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LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999,
n. 20
Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di
solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.
(Testo coordinato)
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Art. 1 - Norma
programmatica
La Regione, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione
la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni
della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere con
la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della
comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza
criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, adotta
la presente legge.
Titolo I: MISURE DI SOLIDARIETA'
IN FAVORE DELLE VITTIME DI ATTI CRIMINOSI E DEI LORO FAMILIARI
Art. 2 - Speciale
sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della
criminalità mafiosa
In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in
seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati
dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a
concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.
L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il
seguente ordine;
a) coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia
diritto a pensione;
c) genitori;
d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime.
Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui
alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le
disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali
determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti
sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi
dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed
agli articoli 3 e 4 della presente legge.
Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti
a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio
di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di
pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 3 - Sostegno agli
orfani
Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle
vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di
sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;
b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000
annue;
c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una
università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei
paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori
corso, lire 9 milioni annue.
I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in
misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente,
sulla base dei dati ufficiali ISTAT.
L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario
intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto
di lavoro dipendente.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle
disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante
utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.
Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 4 - Assunzioni di
familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni
(così modificato dall'art. 139, comma 67, della L.R. 4/2003)
L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie
locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a
richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per
chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo
di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di
rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima
sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle
vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima
sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non
inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei
modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche
ed integrazioni.
In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del
convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di
cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze
stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della
vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente
dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.
Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente
articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei
beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35
milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni
2000 e 2001.
All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con
parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 5 - Benefici in
favore dei familiari di Michele Abbate
Ai familiari del sindaco di Caltanissetta Michele Abbate si applicano i
benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Art. 6 - Indennizzi
una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro
familiari
A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti di
soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o
dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica,
sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della
criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di
residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti
un'attività imprenditoriale, che abbiano subito l'interruzione o la
compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel
territorio regionale, il Presidente della Regione è autorizzato a
corrispondere indennizzi una tantum di importo variabile da un minimo
di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni. Gli
indennizzi sono concessi alle vittime delle azioni di cui al presente
comma o, in caso di morte, ai loro familiari, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 2.
L'indennizzo è concesso su istanza degli interessati, con decreto del
Presidente della Regione in relazione all'entità del pregiudizio fisico
subito e in caso di morte viene erogato nella misura massima.
Ai fini della predisposizione dei decreti di cui al comma 2, ogni sei
mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di riparto dei
contributi di cui al presente articolo entro i limiti degli appositi
stanziamenti previsti dal bilancio di previsione della Regione per
l'anno corrente. Il progetto, accompagnato da idonea relazione
illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi
segnalati dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla
Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in
Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
L'Amministrazione regionale eroga i contributi di cui al presente
articolo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.
I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti in relazione
ad ipotesi non rientranti negli articoli precedenti.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50
milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni
2000 e 2001.
All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di
pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 7 - Ufficio
speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e
della criminalità mafiosa
E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente della Regione un
gruppo di lavoro denominato "Ufficio speciale per la solidarietà alle
vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa" (di
seguito denominato "Ufficio speciale"), incaricato di svolgere
l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici di cui alla
presente legge.
Le sezioni provinciali dell'ufficio speciale coadiuvano la Presidenza
della Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente
legge e sono incaricate di accogliere le domande volte alla
corresponsione dei benefici previsti dalla medesima, effettuando
un'istruttoria preliminare, anche mediante l'acquisizione delle
attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento della
autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per
l'ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento a che
la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con
questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura
penale.
Il gruppo di lavoro è articolato in nove sezioni provinciali operanti
presso le sedi delle amministrazioni delle province regionali. A tal
fine i presidenti delle province regionali, previa intesa con il
Presidente della Regione, destinano locali idonei presso gli uffici
delle amministrazioni provinciali. Le spese per il personale restano a
carico della Regione; le spese di funzionamento delle sezioni
provinciali sono poste a carico dei bilanci delle province regionali,
che vi provvedono con parte delle disponibilità dei fondi ordinari
assegnati dalla Regione.
All'ufficio speciale è destinata un'adeguata dotazione di personale
dipendente dell'Amministrazione regionale che verrà definita con
decreto del Presidente della Regione.
Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le forme e le
modalità di partecipazione all'attività dell'ufficio speciale delle
associazioni e delle fondazioni, che risultino costituite per il
perseguimento di finalità proprie della presente legge e iscritte negli
appositi elenchi costituiti presso le competenti autorità dello Stato.
Art. 8 - Divieto di
cumulo dei benefici
I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non
diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze
previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime
circostanze.
In caso di cumulo di benefici l'avente diritto è tenuto a presentare,
previamente, istanza all'altra amministrazione.
Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene
secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le
amministrazioni interessate.
Art. 9 - Fondo per le
costituzioni di parte civile
Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi
contro la mafia, istituito dall'articolo 7 della legge regionale 12
agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza
mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, enti
non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni
personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a
costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale
nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per
cento delle spese come individuate nel presente articolo.
Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese
relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:
a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente
documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati
e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia
al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio
del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli
da 316 a 320 del codice di procedura penale;
b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per
il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione
regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla
persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo
rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella
sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per
legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono
presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di
cui alla presente lettera.
Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al
presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione
presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 7, sono disciplinati con
decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al
presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le
disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale,
ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in
sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il
Presidente della Regione, su proposta della competente sezione
provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, provvede alla
valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui
istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo
sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste
accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei
contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare
sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime
richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a
ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i
richiedenti.Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze
annuali.Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura
nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.
Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui
costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi
delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente
diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato
della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega
liberatoria per la Regione.
Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito,
anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che
il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli
autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente
alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a
quelle relative al procedimento coattivo di recupero.
L'Amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità
che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non
ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel
quale il beneficiario si è costituito parte civile.
Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico
del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone
fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per
reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del
capitolo 10777 del bilancio della Regione.
Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 10 - Indennizzi
una tantum per danni al patrimonio immobiliare ed a mezzi di trasporto
La Regione interviene con un contributo una tantum in favore delle
persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e
loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come
beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati
ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse a condizione
che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto
delittuoso lesivo, ovvero di reati che con il medesimo siano connessi
ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto
estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri
l'accidentalità.
Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un
contributo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da
sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque,
fino ad un importo massimo di lire 100 milioni. A valere sul contributo
concesso può essere erogata un'anticipazione pari al 40 per cento a
presentazione di un certificato di inizio lavori.
Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche
di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati il
contributo è pari alle spese di riparazione e comunque non superiore a
lire 20 milioni per singola unità. In caso di distruzione totale,
previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico
registro, il beneficio è commisurato all'80 per cento del prezzo di
listino di un mezzo identico o, nel caso di mezzo non più in
produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali
e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell'attentato.
Le richieste di contributo di cui al presente articolo sono presentate
dagli interessati all'Ufficio speciale di cui all'articolo 7 entro il
termine di decadenza di tre anni dalla data dell'evento lesivo.
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli
eventuali indennizzi da parte di compagnie assicurative per gli
identici rischi realizzatisi.
Fino alla nuova disciplina delle modalità di erogazione dei contributi
di cui al comma 1, che sarà stabilita con decreto del Presidente della
Regione entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni
del presente articolo, le disposizioni attuative concernenti i
contributi per danni della medesima specie di quelli disciplinati dal
presente articolo in precedenza emanate dal Presidente della Regione.
Il presente articolo si applica anche a coloro i quali abbiano
presentato istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30
ottobre 1995, n. 77 e la cui richiesta non sia stata ancora soddisfatta.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
300 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001.
All'onere di lire 300 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede
mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con
l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Titolo II: MISURE DI SOLIDARIETA'
IN FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI A SEGUITO DI ATTI ESTORSIVI E DI
VITTIME DELL'USURA
Art. 11 - Interventi
in favore delle vittime di richieste estorsive
Presso la Presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni
conseguenti ad atti estorsivi.
