1. La Regione, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, adotta la presente legge.
1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni.
2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine;
a) coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;
b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
c) genitori;
d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime.
3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.
5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi
di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:
a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;
b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;
c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.
2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.
3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere.
3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno
degli anni 2000 e 2001.
5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.
6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. Ai familiari del sindaco di Caltanissetta Michele Abbate si applicano i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4.
1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli orfani di Sebastiano
Conti e Daniela Maiorana, vittime del terrorismo internazionale nella strage di Sharm El
Sheik del 23 luglio 2005, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle altre vittime della stessa strage,
Giovanni Conti e Rita Privitera, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 4 della
legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.5
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti un'attività imprenditoriale, che abbiano subito l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio regionale, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere indennizzi una tantum di importo variabile da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni. Gli indennizzi sono concessi alle vittime delle azioni di cui al presente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.
2. L'indennizzo è concesso su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Regione in relazione all'entità del pregiudizio
fisico subito e in caso di morte viene erogato nella misura massima.
3. Ai fini della predisposizione dei decreti di cui al comma 2, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di riparto dei contributi di cui al presente articolo entro i limiti degli appositi stanziamenti previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'anno corrente. Il progetto, accompagnato da idonea relazione illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi segnalati dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
4. L'Amministrazione regionale eroga i contributi di cui al presente articolo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.
5. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti in relazione ad ipotesi non rientranti negli articoli precedenti.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente della Regione un gruppo di lavoro denominato "Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa" (di seguito denominato "Ufficio speciale"), incaricato di svolgere l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefici di cui alla presente legge.
2. Le sezioni provinciali dell'ufficio speciale coadiuvano la Presidenza della Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e sono incaricate di accogliere le domande volte alla corresponsione dei benefici previsti dalla medesima, effettuando un'istruttoria preliminare, anche mediante l'acquisizione delle attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
3. Il gruppo di lavoro è articolato in nove sezioni provinciali operanti presso le sedi delle amministrazioni delle province regionali. A tal fine i presidenti delle province regionali, previa intesa con il Presidente della Regione, destinano locali idonei presso gli uffici delle amministrazioni provinciali. Le spese per il personale restano a carico della Regione; le spese di funzionamento delle sezioni provinciali sono poste a carico dei bilanci delle province regionali, che vi provvedono con parte delle disponibilità dei fondi ordinari assegnati dalla Regione.
4. All'ufficio speciale è destinata un'adeguata dotazione di personale dipendente dell'Amministrazione regionale che verrà definita con decreto del Presidente della Regione.
5. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le forme e le modalità di partecipazione all'attività dell'ufficio speciale
delle associazioni e delle fondazioni, che risultino costituite per il perseguimento di finalità proprie della presente legge e iscritte negli appositi elenchi costituiti presso le competenti autorità dello Stato.
1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.
2. In caso di cumulo di benefici l'avente diritto è tenuto a presentare, previamente, istanza all'altra amministrazione.
3. Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.
1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.
2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:
a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;
b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.
3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e Documenti del procedimento penale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle
successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.
6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.
7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che
il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.
8. L'Amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.
9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.
10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
11. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.
12. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. La Regione interviene con un contributo una tantum in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità.
2. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.
3. Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un contributo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni. A valere sul contributo concesso può essere erogata un'anticipazione pari al 40 per cento a presentazione di un certificato di inizio lavori.
4. Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati il contributo è pari alle spese di riparazione e comunque non superiore a lire 20 milioni per singola unità. In caso di distruzione totale, previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro, il beneficio è commisurato all'80 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di mezzo non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell'attentato.
5. Le richieste di contributo di cui al presente articolo sono presentate dagli interessati all'Ufficio speciale di cui all'articolo 7 entro il termine di decadenza di tre anni dalla data dell'evento lesivo.
6. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi da parte di compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.
7. Fino alla nuova disciplina delle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, che sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente articolo, le disposizioni attuative concernenti i contributi per danni della medesima specie di quelli disciplinati dal presente articolo in precedenza emanate dal Presidente della Regione.
8. Il presente articolo si applica anche a coloro i quali abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77 e la cui richiesta non sia stata ancora soddisfatta.
9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001.
10. All'onere di lire 300 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
11. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
12. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. Presso la Presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estorsivi.
2. Fermi restando i contributi di cui all'articolo 10 della presente legge a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel territorio della Regione, e al fine di un pronto recupero delle attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino danneggiate o compromesse da tali atti, il Presidente
della Regione può concedere a carico del fondo di cui al presente articolo contributi nelle seguenti misure, e comunque sino ad un limite di importo di lire 1000 milioni per ciascun evento:
a) 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei
quali abbiano conoscenza;
b) 70 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi, oltre ad avere sporto denuncia all'autorità giudiziaria come alla lettera a) del presente comma, precedentemente al verificarsi degli atti criminosi che abbiano provocato i danni subiti abbiano denunciato richieste estorsive ad essi rivolte,
esponendo tutti i particolari di cui abbiano conoscenza;
c) 100 per cento dell'ammontare dei danni subiti, qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria fornendo rilevanti contributi nella raccolta di elementi decisivi per
l'individuazione dei responsabili degli atti estorsivi.
