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LEGGE 7 marzo 1996, n. 108: Disposizioni in materia di
usura.
(Pubbl. su SUPPLEMENTO
ORDINARIO n. 44 G.U. 9.03.1996, n. 58) - TESTO COORDINATO (agg. legge
24.11.2003, n. 326)
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Art. 1
1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
"ART. 644. - (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra
utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione
da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta
milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra
utilità facendo dare o promettere, a se o ad altri, per la mediazione,
un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale
limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione
di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando
chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà
economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da
un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività
imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal
momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al
presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro,
beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal
reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
Art. 2
1. II Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo
e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli
interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla
Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti
da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del
tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono
pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto
conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei
rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni
altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad
affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze
aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso
contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei
tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito
nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Art. 3
1.
La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà
pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni
sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del
medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1
dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del
codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del
codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o
per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra
utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal
sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace
chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644,
primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o
altra utilità facendo dare o promettere, a se o ad altri, per la
mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del
fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
Art. 4
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito
dal seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono
dovuti interessi".
Art. 5
1.
Nell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti:
"cinque anni".
Art. 6
1. Sono fatte salve le
disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 20
giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 501.
Art. 7
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola:
"640-bis," è inserita la seguente: "644,".
Art. 8
1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di
procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono
inserite le seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria"".
2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis e
648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "dei
delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice
penale,".
Art. 9
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel
numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i
proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o
648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando." sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e
2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i
proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644,
648-bis o 648-ter dei codice penale, ovvero quella di contrabbando.".
2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli
416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,";
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630,
648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti:
"persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del
codice penale,".
Art. 10
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge
possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni
di cui all'articolo 15.
Art. 11
1. Prima dell'articolo 645 del codice penale è inserito il seguente:
"ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura). - La prescrizione
del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale".
Art. 12
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in vigore
del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1°
gennaio 1990";
b) nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento
lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui
l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi
elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto
delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'articolo 1";
c) nell'articolo 4:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del
danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le
seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2-bis";
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo
la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere
provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento
delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di
valore dell'avviamento commerciale";
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego delle
somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o
danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme
già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee
all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato
l'evento lesivo".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di
solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 419 del 1991, e successive modificazioni.
Art. 13
1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia
spirato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono
essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1° gennaio 1990
e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3 del
citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del
citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle
domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché
presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle
domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del
Consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle
valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.
Art. 14
(integrato
dall'art. 22, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e modificato
dall'art. 145, comma 27, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1.
E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di
solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata
non superiore al decennio (5) a favore di soggetti che esercitano
attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di
essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel
relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo
dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona
offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da
oneri fiscali.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il
giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale
momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico
ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza
specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata
trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla
iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle
notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora
in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima del
delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi
usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un
importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario,
le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni
criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori
rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo
entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha
notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve
essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme
richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del
delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate
a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a
qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla
base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario
straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche
senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a
favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a
misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o
imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la
concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi
procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c)
e d), del citato decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del
mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono
parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di
mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la
concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del
mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei
casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al
quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con
provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono
utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo
previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti
verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al
presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del
Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10
miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo
644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui
all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
(modificato dall'art. 13, comma 61, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)
1. E' istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300
miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere
utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a
favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto
al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute
per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi
alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi
rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche
e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle
piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per
tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento
assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo
del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del
Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali
contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi
medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del
fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno
dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed
informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il
Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e
associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari
finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti
che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi
statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le
fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura
esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei
contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione
costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari
sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché
all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione
alla commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti
dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 16
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di
finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è
riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di
mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la
cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo
medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei
requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi
indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di
cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con
lo svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è
subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi
della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere
iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di
lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche,
agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo
previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e
alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio
di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione
creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività
bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero
con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.
Art. 17
(integrato dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 235 e modificato
dall'art. 17, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273)
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la
quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto
ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la
riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del
tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti
giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre
reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello
che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei
protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi
abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento
della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti
gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la
cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal
registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente
per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di
presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di
riabilitazione.
Art. 18
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il
presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la
sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto
elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di
credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per
interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il
decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di
assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
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Legge
23 febbraio 1999, n. 44: Disposizioni concerneti il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
(Testo coordinato)
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Art. 1. Elargizione a
favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive.
1.
Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di
denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto,
nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.
Art. 2. Limitazione
temporale e territoriale.
1. L'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi
verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio
1990.
Art. 3. Elargizione
alle vittime di richieste estorsive.
1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero
lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno
inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi
allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate
anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione
a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione
anche ambientale.
2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste
estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o
modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non
siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il
delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini
preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero
competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque
nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine
suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che
all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
Art. 4. Condizioni
dell'elargizione.
1. L'elargizione è concessa a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle
richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la
presentazione della domanda di cui all'articolo 13;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con
questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura
penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti
sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di
applicazione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2), e
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (3), e successive modificazioni, né
risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti,
sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo
comma, della medesima legge n. 575 del 1965 (3), salvi gli effetti
della riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno
da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati
riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i
particolari dei quali si abbia conoscenza.
2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del
comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante
contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste
estorsive, o del delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati
connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
Art. 5. Elargizione
nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive.
1. Se vi è stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione
può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o
immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la
denuncia.
Art. 6. Elargizione
agli appartenenti ad associazioni di solidarietà.
1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, è
concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni
aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti
danneggiati da attività estorsive, i quali:
a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni
personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a
recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività
svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale
attività;
àimprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero
una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato
guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti
di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche
ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o
all'organizzazione.
