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Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali

 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale "Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere" 
(COM(1999) 349 - C5-0119/1999 -1999/2122(COS))

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Il Parlamento europeo,

-  vista la comunicazione della Commissione (COM(1999) 349 - C5-0119/1999),
-  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite inerente ai principi fondamentali sulla giustizia per le vittime della criminalità e dell'abuso di potere (risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 40/34 1985),
-  vista la Convenzione europea del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1983, sul risarcimento delle vittime di reati violenti,
-  vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, sull'assistenza alle vittime e la riduzione del numero di vittime,
-  viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999, e visti in particolare i relativi paragrafi 5, 10, 31 e 38,
-  visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
-  visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0126/2000),
A.  sottolineando che milioni di persone in tutto il mondo subiscono danni a causa della criminalità organizzata e no, in particolare del terrorismo, della tratta di esseri umani e dei reati contro i fanciulli, e che i diritti di tali vittime debbono essere riconosciuti a livello legislativo in modo più efficace e più equo - tanto negli Stati membri quanto nell'ambito dell'Unione europea,
B.  convinto che una definizione uniforme e concordata del termine "vittima"  in tutta l'Unione europea costituisca il presupposto per garantire la giustizia,
C.  sottolineando che talune categorie sociali, quali le donne, i bambini, i migranti, gli omosessuali e le minoranze in generale rischiano maggiormente di essere vittime di reati,
D.  insistendo sul fatto che alcuni gruppi si servono della violenza, in luogo delle procedure democratiche, per cercare di imporre i propri obiettivi,
E.  ribadendo la necessità di adottare misure in materia di prevenzione, assistenza alle vittime, possibilità per le vittime di agire in un procedimento penale, risarcimento delle vittime, informazione, lingue e formazione,
F.  sottolineando il diritto di ciascuna vittima di sporgere denuncia e di adire le vie legali,
G.  rammentando che l'Unione europea è fondata in particolare sui diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, e segnatamente sugli articoli 5, 6 e 7, che sanciscono il diritto al giudice naturale,
H.  sottolineando che, sia in materia di procedura civile sia in materia di procedura penale, i trattati mettono a disposizione dell'Unione europea strumenti di intervento che consentono una maggiore protezione delle vittime di reati sul proprio territorio,
I.  considerando in particolare che le misure di protezione delle vittime nel corso di un procedimento penale possono essere basate sull'articolo 31, lettera a) del TUE, che disciplina l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni,
J.  considerando inoltre che l'articolo 65 del TCE riguarda le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno; che la lettera c) del predetto articolo riguarda le misure volte alla "eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri" ,
K.  considerando che, se la protezione delle vittime di reati originarie di uno Stato diverso da quello in cui hanno subito danni è carente, tale carenza, oltre ad essere contraria ai diritti dell'uomo, nuoce di fatto al buon funzionamento del mercato interno e alla libera circolazione delle persone che ne deriva,
L.  considerando che l'articolo 66 del TCE consente l'adozione di misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri per quanto riguarda lo svolgimento dei procedimenti civili e la compatibilità delle norme nazionali di procedura civile,
M.  considerando che il quadro di controllo presentato dalla Commissione per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (COM(2000) 167) necessita di alcune precisazioni, in modo da assicurare e accelerare il seguito legislativo della comunicazione e da tenere conto dell'importanza che riveste il potenziamento "transfrontaliero"  della protezione delle vittime di reati nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
N.  deplorando che le diverse iniziative necessarie a garantire giustizia alle vittime dipendono dalla buona volontà di un unico Stato membro, dal momento che è tuttora richiesta l'unanimità in seno al Consiglio, per quanto riguarda sia l'articolo 65 del TCE sia l'articolo 34 del TUE, O.  chiedendo pertanto che la prossima Conferenza intergovernativa modifichi i trattati a questo proposito,