3. I contributi di cui al comma 2 sono corrisposti ai soggetti ivi indicati, che abbiano subito:
a) un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste;
b) un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.
4. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri erogati per le medesime finalità da altre istituzioni. L'accredito delle somme è disposto solo a seguito della presentazione di idonea
documentazione da parte del beneficiario con la quale si dimostri che il contributo erogato dalla Regione è finalizzato alla ricostituzione del bene danneggiato o al prosieguo o al potenziamento dell'attività
economica.
5. I contributi di cui al comma 2, tenuto conto dei limiti di importo delle elargizioni corrisposte dallo Stato, sono restituiti dai beneficiari alla Regione entro 30 giorni dalla corresponsione delle elargizioni concesse dalla competente autorità dello Stato sulla base dell'apposita normativa vigente.
6. Qualora la competente autorità dello Stato non corrisponda l'elargizione richiesta dai soggetti di cui al comma 2, il Presidente della Regione, sulla base delle motivazioni formulate dalla competente autorità dello Stato, può chiedere ai medesimi la restituzione entro 30 giorni delle somme erogate dalla Regione e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale.
7. Il Presidente della Regione, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio speciale di cui all'articolo 7, decide con proprio decreto sull'eventuale concessione dei contributi di cui al comma 2 entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'apposita istanza e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza
sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
8. L'istruttoria delle istanze va completata entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Entro i successivi trenta giorni, in caso di parere favorevole, il Presidente della Regione emana il decreto di concessione del beneficio. L'ufficio, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione, può richiedere informazioni alla prefettura competente per territorio.
9. Qualora i danni subiti dalle vittime di richieste estorsive siano coperti da contratti di assicurazione, i contributi di cui al presente articolo sono commisurati alla somma corrispondente all'ammontare dei danni non coperta da tali contratti.
10. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo la valutazione dei danni è effettuata dalla Presidenza della Regione in base a idonea perizia giurata che i soggetti danneggiati
abbiano già fornito alla competente autorità dello Stato o della Regione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'elargizione concessa dallo Stato o dalla Regione.
11. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli interessati abbiano già avanzato alla competente autorità dello Stato o della Regione istanze rivolte all'ottenimento delle elargizioni appositamente previste dalla normativa statale o regionale.
12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
13. All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
14. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
15. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47
1. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo del 60 per cento fino ad
un massimo di 10 milioni, sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
3. All'onere di lire 75 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
4. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
5. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede ad agevolare l'accesso al credito agli imprenditori, e a coloro i quali esercitino un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.
2. Il Presidente della Regione provvede a titolo di solidarietà della comunità siciliana nei confronti dei soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura, a fornire la garanzia della Regione su mutui che
tali soggetti debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali.
3. I mutui di cui al presente articolo di durata non superiore al quinquennio possono essere contratti con un istituto bancario operante nella regione e sino all'importo necessario per il prosieguo dell'attività, come indicato nelle perizie di stima da allegarsi alle denunce presentate ai sensi dell'articolo 644 del codice penale.
4. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, ricevuta l'istanza dell'interessato ed acquisite le informazioni contenute nella denuncia all'autorità giudiziaria e la relazione del Prefetto competente per territorio, procede ad un'istruttoria preliminare, alla cui positiva conclusione il Presidente della Regione presta la garanzia della Regione per l'integrale soddisfazione del credito. L'onere relativo al rimborso degli interessi sul mutuo che dovrà essere contratto ad un tasso non superiore al prime rate ABI, grava sul bilancio della Regione. La quota per il rimborso del capitale rimane a carico dei beneficiari dei mutui.
5. All'onere relativo alla concessione della garanzia, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 37973 del bilancio della Regione. Gli oneri per gli esercizi 2000 e 2001, valutati in lire 100 milioni per l'anno 2000 e 200 milioni per l'anno 2001, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
6. Per le finalità di cui al comma 4 sono autorizzati i limiti poliennali di impegno di seguito indicati: 20 milioni per l'anno 1999; 200 milioni per l'anno 2000; 200 milioni per l'anno 2001. All'onere di lire 20 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 37972 del bilancio della Regione. All'onere di lire 220 milioni per l'anno 2000 si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 (capitolo 10707).L'onere di lire 420 milioni per l'anno 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, sostiene con l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca, documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi appartenenti all'Unione europea.
2. I contributi sono erogati anche per la realizzazione di manifestazioni, di incontri e di iniziative formative che hanno come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed ai poteri occulti.
3. Per ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al comma 1, per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche I contributi di cui al comma 1, nella misura massima di lire 10 milioni, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico per l'organizzazione di: incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, indagini nel territorio, mostre e raccolte di Documenti.
4. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto. I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
6. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.
7. Per gli anni 2000 e 2001 quanto a lire 700 milioni l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001, quanto a lire 300 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, abrogato per effetto della presente legge.
8. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. Con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale è costituito presso la Presidenza della Regione il Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, con l'obiettivo di raccogliere e fornire ogni informazione documentale, utile a perseguire le finalità previste dall'articolo 14.