Fermi restando i contributi di cui all'articolo 10 della presente legge
a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli
esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano
subito danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel
territorio della Regione, e al fine di un pronto recupero delle
attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino
danneggiate o compromesse da tali atti, il Presidente della Regione può
concedere a carico del fondo di cui al presente articolo contributi
nelle seguenti misure, e comunque sino ad un limite di importo di lire
1000 milioni per ciascun evento:
a) 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime
degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria
con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei
quali abbiano conoscenza;
b) 70 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime
degli atti estorsivi, oltre ad avere sporto denuncia all'autorità
giudiziaria come alla lettera a) del presente comma, precedentemente al
verificarsi degli atti criminosi che abbiano provocato i danni subiti
abbiano denunciato richieste estorsive ad essi rivolte, esponendo tutti
i particolari di cui abbiano conoscenza;
c) 100 per cento dell'ammontare dei danni subiti, qualora le vittime
degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria
fornendo rilevanti contributi nella raccolta di elementi decisivi per
l'individuazione dei responsabili degli atti estorsivi.
I contributi di cui al comma 2 sono corrisposti ai soggetti ivi
indicati, che abbiano subito:
a) un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in
conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a
richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali
richieste;
b) un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività
esercitata.
I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri
erogati per le medesime finalità da altre istituzioni. L'accredito
delle somme è disposto solo a seguito della presentazione di idonea
documentazione da parte del beneficiario con la quale si dimostri che
il contributo erogato dalla Regione è finalizzato alla ricostituzione
del bene danneggiato o al prosieguo o al potenziamento dell'attività
economica.
I contributi di cui al comma 2, tenuto conto dei limiti di importo
delle elargizioni corrisposte dallo Stato, sono restituiti dai
beneficiari alla Regione entro 30 giorni dalla corresponsione delle
elargizioni concesse dalla competente autorità dello Stato sulla base
dell'apposita normativa vigente.
Qualora la competente autorità dello Stato non corrisponda
l'elargizione richiesta dai soggetti di cui al comma 2, il Presidente
della Regione, sulla base delle motivazioni formulate dalla competente
autorità dello Stato, può chiedere ai medesimi la restituzione entro 30
giorni delle somme erogate dalla Regione e ne informa successivamente
la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in
Sicilia dell'Assemblea regionale.
Il Presidente della Regione, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio
speciale di cui all'articolo 7, decide con proprio decreto
sull'eventuale concessione dei contributi di cui al comma 2 entro
quarantacinque giorni dalla presentazione dell'apposita istanza e ne
informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul
fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
L'istruttoria delle istanze va completata entro sessanta giorni dalla
loro presentazione. Entro i successivi trenta giorni, in caso di parere
favorevole, il Presidente della Regione emana il decreto di concessione
del beneficio. L'ufficio, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di
valutazione, può richiedere informazioni alla prefettura competente per
territorio.
Qualora i danni subiti dalle vittime di richieste estorsive siano
coperti da contratti di assicurazione, i contributi di cui al presente
articolo sono commisurati alla somma corrispondente all'ammontare dei
danni non coperta da tali contratti.
Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo la
valutazione dei danni è effettuata dalla Presidenza della Regione in
base a idonea perizia giurata che i soggetti danneggiati abbiano già
fornito alla competente autorità dello Stato o della Regione ai fini
della determinazione dell'ammontare dell'elargizione concessa dallo
Stato o dalla Regione.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che
gli interessati abbiano già avanzato alla competente autorità dello
Stato o della Regione istanze rivolte all'ottenimento delle elargizioni
appositamente previste dalla normativa statale o regionale.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede
mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con
l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 12 - Interventi
volti a prevenire fenomeni estorsivi
Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il
fenomeno delle estorsioni, il Presidente della Regione è autorizzato a
corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una
libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla
competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai
danni della loro attività, un contributo del 60 per cento fino ad un
massimo di 10 milioni, sugli importi fatturati per l'acquisto e
l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino
titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e
di registrazione audiovisiva.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 75
milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni
2000 e 2001.
All'onere di lire 75 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede
mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con
l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 13 - Interventi in favore
delle vittime dell'usura
Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da
condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il
fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede ad agevolare
l'accesso al credito agli imprenditori, e a coloro i quali esercitino
un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione.
Il Presidente della Regione provvede a titolo di solidarietà della
comunità siciliana nei confronti dei soggetti danneggiati dal ricorso a
prestiti ad usura, a fornire la garanzia della Regione su mutui che
tali soggetti debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività
e il mantenimento dei livelli occupazionali.
I mutui di cui al presente articolo di durata non superiore al
quinquennio possono essere contratti con un istituto bancario operante
nella regione e sino all'importo necessario per il prosieguo
dell'attività, come indicato nelle perizie di stima da allegarsi alle
denunce presentate ai sensi dell'articolo 644 del codice penale.
