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- Istituzione
del Commissario per le iniziative di contrasto alla criminalità
organizzata – Modiche all’art. 7 della Legge.
Si ritiene opportuno proporre una sostanziale
modifica della struttura amministrativa prevista dal testo originale
della legge ancorché modificata nella sostanza con il trasferimento
delle competenze al Dipartimento regionale alla Famiglia. Si propone,
infatti, la nomina di un Commissario denominato “Commissario per le
iniziative di contrasto alla criminalità organizzata”, che possa essere
impegnato esclusivamente nell’attuazione della legge cui affidare una
struttura più stabile, attraverso misure di incentivazione del
personale, con due sedi una a Palermo e una a Catania.
Testo proposto:
L’ art. 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è così
sostituito:
Presso la Presidenza della Regione è istituito “l’Ufficio Speciale per
la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità
mafiosa" (di seguito denominato "Ufficio speciale") incaricato di
svolgere l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici di
cui alla presente legge.
L’Ufficio Speciale è articolato in due sezioni. Una con sede in Palermo
per la Sicilia occidentale e l’altra con sede in Catania per la Sicilia
orientale.
L’Ufficio Speciale è coordinato dal “Commissario per le iniziative di
contrasto alla criminalità organizzata” (di seguito denominato
“Commissario”) che viene nominato dalla Giunta di Governo, anche al di
fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di
comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle
estorsioni e dell'usura e/o di solidarietà nei confronti delle vittime.
Il Commissario resta in carica per quattro anni e l'incarico non è
rinnovabile per più di una volta. Durante tutto il periodo in cui resta
in carica, il Commissario non può espletare altri incarichi o funzioni
anche se occasionali.
Il Commissario è tenuto a presentare alla Commissione di inchiesta e
vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale
siciliana dettagliate relazioni semestrali sull’attività svolta.
All’Ufficio Speciale è destinata un'adeguata dotazione di personale
dell'Amministrazione regionale che verrà definita con decreto del
Presidente della Regione sentito il Commissario.
Il personale che presta servizio presso l’Ufficio Speciale è
equiparato, ai fini del trattamento economico accessorio, a quello
degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori.
Le spese per il personale e per il funzionamento delle due sezioni
dell’Ufficio Speciale sono a carico della Presidenza della Regione.
Il Presidente della Regione, su proposta del Commissario, è autorizzato
a determinare con proprio decreto le forme e le modalità di
partecipazione all'attività dell'Ufficio Speciale delle associazioni e
delle fondazioni, che risultino costituite per il perseguimento di
finalità proprie della presente legge e iscritte negli appositi elenchi
costituiti presso le competenti autorità dello Stato.
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Modiche all’art. 9 della L.r. 20/99.
Il testo che qui si propone non è
probabilmente quello migliore, in quanto meglio sarebbe stato prevedere
un contributo commisurato a quanto riconosciuto in sentenza dai Giudici
ma, allo stato delle cose, questa ipotesi avrebbe creato una eccessiva
disparità di trattamento tra coloro che hanno già percepito il
contributo secondo la norma attuale, o ai quali, comunque, è già stato
riconosciuto il credito, e coloro che verrebbero “colpiti” dalle misure
della nuova norma.
Testo proposto:
Dopo il comma 2 dell’art. 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n.
20, è aggiunto il seguente comma 2 bis:
Il contributo di cui al presente articolo non può superare l’importo
complessivo di € 100.000 per ciascun grado di giudizio.
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Modiche all’art. 10 della L.r.20/99.
Questa norma prevede un contributo per i
danni a beni immobili e mobili registrati, con due diversi tetti. Per i
beni immobili il contributo massimo è di £ 100 milioni. Nel caso,
invece, di beni mobili, il tetto di spesa di £ 20 milioni è limitato
alle spese di riparazione, mentre nulla sembra riferire circa il totale
danneggiamento degli stessi beni né, peraltro, sull’obbligo di
ricostituzione del bene distrutto.
Tale interpretazione, mai condivisa da chi scrive (nel senso che ha
sempre manifestato l’opportunità di richiedere una interpretazione
autentica della norma o comunque una modifica legislativa), ha prodotto
effetti assai discutibili. Per esempio, sono stati erogati contributi
di oltre 50 milioni di lire per mezzi il cui valore era cinquanta volte
meno, e senza neanche l’obbligo di acquisto.
V’è, però, da considerare che il tetto di spesa di £ 20 milioni non può
essere considerato congruo per danni a mezzi industriali (per esempio,
escavatori, pullman, ecc..) e, per questo, si ritiene opportuno
rimandare ad un apposito decreto d’attuazione la determinazione degli
importi massimi.
Testo proposto:
Al comma 2 dell’art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n.
20, dopo le parole “Le provvidenze di cui al presente articolo” sono
aggiunte le parole “sono finalizzate alla ricostituzione del bene e”
Al comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999, n.
20, sono soppresse le parole “e comunque non superiore a lire 20
milioni per singola unità”.
Dopo il comma 4 dell’art. 10 della legge regionale 13 settembre 1999,
n. 20,è aggiunto il seguente comma 4 bis:
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con apposito decreto d’attuazione saranno determinati gli
importi massimi dei contributi che possono essere erogati, ai sensi del
precedente comma.
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Sostituzione dell’art. 13 della L.r. 20/99.
Come già detto, l’applicazione dell’art. 13
in favore delle vittime dell’usura trova difficoltà di attuazione e,
comunque, si considera inopportuno un eccessivo indebitamento delle
aziende, che nel medio termine non può che produrre effetti negativi
sul reinserimento e mantenimento delle stesse nell’economia legale.
Per tali ragioni si ritiene di proporre una norma che preveda un
contributo a fondo perduto commisurato alle reali esigenze
dell’attività economica in termini di livelli occupazionali.
Testo proposto:
L’art. 13 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è così
sostituito:
Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da
condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il
fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede a sostenere gli
imprenditori, e coloro i quali esercitino un'attività commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,
attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino
all’importo massimo di 150 migliaia di euro.
Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di
cui al comma precedente che hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria
gli usurai ed è finalizzato a garantire il regolare prosieguo
dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali.
Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze, nonché i
criteri per il calcolo del contributo di cui al presente articolo,
saranno disciplinati con apposito decreto da emanarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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