2. La Giunta regionale, con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa ed il responsabile del Centro per il raggiungimento delle finalità previste, dandone comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.
3. Il Centro regionale di informazione e documentazione istituisce una banca dati sulla criminalità organizzata, sul fenomeno mafioso, sull'incidenza dei poteri occulti.
1. A decorrere dall'1 gennaio 2000 è istituito presso la Presidenza della Regione l'albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi con sede legale in Sicilia ed operanti esclusivamente nel territorio della stessa, impegnati nella lotta alla mafia o nella educazione alla legalità o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno mafioso.
2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritti mediante decreto del Presidente della Regione tutte le associazioni, le fondazioni ed i centri studi che, in possesso dei requisiti previsti da un apposito regolamento, ne facciano richiesta.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, e sentita la Commissione di vigilanza ed inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, emana il regolamento di cui al comma 2 che contiene anche i criteri e le modalità di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge le associazioni, i centri e le fondazioni presentano alla Presidenza della Regione entro il 31 ottobre di ciascun anno il programma di attività e il piano finanziario per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il relativo rendiconto finanziario.
5. Su presentazione del programma di attività viene corrisposta a titolo di anticipazione una somma pari al 60 per cento del contributo assegnato.
6. Nel caso di mancato impiego della somma anticipata, la parte residua viene riversata in entrata del bilancio della Regione.
7. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto finanziario o di mancata restituzione delle somme non utilizzate, il soggetto viene escluso dai benefici previsti dalla presente legge.
8. A decorrere dall'anno 2000 sono abrogate le seguenti norme: legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; articolo 10 legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19; articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19; articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
9. Per l'erogazione dei contributi da parte del Presidente della Regione per ciascuno degli anni 2000-2001 è autorizzata la spesa di lire 1.545 milioni cui si provvede con la disponibilità derivante dalla cessazione degli oneri autorizzati dalle norme abrogate per effetto del comma 8.
10. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antiracket riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.
2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto delle fondazioni e delle associazioni di cui al presente articolo, che inoltre devono risultare iscritte negli appositi elenchi tenuti dalle competenti autorità dello Stato.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
4. All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.
5. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
6. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, è autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 150 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1026.
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, annualmente, all'Ordine dei giornalisti di Sicilia la somma di lire 100 milioni quale contributo per l'assegnazione del premio nazionale di giornalismo in memoria di Mario Francese.
2. All'onere autorizzato per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38085 del bilancio della Regione.
3. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i benefici previsti si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
2. Al fine di onorare la memoria dei dirigenti politici e sindacali di cui all'elenco allegato alla presente legge, uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960, trovano applicazione in favore dei familiari dei medesimi le disposizioni dell'articolo 6 con il limite di importo per ciascun contributo di lire 50 milioni.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2000.
4. Al relativo onere si fa fronte per l'anno 1999 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14 e quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1996; per l'anno 2000 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14; l'ulteriore onere di lire 100 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetto 08.010.00, accantonamento codice 1001.
5. I benefici di carattere personale concessi ai sensi delle disposizioni abrogate per effetto della presente legge continuano ad essere erogati in quanto compatibili con le disposizioni dettate dalla presente legge. Gli oneri gravano sui pertinenti capitoli istituiti ai sensi della presente legge per le medesime finalità.
1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
2. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
3. Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
4. La lettera b), del comma 4, dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. E' rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.
1. E' istituito il Comitato regionale per la sicurezza con il compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione.
2. Il Comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 31 dello Statuto regionale.
3. Il Comitato per la sicurezza è presieduto dal Presidente della Regione. Ne fanno parte il presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, i questori della polizia di Stato, i sindaci delle città capoluogo della Sicilia, due rappresentanti dei corpi di polizia municipale della Sicilia designati dalle organizzazioni autonome dei vigili urbani e il direttore dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.
4. Il Comitato regionale per la sicurezza opera in raccordo con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture. Alle riunioni del Comitato regionale per la sicurezza sono invitati i prefetti della Sicilia ed i rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica.
1. In dipendenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
- legge regionale 4 giugno 1980, n. 51;
- legge regionale 22 dicembre 1980, n. 140;
- articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 90;
- articoli 1, 2, 3, 4, 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10;
- articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14;
- articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6;
- articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19;
- legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27;
- articolo 32 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;
- articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 44;
- articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77;
- legge regionale 6 aprile 1996, n. 14;
- legge regionale 9 dicembre 1996, n. 43;
- l'articolo 40 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
- l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 17.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 settembre 1999.
Elenco dei nominativi dei dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960.