L'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, ricevuta l'istanza
dell'interessato ed acquisite le informazioni contenute nella denuncia
all'autorità giudiziaria e la relazione del Prefetto competente per
territorio, procede ad un'istruttoria preliminare, alla cui positiva
conclusione il Presidente della Regione presta la garanzia della
Regione per l'integrale soddisfazione del credito. L'onere relativo al
rimborso degli interessi sul mutuo che dovrà essere contratto ad un
tasso non superiore al prime rate ABI, grava sul bilancio della
Regione. La quota per il rimborso del capitale rimane a carico dei
beneficiari dei mutui.
All'onere relativo alla concessione della garanzia, valutato in lire 10
milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante riduzione delle
disponibilità del capitolo 37973 del bilancio della Regione. Gli oneri
per gli esercizi 2000 e 2001, valutati in lire 100 milioni per l'anno
2000 e 200 milioni per l'anno 2001, trovano riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
Per le finalità di cui al comma 4 sono autorizzati i limiti poliennali
di impegno di seguito indicati: 20 milioni per l'anno 1999; 200 milioni
per l'anno 2000; 200 milioni per l'anno 2001. All'onere di lire 20
milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento del capitolo 37972 del bilancio della Regione. All'onere
di lire 220 milioni per l'anno 2000 si provvede mediante riduzione
della spesa autorizzata dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27
(capitolo 10707). L'onere di lire 420 milioni per l'anno 2001 trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00,
accantonamento codice 1001.
Titolo III: MISURE A SOSTEGNO
DELLE SCUOLE
E DI ISTITUZIONI IMPEGNATE NELLA LOTTA ALLA MAFIA, AI FENOMENI DELLE
ESTORSIONI E DELL'USURA, NONCHE' NELLA AFFERMAZIONE DELLA LEGALITA'
Art.
14 - Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie
siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli
alunni
La Regione, per contribuire all'educazione alla
legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta
contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, sostiene con
l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal
presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il
coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà
universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca,
documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni
ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi
appartenenti all'Unione europea.
I contributi sono erogati anche per la realizzazione di manifestazioni,
di incontri e di iniziative formative che hanno come tema i problemi
legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed ai poteri occulti.
Per ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo
sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di
cui al comma 1, per iniziative riguardanti attività integrative, di
documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno
della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del
territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche. I contributi
di cui al comma 1, nella misura massima di lire 10 milioni, sono
concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale
bibliografico e didattico per l'organizzazione di: incontri e
laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul
territorio, indagini nel territorio, mostre e raccolte di documenti.
Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il
legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve
presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una
dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende
promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del
collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto. I
contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più
rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le
metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
700 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello
stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.
Per gli anni 2000 e 2001 quanto a lire 700 milioni l'onere trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00,
accantonamento codice 1001, quanto a lire 300 milioni si provvede
mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con
l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, abrogato
per effetto della presente legge.
Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art.
15 - Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta
contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti
Con
decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta
regionale è costituito presso la Presidenza della Regione il Centro
regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la
criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, con l'obiettivo
di raccogliere e fornire ogni informazione documentale, utile a
perseguire le finalità previste dall'articolo 14.
La Giunta
regionale, con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici
regionali la struttura organizzativa ed il responsabile del Centro per
il raggiungimento delle finalità previste, dandone comunicazione
all'Assemblea regionale siciliana.
Il Centro regionale di informazione e documentazione istituisce una
banca dati sulla criminalità organizzata, sul fenomeno mafioso,
sull'incidenza dei poteri occulti.
Art.
16 - Albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi.
Programmazione dell'attività. Abrogazione di norme
(articolo abrogato dall'art. 42, comma 1, della
L.r. 4/2003)
Art.
17 - Misure di sostegno alle associazioni antiracket riconosciute ad
istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e
dell'usura
Il Presidente della
Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di
lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antiracket
riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative,
aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse
all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano
subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano
fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o
professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.
Il
perseguimento delle finalità di cui al comma 1 deve risultare dall'atto
costitutivo e dallo statuto delle fondazioni e delle associazioni di
cui al presente articolo, che inoltre devono risultare iscritte negli
appositi elenchi tenuti dalle competenti autorità dello Stato.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con
parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.
Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice
1001.
Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art.
18 - Contributo al Centro di accoglienza "Padre Nostro"
Per
le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, è
autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 150 milioni.
All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità
del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo
dell'accantonamento di cui al codice 1026.
Art.
19 - Contributo al premio nazionale di giornalismo Mario Francese
Il
Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, annualmente,
all'Ordine dei giornalisti di Sicilia la somma di lire 100 milioni
quale contributo per l'assegnazione del premio nazionale di giornalismo
in memoria di Mario Francese.
All'onere autorizzato per l'anno 1999
si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38085 del
bilancio della Regione.
Per
gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
Titolo IV:
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art.
20 - Estensione dei benefici nel tempo
In
sede di prima applicazione della presente legge, i benefici previsti si
applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi
anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
Al fine di
onorare la memoria dei dirigenti politici e sindacali di cui all'elenco
allegato alla presente legge, uccisi dalla mafia nel periodo compreso
tra il 1944 ed il 1960, trovano applicazione in favore dei familiari
dei medesimi le disposizioni dell'articolo 6 con il limite di importo
per ciascun contributo di lire 50 milioni.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire
1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2000.
Al relativo onere si fa fronte per l'anno 1999 quanto a lire 1.000
milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 2
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14 e quanto a lire 500 milioni
mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge
regionale n. 14 del 1996; per l'anno 2000 quanto a lire 1.000 milioni
mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 14; l'ulteriore onere di lire 100 milioni
trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetto
08.010.00, accantonamento codice 1001.
I benefici di carattere personale concessi ai sensi delle disposizioni
abrogate per effetto della presente legge continuano ad essere erogati
in quanto compatibili con le disposizioni dettate dalla presente legge.
Gli oneri gravano sui pertinenti capitoli istituiti ai sensi della
presente legge per le medesime finalità.
Art.
21 - Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture
(così integrato dall'art. 37 della L.R. 7/2002 e
dall'art. 25 della L.R. 7/2003)
01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche
ed integrazioni.
Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici
qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di
presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui
dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese
intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita
dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata
presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma
costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente
articolo.
I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con
cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o
contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e
successive modifiche.
Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e
diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di
qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto
ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per
noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora
sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento
delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di
cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applicano
anche alle forniture di beni o servizi ed ai noli a freddo,
limitatamente a quei settori che, sentite le prefetture, dal Presidente
della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti
annualmente per ciascuna provincia.
La lettera b), del comma 4, dell'articolo 1 della legge regionale 2
settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una
dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori;
tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la
richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di
qualunque altra autorizzazione richiesta.
Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di
contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere
negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi
di forme illecite o surrettizie di subappalto. E' rilevante ai fini del
diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o
noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per
l'esecuzione degli stessi lavori.
Art.
22 - Comitato regionale per la sicurezza
(La Corte Costituzionale con sentenza n. 55 del
5-13 marzo 2001 ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'articolo)
E' istituito il Comitato regionale per la sicurezza con il compito di
proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni,
misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei
cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività
economiche che si svolgono nel territorio della Regione.
Il Comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine
all'attuazione dell'articolo 31 dello Statuto regionale.
Il Comitato per la sicurezza è presieduto dal Presidente della Regione.
Ne fanno parte il presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza
sul fenomeno della mafia in Sicilia, i questori della polizia di Stato,
i sindaci delle città capoluogo della Sicilia, due rappresentanti dei
corpi di polizia municipale della Sicilia designati dalle
organizzazioni autonome dei vigili urbani e il direttore dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali.
Il Comitato regionale per la sicurezza opera in raccordo con i Comitati
provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture.
Alle riunioni del Comitato regionale per la sicurezza sono invitati i
prefetti della Sicilia ed i rappresentanti in sede regionale delle
forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica.
Art.
23 - Abrogazione di norme
In dipendenza dall'entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
legge regionale 4 giugno 1980, n. 51;
legge regionale 22 dicembre 1980, n. 140;
articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 90;
articoli 1, 2, 3, 4, 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10;
articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14;
articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6;
articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 della legge regionale 24 agosto
1993, n. 19;
legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27;
articolo 32 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;
articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 44;
articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77;
legge regionale 6 aprile 1996, n. 14;
legge regionale 9 dicembre 1996, n. 43;
l'articolo 40 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 17.
