Il Parlamento
europeo,
- vista la comunicazione della
Commissione (COM(1999) 349 - C5-0119/1999),
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite
inerente ai principi fondamentali sulla giustizia per le vittime della
criminalità e dell'abuso di potere (risoluzione dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite 40/34 1985),
- vista la Convenzione europea del Consiglio
d'Europa del 24 novembre 1983, sul risarcimento delle vittime di reati
violenti,
- vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa
del 17 settembre 1987, sull'assistenza alle vittime e la riduzione del
numero di vittime,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di
Tampere dell'ottobre 1999, e visti in particolare i relativi paragrafi
5, 10, 31 e 38,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo
regolamento,
- visti la relazione della commissione per le
libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e
i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i
mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per i diritti della
donna e le pari opportunità e della commissione giuridica e per il
mercato interno (A5-0126/2000),
A. sottolineando che milioni di persone in tutto il
mondo subiscono danni a causa della criminalità organizzata e no, in
particolare del terrorismo, della tratta di esseri umani e dei reati
contro i fanciulli, e che i diritti di tali vittime debbono essere
riconosciuti a livello legislativo in modo più efficace e più equo -
tanto negli Stati membri quanto nell'ambito dell'Unione europea,
B. convinto che una definizione uniforme e
concordata del termine "vittima" in tutta l'Unione europea
costituisca il presupposto per garantire la giustizia,
C. sottolineando che talune categorie sociali, quali
le donne, i bambini, i migranti, gli omosessuali e le minoranze in
generale rischiano maggiormente di essere vittime di reati,
D. insistendo sul fatto che alcuni gruppi si servono
della violenza, in luogo delle procedure democratiche, per cercare di
imporre i propri obiettivi,
E. ribadendo la necessità di adottare misure in
materia di prevenzione, assistenza alle vittime, possibilità per le
vittime di agire in un procedimento penale, risarcimento delle vittime,
informazione, lingue e formazione,
F. sottolineando il diritto di ciascuna vittima di
sporgere denuncia e di adire le vie legali,
G. rammentando che l'Unione europea è fondata in
particolare sui diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea
sui diritti dell'uomo, e segnatamente sugli articoli 5, 6 e 7, che
sanciscono il diritto al giudice naturale,
H. sottolineando che, sia in materia di procedura
civile sia in materia di procedura penale, i trattati mettono a
disposizione dell'Unione europea strumenti di intervento che consentono
una maggiore protezione delle vittime di reati sul proprio territorio,
I. considerando in particolare che le misure di
protezione delle vittime nel corso di un procedimento penale possono
essere basate sull'articolo 31, lettera a) del TUE, che disciplina
l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia
penale in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni,
J. considerando inoltre che l'articolo 65 del TCE
riguarda le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare
per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno;
che la lettera c) del predetto articolo riguarda le misure volte alla
"eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti
civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di
procedura civile applicabili negli Stati membri" ,
K. considerando che, se la protezione delle vittime
di reati originarie di uno Stato diverso da quello in cui hanno subito
danni è carente, tale carenza, oltre ad essere contraria ai diritti
dell'uomo, nuoce di fatto al buon funzionamento del mercato interno e
alla libera circolazione delle persone che ne deriva,
L. considerando che l'articolo 66 del TCE consente
l'adozione di misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti
servizi delle amministrazioni degli Stati membri per quanto riguarda lo
svolgimento dei procedimenti civili e la compatibilità delle norme
nazionali di procedura civile,
M. considerando che il quadro di controllo
presentato dalla Commissione per l'esame dei progressi compiuti nella
creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (COM(2000)
167) necessita di alcune precisazioni, in modo da assicurare e
accelerare il seguito legislativo della comunicazione e da tenere conto
dell'importanza che riveste il potenziamento
"transfrontaliero" della protezione delle vittime di reati
nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
N. deplorando che le diverse iniziative necessarie a
garantire giustizia alle vittime dipendono dalla buona volontà di un