Nominativo Luogo e data dell'uccisione
Andrea Raja Casteldaccia (PA), 6 agosto 1944
Nunzio Passafiume Trabia (PA), 7 giugno 1945
Agostino D'Alessandro Ficarazzi (PA), 11 settembre 1945
Giuseppe Lo Cicero Mazzarino (CL), 25 novembre 1945
Giuseppe Puntarello Ventimiglia (PA), 5 dicembre 1945
Antonino Guarisco Burgio (AG), 7 marzo 1946
Gaetano Guarino Favara (AG), 16 maggio 1946
Marina Spinelli Favara (AG), 16 maggio 1946
Pino Cammilleri Naro (AG), 28 giugno 1946
Giovanni Castiglione Alia (PA), 22 settembre 1946
Girolamo Scaccia Alia (PA), 22 settembre 1946
Giuseppe Biondo Santa Ninfa (AG) 2 ottobre 1946
Giovanni Santangelo Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
Vincenzo Santangelo Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
Giuseppe Santangelo Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
Giovanni Severino Joppolo (AG), 25 novembre 1946
Paolo Farina Comitini (AG), 28 novembre 1946
Nicolò Azoti Baucina (PA), 21 dicembre 1946
Accursio Miraglia Sciacca (AG), 4 gennaio 1947
Pietro Macchiarella Ficarazzi (PA), 19 febbraio 1947
Margherita Clesceri Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giorgio Cusenza Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giovanni Megna Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giovanni Grifò Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vincenza La Fata Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giuseppe Di Maggio Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Filippo Di Salvo Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Francesco Vicari Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Castrenze Intravaia Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Serafino Lascari Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vito Allotta Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vincenza Spina Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Eleonora Moschetto Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Giuseppa Parrino Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Provvidenza Greco Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Vincenzo La Rocca Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
Michelangelo Salvia Partinico (PA), 8 maggio 1947
Giuseppe Intorrella Comiso (RG), 11 giugno 1947
Giuseppe Casarrubea Partinico (PA), 22 giugno 1947
Vincenzo Lo Iacono Partinico (PA), 22 giugno 1947
Giuseppe Maniaci Terrasini (PA), 23 ottobre 1947
Calogero Caiola S. Giuseppe Jato (PA), 3 novembre 1947
Vito Pipitone Marsala (TP), 8 novembre 1947
Vincenzo Campo 22 febbraio 1948
Epifanio Li Puma Petralia Soprana (PA), 2 marzo 1948
Placido Rizzotto Corleone, (PA), 10 marzo 1948
Calogero Cangelosi Camporeale (PA), 2 aprile 1948
Giuseppe Intile Caccamo (PA), 7 agosto 1952
Salvatore Carnevale Sciara (PA), 16 maggio 1955
Giuseppe Spagnuolo Cattolica Eraclea (AG), 13 agosto 1955
Pasquale Almerico Camporeale (PA), 25 aprile 1957
Paolo Bongiorno Lucca Sicula (AG), 20 settembre 1960
E' istituita in seno all'Assemblea regionale siciliana una Commissione
parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in
Sicilia.
Essa può essere rinnovata ad ogni inizio di legislatura.
La Commissione è composta da quindici deputati nominati dal Presidente
dell'Assemblea regionale siciliana in proporzione al numero dei
componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo esistente all'Assemblea regionale
siciliana.
La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno, il
Presidente, tre vicepresidenti ed un segretario.
Apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione entro trenta
giorni dalla data di insediamento, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, disciplina le modalità d'esercizio
delle sue funzioni, e regola anche le forme di pubblicità dei lavori,
nonché dei suoi atti e dei Documenti di cui viene in possesso.
Spetta alla Commissione:
a) vigilare ed indagare sulle attività dell'Amministrazione regionale e
degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili
infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali
similari;
b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure
e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica
Amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo,
nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti;
c) verificare la piena attuazione da parte dell'Amministrazione
regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o
istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione,
concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le
disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;
d) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente
azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di
carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di
rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli
enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta
contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;
e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il
migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite
agli enti locali siciliani, anche in relazione ad una più efficace
lotta contro i fenomeni criminali sopra indicati;
f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al
formarsi e al diffondersi di una cultura antimafiosa nella società
siciliana.
La Commissione, tramite la Presidenza dell'Assemblea, promuove il
confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali
in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e di ogni altro
fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e
messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi
legislativi e amministrativi di competenza della Regione siciliana.
La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la
Commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988, n.
94, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel
rispetto delle reciproche competenze.
La Commissione esercita le funzioni di inchiesta e di vigilanza di cui alla presente legge di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c, nonché su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l'attendibilità.
Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può, d'intesa con la
Presidenza dell'Assemblea:
a) promuovere inchieste ed ispezioni presso l'Amministrazione
regionale, gli enti locali siciliani, gli enti sottoposti alla
vigilanza della Regione;
b) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti
dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui alla lettera a;
c) richiedere la presentazione di Documenti ed atti riguardanti
l'attività dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui alla
lettera a. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui alla lettera a
sono tenuti a trasmettere i Documenti e gli atti richiesti entro il
termine fissato dalla Commissione stessa;
d) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento
utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al
relativo esito.€
Gli organi dell'Amministrazione regionale e quelli degli enti
menzionati alla lettera a del comma 1 sono tenuti a collaborare con la
Commissione, ottemperando alle richieste di questa. E' fatto obbligo
agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti di cui alla
lettera a del comma 1 di ottemperare alle richieste della Commissione e
di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini
dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge.
Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di cui
alla presente legge nei confronti degli enti di cui al comma 1, lettera
a, la Commissione può verificare altresì la piena rispondenza alle
finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della
utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della
Regione, degli enti locali siciliani, e degli enti pubblici regionali
da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque
titolo, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere
pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla pubblica
amministrazione nonché all'impiego di finanziamenti pubblici, ivi
compresi quelli extraregionali, in qualunque forma concessi anche a
sostegno dell'attività d'impresa.
La Commissione relaziona ogni anno all'Assemblea regionale siciliana
sulla propria attività.
La Presidenza dell'Assemblea, in relazione allo stato delle singole
inchieste, anche su richiesta di un gruppo parlamentare, può chiamare
la Commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche
parziali.
I componenti della Commissione parlamentare, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie, o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e Documenti per i quali la Commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.
Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano in ogni caso per tutte le attività della Commissione che riguardino in tutto o in parte i privati e l'esercizio dell'iniziativa economica da parte di questi.
Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente
dell'Assemblea.
Per l'approfondimento di tematiche, lo sviluppo di inchieste, la
predisposizione di studi e relazioni, il Presidente dell'Assemblea può
autorizzare la Commissione ad avvalersi di collaborazioni esterne.
Per il migliore espletamento dei propri compiti di inchiesta e
vigilanza, la Commissione, previa intesa con la Presidenza
dell'Assemblea, può avvalersi di funzionari dell'Amministrazione
regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche
competenze e delle qualifiche. Tali funzionari, in numero non superiore
a nove, rimangono distaccati presso la Presidenza della Regione per
tutto il periodo durante il quale la Commissione si avvale della loro
attività.
La Commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso
avanza apposita richiesta alla Presidenza dell'Assemblea, la quale, ove
lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.
E' fatta salva in ogni caso la possibilità della Commissione di
avvalersi del servizio ispettivo istituito presso la Presidenza della
Regione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e
successive modificazioni.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
....
Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20,
sono prorogati, per l'anno 2000, i contributi previsti dalla legge
regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale
24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 19.
Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 10757 del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2000.
.....
.....
Il sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata previsto dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è erogato, a domanda, con decorrenza dall'anno in cui si è verificato l'evento delittuoso.
.....
All'articolo 16, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole
"Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione" sono
soppresse.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituiscono Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della
Regione esclusivamente la segreteria della Giunta regionale, l'Ufficio
di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio di Roma, il Servizio
tecnico idrografico regionale e l'Ufficio stampa e documentazione; in
aggiunta alle funzioni di coordinamento al capo dell'Ufficio stampa ai
sensi dell'articolo 72, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 1985,
n. 41, lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti per il
funzionamento dell'Ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per
le attività di supporto si avvale di unità di personale il cui numero è
determinato con apposito decreto del Presidente della Regione. Le spese
per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente
rubrica dell'Amministrazione Presidenza.
Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono
attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai Dirigenti
generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di
settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la
attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.
.....
Ai familiari delle vittime dell'incidente di mare verificatosi al largo delle coste di Marina di Avola il 25 marzo 2001, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
.....
Il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 4
dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è
anticipato al 30 aprile di ogni anno.
Per l'esercizio finanziario 2001 il termine è fissato al 30 maggio.
.....
.....
Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n.
20, sono prorogati, per l'anno 2001, i contributi previsti dalla legge
regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale
24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 19.
Gli oneri di cui al comma 1, gravano sul capitolo 101011 del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2001
.....
.....
Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20,
sono prorogati per l'anno 2002, i contributi previsti dalla legge
regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale
24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 19.
I contributi previsti dal comma 1 nonché quelli
previsti dagli articoli 17 e 19 della legge regionale 13 settembre
1999, n. 20, concessi per l'anno 2001, sono utilizzati anche a
copertura di spese effettuate nell'anno successivo a quello di
riferimento, ferme restando le finalità di cui alle vigenti
disposizioni di legge, purché ricomprese nell'ambito di specifico
programma approvato dal Consiglio di amministrazione.
In caso di parziale e/o mancata rendicontazione dei contributi,
l'Amministrazione regionale effettua la compensazione con l'eventuale
contributo da erogare. In caso di inammissibilità al beneficio, si
attivano le procedure per il recupero delle somme non rendicontate.
Per il 1999 ed il 2000 la rendicontazione può essere effettuata con la
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a
firma del legale rappresentante, dalla quale risulti che i contributi
sono stati utilizzati per le finalità previste dalla legge.
.....
.....
L'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è abrogato.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai soggetti beneficiari
previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91, dall'articolo
10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21, dall'articolo 15 della
legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 19, i contributi nella misura e con le
modalità ivi previsti.
Ferme restando le finalità di cui alle leggi regionali citate, gli enti
e le associazioni beneficiarie dei contributi sono autorizzati ad
utilizzare e rendicontare le somme accreditate a titolo di contributo
per gli anni di attività a decorrere dal 2001 entro un anno dalla data
di accreditamento degli stessi.
.....
I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono
estesi in favore del coniuge superstite o dei genitori o degli orfani o
del convivente more uxorio dei dipendenti in servizio presso
l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende unità
sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati
vittime di azioni criminose nell'adempimento del proprio dovere.
Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, il servizio
competente del dipartimento regionale enti locali acquisisce dal
Prefetto della provincia dove è stato commesso il delitto un
dettagliato rapporto redatto secondo quanto stabilito all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510
sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di
perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento
conoscitivo acquisito e lo trasmette al Presidente della Regione che
dispone il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere" con
apposito decreto. All'emanazione dei provvedimenti concessivi dei
suddetti benefici provvede il competente servizio del dipartimento
regionale enti locali.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, nati o residenti in Sicilia, a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti di enti pubblici.
.....
.....
comma 67. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre
1999, n. 20, dopo le parole "coniuge superstite," sono aggiunte le
parole "la vittima sopravvissuta," e dopo le parole "criminalità
organizzata" sono aggiunte le parole "o della vittima sopravvissuta che
abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento".
.....
.....
Ai familiari del sindaco di Acicastello e delle altre vittime della strage
verificatasi in data 2 maggio 2003 si applicano i benefici di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
Gli oneri di cui al comma 1 determinati per l'esercizio finanziario
2004 in 80 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
.....
Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
dopo le parole "ivi previste" sono aggiunte le parole "nonché
all'associazione Centro Paolo Borsellino di Palermo nella misura di 185
migliaia di euro".
Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo
42 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 645 migliaia di euro (UPB
9.3.1.3.7, capitolo 377751).
A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, l'onere di cui al comma 2
viene determinato ai sensi dell'articolo 3, lettera h), della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
.....
.....
comma 41. All'articolo 108 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4,
dopo le parole "del 27 luglio 1980" aggiungere le parole "e di Punta
Raisi del 23 dicembre 1978".
.....
Ai familiari di Alfio Ragazzi, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Domenico Intravaia, Horacio Majorana ed Emanuele Ferraro, vittime dell'attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya in territorio iracheno, sono estesi i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. I predetti benefici sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2004, la spesa complessiva di 837 migliaia di euro, di cui:
a) 465 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 2 della
legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183720);
b) 12 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 3 della
legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183721);
c) 360 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della
legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183722).
All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario
2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo
215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui
all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata rispettivamente la
spesa di 12 migliaia di euro e di 14 migliaia di euro, che trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice
120201, accantonamento 1001.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui
all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascun anno,
la spesa di 360 migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento
1001.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
In favore dei familiari del cittadino tunisino Mohamed Abid deceduto eroicamente il 18 giugno 2003 nel compimento di un atto di salvataggio nel tratto di mare del Lido Cannatello di San Leone in provincia di Agrigento, sono estesi i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2004, la spesa complessiva di 144 migliaia di euro, di cui:
a) 78 migliaia di euro per l'articolo 2 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB
3.2.1.3.5, capitolo 183720);
b) 6 migliaia di euro per l'articolo 3 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB
3.2.1.3.5, capitolo 183721);
c) 60 migliaia di euro per l'articolo 4 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB
3.2.1.3.5, capitolo 183722).
All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario
2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo
215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui
all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 6
migliaia di euro, per ciascun esercizio, che trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201,
accantonamento 1001.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui
all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 60
migliaia di euro, per ciascun esercizio, che trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201,
accantonamento 1001.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli, nati o
residenti in Sicilia, delle vittime del disastro aereo di Montagna
Longa del 5 maggio 1972, a condizione che non abbiano superato il 45°
anno di età e che non siano dipendenti pubblici.
Per le finalità
del presente articolo è autorizzata la spesa valutata in 300 migliaia
di euro per l'esercizio finanziario 2004.
Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario
2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo
215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 600
migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento
1001.
Al fine di onorare la memoria ed il sacrificio delle vittime di Portella
della Ginestra, i benefici previsti dall'articolo 6 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono estesi, con le modalità ivi
previste e nella forma di un contributo una tantum per l'importo di 10
mila euro, alle 23 vittime superstiti rimaste ferite nella strage di
Portella della Ginestra dell'1 maggio 1947.
La Presidenza della
Regione eroga il contributo a richiesta degli interessati o dei
familiari delle vittime previo accertamento dei requisiti presso gli
organi competenti.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2004, la spesa di 230 migliaia di euro cui si provvede con
parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183705.
I familiari dei soggetti riconosciuti, con apposito parere dell'autorità
governativa competente, vittime della mafia o della criminalità
organizzata, i cui assassini siano rimasti ignoti o nei cui confronti
si sia comunque estinta l'azione penale, per i fatti accaduti nel
decennio precedente l'entrata in vigore della legge regionale 12 marzo
1986, n. 10, possono richiedere alla Regione un contributo una tantum
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo previsto
dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n.
20.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adotta, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito
regolamento per l'applicazione del presente articolo.
Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di
250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte
con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704,
accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
I familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata,
decedute al di fuori del territorio regionale, possono richiedere alla
Regione un contributo una tantum entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo di 5 mila
euro.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la
famiglia, le autonomie locali e le politiche sociali, adotta, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito
regolamento per l'applicazione del presente articolo.
Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 50
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte con
parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704,
accantonamento 1001 del bilancio della Regione.
Ai familiari dell'agente di Polizia di Stato Francesco Tammone, ucciso a
Potenza il 10 luglio 1996, sono estesi i benefici di cui all'articolo 3
della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
Per le finalità di
cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la
spesa di 3 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa, valutata in 3
migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento
1001.
Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre
1999, n. 20, si applicano ai familiari di Graziella Campagna, rapita ed
uccisa in data 12 dicembre 1985.
Per le finalità di cui al comma 1
è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 30
migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità
dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 60
migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento
1001.
Nel 50° anniversario dell'assassinio di Giuseppe Spagnolo, vittima della mafia, già sindaco di Cattolica Eraclea, il comune di Cattolica Eraclea è autorizzato, con oneri a carico del bilancio comunale, ad assumere un familiare della vittima entro il quarto grado, nell'ambito della dotazione organica ed in deroga alla procedura dettata dalla normativa ordinaria vigente in materia di assunzioni.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
.....
Ai familiari dell'agente della Polizia di Stato Agostino Antonino ucciso a
Villagrazia di Carini in provincia di Palermo il 5 agosto 1989,
riconosciuto vittima del dovere con decreto del capo della polizia n.
559/ D/3911/SG del 19 marzo 1992, si applicano i benefici economici di
cui all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e
successive modifiche ed integrazioni.
I benefici economici di cui
al comma 1 sono cumulabili con identiche provvidenze disposte da altre
pubbliche amministrazioni per gli stessi fatti.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2004, la spesa di 78 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.5,
capitolo 183720) cui si fa fronte con parte delle disponibilità
dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
.....
In Sicilia è istituita la "Medaglia d'oro al valore civile della Regione
siciliana". La medaglia è conferita dal Presidente della Regione ai
familiari dei cittadini residenti in Sicilia deceduti nel compimento di
atti eroici.
L'onorificenza prevista al comma 1 può essere estesa
anche ai cittadini non residenti in Sicilia che siano deceduti nel
compimento di atti eroici a favore del popolo siciliano.
L'onorificenza prevista al comma 1 può essere conferita anche a quei
cittadini che abbiano compiuto atti eroici a favore del popolo
siciliano senza essere deceduti. In questa fattispecie non si applicano
i benefici di cui al comma 4.
In favore dei familiari dei cittadini di cui al comma 1, individuati
secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20, il Presidente della Regione è,
altresì, autorizzato a concedere una speciale elargizione fino ad un
massimo di 50 migliaia di euro per nucleo familiare.
Per le finalità dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2004, la spesa di 50 migliaia di euro.
Per le finalità del comma 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2004, la spesa di 300 migliaia di euro.
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui ai commi 1, 2
e 3, valutata in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione 2004-2006 (UPB 4.2.1.5.2 -
accantonamento 1001).
Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa di cui al comma 4,
valutata in 150 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione 2004-2006 (UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento
1001).
A valere sullo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 5 della
presente legge, la speciale elargizione di cui al comma 4 del medesimo
articolo è attribuita, per l'anno 2004:
a) ai familiari dei cittadini Roberto Granvillano, Francesco Salaniti e
Antonino Lanzafame;
b) in favore di ciascuno dei due figli del bracciante agricolo Giuseppe
Scibilia, deceduto in seguito ai fatti del 2 dicembre 1968 avvenuti
nella città di Avola in provincia di Siracusa;
c) in favore del sig. Domenico Giudice.
.....
.....
c. 3 Alle imprese ammesse al mutuo previsto dall'articolo 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, a carico del fondo di solidarietà per le
vittime dell'usura, possono essere concessi per il tramite dei confidi
i contributi in conto interessi su prestiti bancari contratti nelle
more dell'erogazione delle somme relative al mutuo medesimo.
......
.....
.....
13. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20, è aggiunto il periodo: "Nel caso in cui ad avere
diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è
possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia
di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima".
.....
.....
46. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20, inserire il seguente:
"1bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende
sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono
tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza
di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle
disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, con
qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, del coniuge
superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente
more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della
criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia
riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o
delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.".
47. I benefici previsti dalla legge regionale 13 settembre
1999, n. 20, vengono previsti anche per i cittadini siciliani uccisi in
seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata, fuori dal
territorio siciliano.
.....
.....
.....
19. All'articolo 4, comma 1 bis della legge regionale 13 settembre
1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo le parole "legge regionale 12 marzo 1986, n. 10" sono aggiunte
le parole "e successive modifiche ed integrazioni.";
b) le parole "al titolo di studio posseduto" sono sostituite con le
parole "a quella in atto posseduta".
20. Il comma 12 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19, è abrogato.
.....
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è
inserito il seguente articolo:
"Art. 5 bis - 1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei
confronti degli orfani di Sebastiano Conti e Daniela Maiorana, vittime del
terrorismo internazionale nella strage di Sharm El Sheik del 23 luglio 2005,
trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della legge regionale 13
settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle altre vittime della stessa
strage, Giovanni Conti e Rita Privitera, trovano applicazione i benefici degli
articoli 2 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità
dell’UPB 3.2.1.3.5 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2006.".