Art.
24
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
|
LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1991,
n. 4
Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.
|
Art. 1
E' istituita in seno all'Assemblea regionale siciliana una Commissione
parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in
Sicilia.
Essa può essere rinnovata ad ogni inizio di legislatura.
La Commissione è composta da quindici deputati nominati dal Presidente
dell'Assemblea regionale siciliana in proporzione al numero dei
componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo esistente all'Assemblea regionale
siciliana.
Art. 2
La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno, il
Presidente, tre vicepresidenti ed un segretario.
Apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione entro trenta
giorni dalla data di insediamento, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, disciplina le modalità d'esercizio
delle sue funzioni, e regola anche le forme di pubblicità dei lavori,
nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.
Art. 3
Spetta alla Commissione:
a) vigilare ed indagare sulle attività dell'Amministrazione regionale e
degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili
infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali
similari;
b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure
e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica
Amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo,
nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti;
c) verificare la piena attuazione da parte dell'Amministrazione
regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o
istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione,
concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le
disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;
d) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente
azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di
carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di
rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli
enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta
contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;
e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il
migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite
agli enti locali siciliani, anche in relazione ad una più efficace
lotta contro i fenomeni criminali sopra indicati;
f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al
formarsi e al diffondersi di una cultura antimafiosa nella società
siciliana.
Art. 4
La Commissione, tramite la Presidenza dell'Assemblea, promuove il
confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali
in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e di ogni altro
fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e
messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi
legislativi e amministrativi di competenza della Regione siciliana.
La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la
Commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988, n.
94, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel
rispetto delle reciproche competenze.
Art. 5
La Commissione esercita le funzioni di inchiesta e di vigilanza di cui
alla presente legge di propria iniziativa, su segnalazione delle
amministrazioni o enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c,
nonché su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa
certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso,
l'attendibilità.
Art. 6
Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può, d'intesa con la
Presidenza dell'Assemblea:
a) promuovere inchieste ed ispezioni presso l'Amministrazione
regionale, gli enti locali siciliani, gli enti sottoposti alla
vigilanza della Regione;
b) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti
dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui alla lettera a;
c) richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti
l'attività dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui alla
lettera a. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui alla lettera a
sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il
termine fissato dalla Commissione stessa;
d) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento
utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al
relativo esito.€
Gli organi dell'Amministrazione regionale e quelli degli enti
menzionati alla lettera a del comma 1 sono tenuti a collaborare con la
Commissione, ottemperando alle richieste di questa. E' fatto obbligo
agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti di cui alla
lettera a del comma 1 di ottemperare alle richieste della Commissione e
di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini
dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge.
Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di cui
alla presente legge nei confronti degli enti di cui al comma 1, lettera
a, la Commissione può verificare altresì la piena rispondenza alle
finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della
utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della
Regione, degli enti locali siciliani, e degli enti pubblici regionali
da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque
titolo, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere
pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla pubblica
amministrazione nonché all'impiego di finanziamenti pubblici, ivi
compresi quelli extraregionali, in qualunque forma concessi anche a
sostegno dell'attività d'impresa.
Art. 7
La Commissione relaziona ogni anno all'Assemblea regionale siciliana
sulla propria attività.
La Presidenza dell'Assemblea, in relazione allo stato delle singole
inchieste, anche su richiesta di un gruppo parlamentare, può chiamare
la Commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche
parziali.
Art. 8
I componenti della Commissione parlamentare, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della
Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie, o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne
viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati
al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la Commissione
stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle
esigenze delle inchieste.
Art. 9
Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano in ogni caso per
tutte le attività della Commissione che riguardino in tutto o in parte
i privati e l'esercizio dell'iniziativa economica da parte di questi.
Art. 10
Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente
dell'Assemblea.
Per l'approfondimento di tematiche, lo sviluppo di inchieste, la
predisposizione di studi e relazioni, il Presidente dell'Assemblea può
autorizzare la Commissione ad avvalersi di collaborazioni esterne.
