.
1. L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli
indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti
nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a
beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un
diritto reale di godimento.
2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per
l'esercente l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del
solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.
1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i
soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa,
nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la
utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o
professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle
lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a
carico della persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle
categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è
ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni
sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la
persona deceduta.
1. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo
previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e
comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per
eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel
corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può
superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e delle persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
1. L'ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita
subìta e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7,
comma 3;
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero
a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno
inerente all'attività esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso
ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo
conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
1.
Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di
assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la
somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.
1-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo
danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a
qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche.
1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il
consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine
professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di
cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale
rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od
organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto
ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e
solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la
relativa tenuta (4/c).
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni
dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha
conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a
far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le
finalità indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un
anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o
nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della
violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui,
sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il
pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie
cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che
dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste
estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui
il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque
efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato
per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del
denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai
sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di
procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che
definisce il procedimento.
1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario
per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su
deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione
deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno
patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti
positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del
danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n.
302. Si applica altresì l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno può
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
stessa da parte del Comitato.
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo
ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto
dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione
comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad
attività economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i
dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica
soluzione o dell'ultimo rateo.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione
delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non
permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati
all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a)
e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 15.
2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo
l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno,
risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese
assicuratrici o amministrazioni pubbliche.
1. Prima della definizione del procedimento per la concessione
dell'elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in
una o più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento
dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalità previste
dal regolamento di cui all'articolo 21.
2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce,
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto
della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato,
un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni
dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni
caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal
ricevimento della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e
delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui
all'articolo 19 possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente
copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il
fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto
motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente
articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e
trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le
indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico
ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni
dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della
provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero
non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il
pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il
segreto relativo alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.
1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi
assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio,
responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai
contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate
dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello
stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1,
del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti
proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme
di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (6), e
successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a
norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965
(6), relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in
azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 (6).
2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in
relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto
disposto dal comma 1, lettera a).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà
per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto
dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica
amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di
contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà
nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la
rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni
nazionali di categoria in esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo,
iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n.
614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno,
assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni,
su indicazione delle medesime;
e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica
per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al
Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime
delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente
legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito
dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero
dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i
relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e
le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei
Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini
professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate
nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela
della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di
elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su
deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si
applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della
suddetta legge n. 108 del 1996.
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia
stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i
termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento
lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei
dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente
efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la
durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia
stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i
termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento
lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive
scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i
termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla
data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a
processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e
le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o
comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per
l'applicazione dei benefìci previsti dal presente articolo, gli effetti
dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della
scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme
ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì
a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza
interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.
108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista
dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a
seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio,
sentito il presidente del tribunale.
1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10), il Governo adotta
norme per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione
dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla
concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2,
della legge 7 marzo 1996, n. 108 (11), nonché unificare i Fondi di cui
all'articolo 19, comma 4, della presente legge;
b) stabilire i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio
tra il Ministero dell'interno e la CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con
particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al
prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle
procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei
ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in
particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del
relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di
categoria;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici
preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP,
attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al
Comitato di cui all'articolo 19;
e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di
solidarietà per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il
ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative
modalità di accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a
carico del Fondo di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva
fruizione dei benefìci da parte delle vittime.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui
al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di
trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
aggiunte, in fine, le parole: «La concessione del mutuo è esente da
oneri fiscali».
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione
prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico
del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.
1. ......Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 20 ottobre 1990, n. 302, riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può
essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati
in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3,
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e
sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di
cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni
eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una
decisione, la domanda stessa può essere ripresentata. Il Comitato di
cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni
eventualmente necessarie.
3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 21 e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario
per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato
ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità
previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità
di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni.
1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche
alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo
1996, n. 108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata
legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono
essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro
duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo
24, commi 2 e 3, della legge n. 44 del 1999, e successive
modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione
dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in
vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi
denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande
di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una
decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate,
rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta
giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi
dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle
domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e
dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o
gia' scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del
1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo,
ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere
presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo
18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi
costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo
dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, e
23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni.
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