Art. 7. Elargizione ad
altri soggetti.
1.
L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli
indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti
nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a
beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un
diritto reale di godimento.
2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per
l'esercente l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del
solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.
Art. 8. Elargizione ai
superstiti.
1.
Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i
soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è concessa,
nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la
utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o
professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle
lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a
carico della persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle
categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione è
ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni
sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
3. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la
persona deceduta.
Art. 9. Ammontare
dell'elargizione.
1.
L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo
previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e
comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora più domande, per
eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel
corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non può
superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e delle persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
Art. 10. Criteri di
liquidazione.
1. L'ammontare del danno è determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita
subìta e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7,
comma 3;
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero
a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno
inerente all'attività esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non può essere provato nel suo preciso
ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo
conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
Art. 11. Limiti
all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte.
1.
Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali,
l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli
emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in
applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 12. Copertura
assicurativa e casi di esclusione.
1.
Se il danno è coperto, anche indirettamente, da contratto di
assicurazione, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la
somma liquidata o che può essere liquidata dall'assicuratore.
1-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo
danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a
qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 13. Modalità e
termini per la domanda.
1. L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il
consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine
professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di
cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale
rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od
organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto
ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e
solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la
relativa tenuta (4/c).
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni
dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha
conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a
far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le
finalità indicate negli articoli precedenti.
4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un
anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o
nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della
violenza o minaccia.
5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui,
sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il
pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie
cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che
dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste
estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui
il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque
efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato
per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del
denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai
sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di
procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che
definisce il procedimento.
Art. 14. Concessione
dell'elargizione.
1.
La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario
per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su
deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione
deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno
patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti
positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del
danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n.
302. Si applica altresì l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Entro sessanta giorni
dalla data della deliberazione, il Ministro dell'interno può
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione
stessa da parte del Comitato.
Art. 15.
Corresponsione e destinazione dell'elargizione.
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo
ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto
dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione
comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad
attività economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i
dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica
soluzione o dell'ultimo rateo.
Art. 16. Revoca
dell'elargizione.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è
revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione
delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione
medesima;
c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non
permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati
all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a)
e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 15.
2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo
l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno,
risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese
assicuratrici o amministrazioni pubbliche.
Art. 17. Provvisionale.
1.
Prima della definizione del procedimento per la concessione
dell'elargizione può essere disposta, a domanda, la corresponsione, in
una o più soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento
dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalità previste
dal regolamento di cui all'articolo 21.
2. Agli effetti di quanto
previsto nel comma 1, il Comitato di cui all'articolo 19 acquisisce,
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto
della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato,
un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni
dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni
caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal
ricevimento della domanda.
3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e
delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui
all'articolo 19 possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente
copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il
fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto
motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente
articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e
trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
4. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le
indagini preliminari, la provvisionale è concessa, sentito il pubblico
ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni
dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della
provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero
non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il
pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il
segreto relativo alle indagini.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e 16.
Art. 18. Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.
1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi
assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio,
responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai
contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate
dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello
stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1,
del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti
proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme
di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (6), e
successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a
norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965
(6), relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in
azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 (6).
2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere rideterminata, in
relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto
disposto dal comma 1, lettera a).
Art. 19. Comitato di
solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.
1.
Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà
per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato è presieduto
dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica
amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di
contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà
nei confronti delle vittime. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la
rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni
nazionali di categoria in esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more
dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo,
iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n.
614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno,
assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni,
su indicazione delle medesime;
e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica
per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al
Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime
delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente
legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito
dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è
attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero
dell'interno sulla base di apposita concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i
relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e
le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei
Fondi sono altresì tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini
professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate
nel CNEL, nonché con le associazioni o con le organizzazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela
della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di
elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del Commissario per
il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su
deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si
applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della
suddetta legge n. 108 del 1996.
Art. 20. Sospensione
di termini.
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia
stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i
termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento
lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei
dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente
efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la
durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia
stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i
termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento
lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive
scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i
termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla
data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a
processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e
le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o
comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per
l'applicazione dei benefìci previsti dal presente articolo, gli effetti
dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della
scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme
ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì
a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza
interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n.
108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista
dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a
seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio,
sentito il presidente del tribunale.
Art. 21. Regolamento
di attuazione.
1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10), il Governo adotta
norme per:
a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione
dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla
concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2,
della legge 7 marzo 1996, n. 108 (11), nonché unificare i Fondi di cui
all'articolo 19, comma 4, della presente legge;
b) stabilire i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio
tra il Ministero dell'interno e la CONSAP;
c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con
particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al
prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle
procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei
ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in
particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del
relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di
categoria;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici
preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP,
attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al
Comitato di cui all'articolo 19;
e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di
solidarietà per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il
ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative
modalità di accertamento medico;
f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a
carico del Fondo di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva
fruizione dei benefìci da parte delle vittime.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui
al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di
trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Art. 22. Modifica
all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996.
1.
All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
aggiunte, in fine, le parole: «La concessione del mutuo è esente da
oneri fiscali».
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione
prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico
del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.
Art. 23. Modifica
all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990.
1. ......Sostituisce
il comma 1 dell'art. 6, L. 20 ottobre 1990, n. 302, riportata alla voce
Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
Art. 24. Disposizioni
transitorie.
1.
La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può
essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati
in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3,
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 è stata presentata domanda e
sulla stessa non è stata ancora adottata una decisione, il Comitato di
cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni
eventualmente necessarie.
3. Se sulla domanda di cui al comma 2 è già stata adottata una
decisione, la domanda stessa può essere ripresentata. Il Comitato di
cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni
eventualmente necessarie.
3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 21 e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario
per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato
ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità
previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità
di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni.
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