unico Stato membro, dal momento che è tuttora richiesta l'unanimità in
seno al Consiglio, per quanto riguarda sia l'articolo 65 del TCE sia
l'articolo 34 del TUE, O. chiedendo pertanto che la
prossima Conferenza intergovernativa modifichi i trattati a questo
proposito,
1. accoglie favorevolmente la comunicazione della
Commissione, che è intesa ad avviare un dibattito sul trattamento delle
vittime di reati e in cui si richiedono misure volte a migliorare la
situazione di queste stesse, comprese le vittime del terrorismo;
auspica tuttavia che qualsiasi persona che si trovi nel territorio
dell'Unione e sia vittima di un reato sia tutelata senza eccezioni di
sorta, a prescindere dal suo status;
2. sottolinea che numerose vittime subiscono un
duplice danno, da una parte in quanto vittime di un reato e,
dall'altra, in quanto vittime del sistema, e ciò a causa dell'assenza
di una tutela adeguata;
3. accoglie favorevolmente l'intenzione espressa
nell'iniziativa della Commissione di invitare gli Stati membri a
scambiarsi le migliori prassi riguardo alle misure tese a ridurre il
numero delle vittime e chiede alla Commissione, in collaborazione con
gli Stati membri e i paesi candidati, di procedere a una valutazione
degli aspetti di sicurezza nella pianificazione territoriale in
generale e nella pianificazione urbana in particolare, nonché di
definire politiche volte a prevenire condizioni di insicurezza, come
quelle causate dalla presenza di edifici abbandonati, uffici o zone non
illuminate di notte, quali ad esempio i parcheggi sotterranei;
4. insiste tuttavia sul fatto che la Commissione non
deve limitarsi ad invitare gli Stati membri a uno scambio dalle prassi
migliori ma deve anche ricorrere agli strumenti d'azione offerti nella
fattispecie dai trattati;
5. esprime inquietudine per il fatto che l'adozione
di misure riguardanti un migliore accesso alla giustizia, in
particolare quelle relative all'assistenza alle vittime di reati, sia
prevista soltanto per il 2004, al punto 3.1 del suddetto il quadro di
controllo; invita pertanto la Commissione, sottolineando che
l'assistenza alle vittime non può ridursi a un mero risarcimento
finanziario, a modificare il quadro di controllo
- annunciando da un lato, per quanto riguarda
l'azione "Elaborazione di norme minime per la protezione
delle vittime" , iniziative basate sugli articoli 65, lettera
c) del TCE, 66 del TCE, e 31, lettera a) del TUE o altre disposizioni
pertinenti;
- prevedendo dall'altro già dal 2001, invece del
2004, una proposta di decisione corrispondente all'azione
"Ulteriori atti normativi intesi a ravvicinare i meccanismi
di risarcimento delle vittime" ;
6. chiede alla Commissione che le iniziative di cui
al paragrafo precedente prevedano in particolare, fatti salvi i diritti
degli indiziati e dei trasgressori, misure nei seguenti settori:
(a) riconoscimento della condizione di vittime anche
ai familiari o alle persone a carico delle vittime e ai testimoni;
(b) diritto all'assistenza da parte di un interprete
della propria madrelingua;
(c) assistenza materiale, medica, psicologica e
sociale necessaria da parte del governo, di volontari, dei servizi
locali o di privati;
(d) l'adozione di disposizioni speciali volte a
proteggere i minorenni che non hanno un tutore o il cui tutore si trovi
al di fuori del paese in cui viene commesso l'atto penalmente rilevante
a loro danno,
(e) rispetto e attenzione alla religione e agli
aspetti culturali specifici;
(f) corsi di formazione, inclusi corsi di lingue, e
campagne informative per le forze di polizia, i magistrati inquirenti,
le autorità giudiziarie e il personale dei servizi pubblici
interessati;
(g) strutture di cooperazione tra unità di polizia e
servizi giudiziari, nonché all'interno degli stessi, da un lato, e i
servizi pubblici, dall'altro;
(h) attenzione alla situazione peculiare dei
cittadini stranieri vittime di reati, tra cui la condizione giuridica
del soggiorno (turista, lavoratore, profugo, richiedente asilo, ecc.) e
la durata dello stesso;
(i) informazioni alle vittime nella loro lingua
materna sui loro diritti quanto ai servizi sanitari, alla sicurezza
sociale e alle altre forme di assistenza a loro disposizione e
creazione di canali e strutture informative di facile accesso;
(j) elaborazione di piani d'azione che comprendano
opportune misure, atte a garantire che le vittime ottengano un'adeguata
assistenza legale e siano informate dei propri diritti: ad esempio,
linee telefoniche di emergenza o "antenne"
facilmente riconoscibili, per consentire alle vittime di individuare
agevolmente un luogo sicuro in cui sporgere denuncia, e una rete di
punti di contatto dotati di personale qualificato per fornire al
pubblico servizi d'informazione e di assistenza multilingue;
