Le nostre proposte di legge
   
 

 

Proposte di legge

 
Proposte di modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

- Istituzione del Commissario per le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata – Modiche all’art. 7 della Legge.
Si ritiene opportuno proporre una sostanziale modifica della struttura amministrativa prevista dal testo originale della legge ancorché modificata nella sostanza con il trasferimento delle competenze al Dipartimento regionale alla Famiglia. Si propone, infatti, la nomina di un Commissario denominato “Commissario per le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata”, che possa essere impegnato esclusivamente nell’attuazione della legge cui affidare una struttura più stabile, attraverso misure di incentivazione del personale, con due sedi una a Palermo e una a Catania.

Testo proposto:
L’ art. 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è così sostituito:
Presso la Presidenza della Regione è istituito “l’Ufficio Speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa" (di seguito denominato "Ufficio speciale") incaricato di svolgere l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici di cui alla presente legge.
L’Ufficio Speciale è articolato in due sezioni. Una con sede in Palermo per la Sicilia occidentale e l’altra con sede in Catania per la Sicilia orientale.
L’Ufficio Speciale è coordinato dal “Commissario per le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata” (di seguito denominato “Commissario”) che viene nominato dalla Giunta di Governo, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e/o di solidarietà nei confronti delle vittime.
Il Commissario resta in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta. Durante tutto il periodo in cui resta in carica, il Commissario non può espletare altri incarichi o funzioni anche se occasionali.
Il Commissario è tenuto a presentare alla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana dettagliate relazioni semestrali sull’attività svolta.
All’Ufficio Speciale è destinata un'adeguata dotazione di personale dell'Amministrazione regionale che verrà definita con decreto del Presidente della Regione sentito il Commissario.
Il personale che presta servizio presso l’Ufficio Speciale è equiparato, ai fini del trattamento economico accessorio, a quello degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori.
Le spese per il personale e per il funzionamento delle due sezioni dell’Ufficio Speciale sono a carico della Presidenza della Regione.
Il Presidente della Regione, su proposta del Commissario, è autorizzato a determinare con proprio decreto le forme e le modalità di partecipazione all'attività dell'Ufficio Speciale delle associazioni e delle fondazioni, che risultino costituite per il perseguimento di finalità proprie della presente legge e iscritte negli appositi elenchi costituiti presso le competenti autorità dello Stato.

- Modiche all’art. 9 della L.r. 20/99.
Il testo che qui si propone non è probabilmente quello migliore, in quanto meglio sarebbe stato prevedere un contributo commisurato a quanto riconosciuto in sentenza dai Giudici ma, allo stato delle cose, questa ipotesi avrebbe creato una eccessiva disparità di trattamento tra coloro che hanno già percepito il contributo secondo la norma attuale, o ai quali, comunque, è già stato riconosciuto il credito, e coloro che verrebbero “colpiti” dalle misure della nuova norma.

Testo proposto:
Dopo il comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
Il contributo di cui al presente articolo non può superare l’importo complessivo di € 100.000 per ciascun grado di giudizio.

- Modiche all’art. 10 della L.r.20/99.
Questa norma prevede un contributo per i danni a beni immobili e mobili registrati, con due diversi tetti. Per i beni immobili il contributo massimo è di £ 100 milioni. Nel caso, invece, di beni mobili, il tetto di spesa di £ 20 milioni è limitato alle spese di riparazione, mentre nulla sembra riferire circa il totale danneggiamento degli stessi beni né, peraltro, sull’obbligo di ricostituzione del bene distrutto.
Tale interpretazione, mai condivisa da chi scrive (nel senso che ha sempre manifestato l’opportunità di richiedere una interpretazione autentica della norma o comunque una modifica legislativa), ha prodotto effetti assai discutibili. Per esempio, sono stati erogati contributi di oltre 50 milioni di lire per mezzi il cui valore era cinquanta volte meno, e senza neanche l’obbligo di acquisto.
V’è, però, da considerare che il tetto di spesa di £ 20 milioni non può essere considerato congruo per danni a mezzi industriali (per esempio, escavatori, pullman, ecc..) e, per questo, si ritiene opportuno rimandare ad un apposito decreto d’attuazione la determinazione degli importi massimi.

Testo proposto:
­ Al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo le parole “Le provvidenze di cui al presente articolo” sono aggiunte le parole “sono finalizzate alla ricostituzione del bene e”
­ Al comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono soppresse le parole “e comunque non superiore a lire 20 milioni per singola unità”.
­ Dopo il comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20,è aggiunto il seguente comma 4 bis:
­ Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto d’attuazione saranno determinati gli importi massimi dei contributi che possono essere erogati, ai sensi del precedente comma.

- Sostituzione dell’art. 13 della L.r. 20/99.
Come già detto, l’applicazione dell’art. 13 in favore delle vittime dell’usura trova difficoltà di attuazione e, comunque, si considera inopportuno un eccessivo indebitamento delle aziende, che nel medio termine non può che produrre effetti negativi sul reinserimento e mantenimento delle stesse nell’economia legale.
Per tali ragioni si ritiene di proporre una norma che preveda un contributo a fondo perduto commisurato alle reali esigenze dell’attività economica in termini di livelli occupazionali.

Testo proposto:
L’art. 13 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è così sostituito:
­ Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede a sostenere gli imprenditori, e coloro i quali esercitino un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino all’importo massimo di 150 migliaia di euro.
­ Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma precedente che hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria gli usurai ed è finalizzato a garantire il regolare prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali.
­ Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze, nonché i criteri per il calcolo del contributo di cui al presente articolo, saranno disciplinati con apposito decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(90138) Palermo, via Marco Polo n. 52 tel. e fax: 091.333467 Internet fax: 178.2710941 mobile: 329.1458410 - 328.6280298 email: info@solidariaweb.org
  Webmaster: Salvatore Cernigliaro