Art. 11
Per il migliore espletamento dei propri compiti di inchiesta e
vigilanza, la Commissione, previa intesa con la Presidenza
dell'Assemblea, può avvalersi di funzionari dell'Amministrazione
regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche
competenze e delle qualifiche. Tali funzionari, in numero non superiore
a nove, rimangono distaccati presso la Presidenza della Regione per
tutto il periodo durante il quale la Commissione si avvale della loro
attività.
La Commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso
avanza apposita richiesta alla Presidenza dell'Assemblea, la quale, ove
lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.
E' fatta salva in ogni caso la possibilità della Commissione di
avvalersi del servizio ispettivo istituito presso la Presidenza della
Regione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e
successive modificazioni.
Art. 12
Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del
bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 13
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
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LEGGE REGIONALE 3 maggio 2004, n.
7
Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo di
Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di Portella
della Ginestra. Misure di solidarietà a sostegno dei familiari di
vittime della mafia e della criminalità organizzata.
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Art.
1 - Estensione dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai
figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa
Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli, nati o
residenti in Sicilia, delle vittime del disastro aereo di Montagna
Longa del 5 maggio 1972, a condizione che non abbiano superato il 45°
anno di età e che non siano dipendenti pubblici.
Per le finalità
del presente articolo è autorizzata la spesa valutata in 300 migliaia
di euro per l'esercizio finanziario 2004.
Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario
2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo
215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 600
migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento
1001.
Art. 2 - Applicazione
dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1999 ai superstiti
della strage di Portella della Ginestra
Al
fine di onorare la memoria ed il sacrificio delle vittime di Portella
della Ginestra, i benefici previsti dall'articolo 6 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono estesi, con le modalità ivi
previste e nella forma di un contributo una tantum per l'importo di 10
mila euro, alle 23 vittime superstiti rimaste ferite nella strage di
Portella della Ginestra dell'1 maggio 1947.
La Presidenza della
Regione eroga il contributo a richiesta degli interessati o dei
familiari delle vittime previo accertamento dei requisiti presso gli
organi competenti.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2004, la spesa di 230 migliaia di euro cui si provvede con
parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183705.
Art.
3 - Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o
della criminalità organizzata per i fatti accaduti nel decennio
precedente la legge regionale n. 10 del 1986
I
familiari dei soggetti riconosciuti, con apposito parere dell'autorità
governativa competente, vittime della mafia o della criminalità
organizzata, i cui assassini siano rimasti ignoti o nei cui confronti
si sia comunque estinta l'azione penale, per i fatti accaduti nel
decennio precedente l'entrata in vigore della legge regionale 12 marzo
1986, n. 10, possono richiedere alla Regione un contributo una tantum
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il
contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo previsto
dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n.
20.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adotta, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito
regolamento per l'applicazione del presente articolo.
Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di
250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte
con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704,
accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
Art.
4 - Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o
della criminalità organizzata decedute al di fuori del territorio
regionale
I
familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata,
decedute al di fuori del territorio regionale, possono richiedere alla
Regione un contributo una tantum entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo di 5 mila
euro.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la
famiglia, le autonomie locali e le politiche sociali, adotta, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito
regolamento per l'applicazione del presente articolo.
Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 50
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte con
parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704,
accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
Art. 5 - Sostegno agli
orfani dell'agente di Polizia di Stato Francesco Tammone
Ai
familiari dell'agente di Polizia di Stato Francesco Tammone, ucciso a
Potenza il 10 luglio 1996, sono estesi i benefici di cui all'articolo 3
della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
Per le finalità di
cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la
spesa di 3 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa, valutata in 3
migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento
1001.
Art. 6 - Estensione
dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai familiari di
Graziella Campagna
Le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre
1999, n. 20, si applicano ai familiari di Graziella Campagna, rapita ed
uccisa in data 12 dicembre 1985.
Per le finalità di cui al comma 1
è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 30
migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità
dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 60
migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento
1001.
Art. 7 -
Autorizzazione all'assunzione da parte del comune di Cattolica Eraclea
di un familiare di Giuseppe Spagnolo
Nel
50° anniversario dell'assassinio di Giuseppe Spagnolo, vittima della
mafia, già sindaco di Cattolica Eraclea, il comune di Cattolica Eraclea
è autorizzato, con oneri a carico del bilancio comunale, ad assumere un
familiare della vittima entro il quarto grado, nell'ambito della
dotazione organica ed in deroga alla procedura dettata dalla normativa
ordinaria vigente in materia di assunzioni.
Art. 8
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
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