(k) creazione o adeguamento di meccanismi giudiziari
che permettano alle vittime di adire una giurisdizione per i danni
subiti, mediante procedure eque, non costose e facilmente accessibili,
nello Stato membro in cui hanno subito i danni o in quello in cui
risiedono;
(l) misure volte a proteggere la vita privata e
l'anonimato di vittime e testimoni e a garantirne la sicurezza in
ciascuna fase del procedimento, anche in caso di terrorismo, il che
rende assolutamente indispensabile la separazione delle vittime e dei
trasgressori; (m) misure concernenti il
modo in cui i mezzi di comunicazione di massa rendono pubblico il
coinvolgimento dei cittadini in casi giudiziari, in attesa del
procedimento penale, ma anche dopo la sua conclusione, onde evitare
fenomeni che costituiscono una violazione dell'integrità personale e in
generale dei diritti individuali;
(n) opportune misure affinché, qualora le vittime di
reati siano minori, ai responsabili della divulgazione di informazioni
sulla loro vita privata siano comminate sanzioni che prevedano o un
indennizzo delle vittime, o il ritiro della licenza di esercizio della
professione (qualora si tratti di persone fisiche), o il ritiro della
licenza a utilizzare i mezzi di comunicazione;
(o) strutture intese a informare le vittime sui loro
diritti e a metterle in condizione di essere informate su ciascuna fase
del procedimento e del loro ruolo nel medesimo;
(p) possibilità per le vittime di un reato in uno
Stato membro dell'Unione europea - a prescindere dalla loro condizione
giuridica, anche qualora vi risiedano illegalmente - di aver accesso
agli stessi tribunali e di godere delle stesse possibilità dei
cittadini degli Stati membri dell'UE;
(q) diritto delle vittime di essere interrogate
nella propria lingua madre e di ottenere una traduzione nella stessa;
(r) obbligo di videoregistrare l'interrogatorio di
minori, per evitare che questi ultimi siano costretti ad affrontare più
di una volta tale esperienza traumatica;
(s) programmi che prevedano un risarcimento dei
danni subiti per le vittime, i loro familiari o le persone a carico
qualora le vittime siano rimaste fisicamente e mentalmente menomati in
conseguenza di un reato;
(t) creazione di una rete europea di fondi per il
risarcimento delle vittime della criminalità, incluso il terrorismo;
(u) nelle forme di criminalità transfrontaliera in
cui non è chiaro come i fondi o i beni confiscati possano essere divisi
tra i paesi interessati, la ridistribuzione di tali fondi alle vittime
tramite una rete coordinata con meccanismi di indennizzo appropriati
presente in tutti gli Stati membri;
7. sollecita la Commissione a prestare un'attenzione
particolare alla necessità di provvedere alla formazione delle forze di
polizia e della magistratura per quanto riguarda i reati sessuali, gli
abusi e la tratta di esseri umani; invita la Commissione e gli Stati
membri a istituire inoltre un sistema coordinato europeo di programmi
di servizi a disposizione delle vittime per fornire assistenza legale e
psicologica e protezione fisica alle vittime di stupri, violenze
domestiche, vessazioni, mutilazione dei genitali e aggressioni;
8. esorta gli Stati membri a garantire fin d'ora, in
collaborazione con le ONG attive nel settore, una maggiore protezione
delle vittime di reati nel senso suesposto, in attesa della creazione
di un dispositivo armonizzato di protezione transfrontaliera delle
vittime a livello comunitario; in tal senso, invita i paesi candidati
ad agire in maniera analoga, in sinergia con la Commissione e gli Stati
membri;
9. ritiene che il terrorismo generi una categoria
speciale di vittime la cui situazione difficile non è una questione
privata e che comprende, oltre alla persona direttamente interessata,
persone prossime, vedovi o vedove, orfani, ecc., e invita la
Commissione a tenerne conto nella formulazione della sua definizione di
vittime e nell'adozione di misure destinate a promuovere l'assistenza
materiale o psicologica alla quale si fa riferimento nella
comunicazione della Commissione;
10. invita la Commissione e il Consiglio a
promuovere la reintegrazione sociale degli autori di reati,
specialmente per quanto riguarda i minori, per evitare che questi
possano ricadere nell'attività criminale e recare ulteriori danni alla
società;
11. chiede la ratifica della Convenzione europea del
1983, concernente il risarcimento delle vittime di atti criminali
violenti, da parte di quegli Stati membri che ancora non l'hanno
ratificata, vale a dire Austria, Belgio, Grecia, Irlanda, Italia,
Portogallo e Spagna;
12. incarica la sua Presidente di trasmettere la
presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai
Parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati.
|