1.  accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione, che è intesa ad avviare un dibattito sul trattamento delle vittime di reati e in cui si richiedono misure volte a migliorare la situazione di queste stesse, comprese le vittime del terrorismo; auspica tuttavia che qualsiasi persona che si trovi nel territorio dell'Unione e sia vittima di un reato sia tutelata senza eccezioni di sorta, a prescindere dal suo status;
2.  sottolinea che numerose vittime subiscono un duplice danno, da una parte in quanto vittime di un reato e, dall'altra, in quanto vittime del sistema, e ciò a causa dell'assenza di una tutela adeguata;
3.  accoglie favorevolmente l'intenzione espressa nell'iniziativa della Commissione di invitare gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi riguardo alle misure tese a ridurre il numero delle vittime e chiede alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i paesi candidati, di procedere a una valutazione degli aspetti di sicurezza nella pianificazione territoriale in generale e nella pianificazione urbana in particolare, nonché di definire politiche volte a prevenire condizioni di insicurezza, come quelle causate dalla presenza di edifici abbandonati, uffici o zone non illuminate di notte, quali ad esempio i parcheggi sotterranei;
4.  insiste tuttavia sul fatto che la Commissione non deve limitarsi ad invitare gli Stati membri a uno scambio dalle prassi migliori ma deve anche ricorrere agli strumenti d'azione offerti nella fattispecie dai trattati;
5.  esprime inquietudine per il fatto che l'adozione di misure riguardanti un migliore accesso alla giustizia, in particolare quelle relative all'assistenza alle vittime di reati, sia prevista soltanto per il 2004, al punto 3.1 del suddetto il quadro di controllo; invita pertanto la Commissione, sottolineando che l'assistenza alle vittime non può ridursi a un mero risarcimento finanziario, a modificare il quadro di controllo
-  annunciando da un lato, per quanto riguarda l'azione  "Elaborazione di norme minime per la protezione delle vittime" , iniziative basate sugli articoli 65, lettera c) del TCE, 66 del TCE, e 31, lettera a) del TUE o altre disposizioni pertinenti;
-  prevedendo dall'altro già dal 2001, invece del 2004, una proposta di decisione corrispondente all'azione  "Ulteriori atti normativi intesi a ravvicinare i meccanismi di risarcimento delle vittime" ;
6.  chiede alla Commissione che le iniziative di cui al paragrafo precedente prevedano in particolare, fatti salvi i diritti degli indiziati e dei trasgressori, misure nei seguenti settori:
(a)  riconoscimento della condizione di vittime anche ai familiari o alle persone a carico delle vittime e ai testimoni;
(b)  diritto all'assistenza da parte di un interprete della propria madrelingua;
(c)  assistenza materiale, medica, psicologica e sociale necessaria da parte del governo, di volontari, dei servizi locali o di privati;
(d)  l'adozione di disposizioni speciali volte a proteggere i minorenni che non hanno un tutore o il cui tutore si trovi al di fuori del paese in cui viene commesso l'atto penalmente rilevante a loro danno,
(e)  rispetto e attenzione alla religione e agli aspetti culturali specifici;
(f)  corsi di formazione, inclusi corsi di lingue, e campagne informative per le forze di polizia, i magistrati inquirenti, le autorità giudiziarie e il personale dei servizi pubblici interessati;
(g)  strutture di cooperazione tra unità di polizia e servizi giudiziari, nonché all'interno degli stessi, da un lato, e i servizi pubblici, dall'altro;
(h)  attenzione alla situazione peculiare dei cittadini stranieri vittime di reati, tra cui la condizione giuridica del soggiorno (turista, lavoratore, profugo, richiedente asilo, ecc.) e la durata dello stesso;
(i)  informazioni alle vittime nella loro lingua materna sui loro diritti quanto ai servizi sanitari, alla sicurezza sociale e alle altre forme di assistenza a loro disposizione e creazione di canali e strutture informative di facile accesso;
(j)  elaborazione di piani d'azione che comprendano opportune misure, atte a garantire che le vittime ottengano un'adeguata assistenza legale e siano informate dei propri diritti: ad esempio, linee telefoniche di emergenza o  "antenne"  facilmente riconoscibili, per consentire alle vittime di individuare agevolmente un luogo sicuro in cui sporgere denuncia, e una rete di punti di contatto dotati di personale qualificato per fornire al pubblico servizi d'informazione e di assistenza multilingue;
(k)  creazione o adeguamento di meccanismi giudiziari che permettano alle vittime di adire una giurisdizione per i danni subiti, mediante procedure eque, non costose e facilmente accessibili, nello Stato membro in cui hanno subito i danni o in quello in cui risiedono;
(l)  misure volte a proteggere la vita privata e l'anonimato di vittime e testimoni e a garantirne la sicurezza in ciascuna fase del procedimento, anche in caso di terrorismo, il che rende assolutamente indispensabile la separazione delle vittime e dei trasgressori; (m)  misure concernenti il modo in cui i mezzi di comunicazione di massa rendono pubblico il coinvolgimento dei cittadini in casi giudiziari, in attesa del procedimento penale, ma anche dopo la sua conclusione, onde evitare fenomeni che costituiscono una violazione dell'integrità personale e in generale dei diritti individuali;
(n)  opportune misure affinché, qualora le vittime di reati siano minori, ai responsabili della divulgazione di informazioni sulla loro vita privata siano comminate sanzioni che prevedano o un indennizzo delle vittime, o il ritiro della licenza di esercizio della professione (qualora si tratti di persone fisiche), o il ritiro della licenza a utilizzare i mezzi di comunicazione;
(o)  strutture intese a informare le vittime sui loro diritti e a metterle in condizione di essere informate su ciascuna fase del procedimento e del loro ruolo nel medesimo;
(p)  possibilità per le vittime di un reato in uno Stato membro dell'Unione europea - a prescindere dalla loro condizione giuridica, anche qualora vi risiedano illegalmente - di aver accesso agli stessi tribunali e di godere delle stesse possibilità dei cittadini degli Stati membri dell'UE;
(q)  diritto delle vittime di essere interrogate nella propria lingua madre e di ottenere una traduzione nella stessa;
(r)  obbligo di videoregistrare l'interrogatorio di minori, per evitare che questi ultimi siano costretti ad affrontare più di una volta tale esperienza traumatica;
(s)  programmi che prevedano un risarcimento dei danni subiti per le vittime, i loro familiari o le persone a carico qualora le vittime siano rimaste fisicamente e mentalmente menomati in conseguenza di un reato;
(t)  creazione di una rete europea di fondi per il risarcimento delle vittime della criminalità, incluso il terrorismo;
(u)  nelle forme di criminalità transfrontaliera in cui non è chiaro come i fondi o i beni confiscati possano essere divisi tra i paesi interessati, la ridistribuzione di tali fondi alle vittime tramite una rete coordinata con meccanismi di indennizzo appropriati presente in tutti gli Stati membri;
7.  sollecita la Commissione a prestare un'attenzione particolare alla necessità di provvedere alla formazione delle forze di polizia e della magistratura per quanto riguarda i reati sessuali, gli abusi e la tratta di esseri umani; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire inoltre un sistema coordinato europeo di programmi di servizi a disposizione delle vittime per fornire assistenza legale e psicologica e protezione fisica alle vittime di stupri, violenze domestiche, vessazioni, mutilazione dei genitali e aggressioni;
8.  esorta gli Stati membri a garantire fin d'ora, in collaborazione con le ONG attive nel settore, una maggiore protezione delle vittime di reati nel senso suesposto, in attesa della creazione di un dispositivo armonizzato di protezione transfrontaliera delle vittime a livello comunitario; in tal senso, invita i paesi candidati ad agire in maniera analoga, in sinergia con la Commissione e gli Stati membri;
9.  ritiene che il terrorismo generi una categoria speciale di vittime la cui situazione difficile non è una questione privata e che comprende, oltre alla persona direttamente interessata, persone prossime, vedovi o vedove, orfani, ecc., e invita la Commissione a tenerne conto nella formulazione della sua definizione di vittime e nell'adozione di misure destinate a promuovere l'assistenza materiale o psicologica alla quale si fa riferimento nella comunicazione della Commissione;
10.  invita la Commissione e il Consiglio a promuovere la reintegrazione sociale degli autori di reati, specialmente per quanto riguarda i minori, per evitare che questi possano ricadere nell'attività criminale e recare ulteriori danni alla società;
11.  chiede la ratifica della Convenzione europea del 1983, concernente il risarcimento delle vittime di atti criminali violenti, da parte di quegli Stati membri che ancora non l'hanno ratificata, vale a dire Austria, Belgio, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna;
12.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai Parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati.

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