.....
1. La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica degli studenti, supporta le
istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado
attraverso appositi finanziamenti finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e
approfondimento dei valori della legalità, dell’etica pubblica e dell’educazione civica, con
particolare riguardo al rispetto del decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico,
artistico e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono essere realizzati anche in rete
con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, associazioni, fondazioni. Gli stessi
inoltre possono avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalità che si siano
distinte nella lotta al crimine nonché dei Documenti ufficiali che siano particolarmente
significativi nell'ambito della lotta alla mafia.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato ad erogare, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli istituti scolastici che ne facciano
richiesta, fino a 5 migliaia di euro per l'istituzione dei laboratori di cui al comma 1.
3. Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di rendicontare le somme percepite entro il 31
maggio di ogni anno. In caso di mancata o insufficiente rendicontazione l'istituto è escluso
dai finanziamenti per i tre anni successivi.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con
proprio decreto, sentito il direttore dell'ufficio scolastico regionale, disciplina le modalità di
rendicontazione dei fondi erogati e quelle di svolgimento dei laboratori di cui al comma 1.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2009, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro.
6. Gli oneri discendenti dal comma 5, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli
esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione,
UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono,
pena la nullità del bando, l’obbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero di conto
corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative
all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al
presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto
nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata.
3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
1. Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Interno, istituisce per ogni
provincia una o più zone franche per la legalità (ZFL), per un territorio avente una
popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.
2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti
dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività
economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per
cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri
fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attività
d'impresa:
a) imposte sui redditi;
b) contributi previdenziali;
c) imposta comunale sugli immobili.
3. Per i contributi previdenziali e l'imposta comunale sugli immobili, indicati
rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, è rimborsato quanto dovuto e versato.
4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone
franche per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla
criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dellà economica, cui
sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma
2.
5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all'articolo 88,
paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".
6. L'elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle
attività produttive.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009 e per un quinquennio, la spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in
100 migliaia di euro.
8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi
finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2008-2010,
UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
1. E' fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio.
1. Per la riutilizzazione e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai
comuni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni,
anche se da questi dati in gestione a consorzi di comuni, il 15 per cento delle risorse a valere
sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e
successive modifiche ed integrazioni, è destinato per la progettazione tecnica delle opere
necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire.
2. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto
dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda
anche le spese di progettazione.
3. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono
comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di
rotazione di cui al presente articolo le somme anticipate dalla Regione.
1. La Regione concorre, nella misura del 50 per cento, al pagamento degli interessi a carico
dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui
all'articolo 5.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009,
il limite decennale di impegno di 100 migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.2.8.2, accantonamento 2001.
1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione dei beni confiscati, alle cooperative sociali,
alle associazioni onlus, alle comunità di recupero, alle cooperative dei lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata e ai comuni sono accordate fidejussioni prestate dalla Regione a
copertura fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti
dalle cooperative per le attività di progettazione e la realizzazione delle opere di
adattamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, la
spesa annua di 50 migliaia di euro, da iscrivere nell'UPB 4.2.1.5.4, capitolo 214102. Il
relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1001.
3. Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che
comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di
recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, un punteggio specifico per i progetti
che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni.
1. Per l'istruttoria e l'espletamento delle pratiche amministrative relative alle misure di cui agli articoli 5, 6 e 7, è assicurata celerità di trattamento secondo i criteri delle conferenze di servizi indette per la pronta assunzione delle decisioni necessarie.
1. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 è aggiunto il seguente
comma:
"2bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla
criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all’80 per cento del
tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può
essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data
di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di
interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.".
2. L'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 18. Aiuti de minimis alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca. - 1.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sotto forma di garanzia e di
contributo in conto interessi, aiuti de minimis per operazioni di credito agrario, compresi i
crediti di conduzione, e per ogni altra operazione creditizia diversa da quelle di cui agli
articoli 16 e 17, sotto qualsiasi forma tecnica e a prescindere dalla durata del finanziamento,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 per le
imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
dal Regolamento CE n. 875/2007 per le imprese attive nel settore della pesca e dal
Regolamento CE n. 1535/2007 per le imprese attive nel settore della produzione dei prodotti
agricoli.".
3. All'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente
comma:
"3bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito alle società cooperative che gestiscono
patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso è istituita
apposita riserva ammontante a 400 migliaia di euro a valere sulle disponibilità dell’UPB
4.3.2.6.2 (di cui 250 migliaia di euro dal capitolo 616804 e 150 migliaia di euro dal capitolo
616811) del bilancio della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, da destinare
alle società cooperative di cui al presente comma aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi
della presente legge. La quota delle risorse discendenti dalle residue disponibilità non
utilizzate su tale riserva è impiegata per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1.".
1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è aggiunto il seguente:
"ARTICOLO 27bis - 1. Gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani, che abbiano subito danni ai
beni immobili di pertinenza delle loro attività in conseguenza di attentati o azioni criminose
messi in atto dalla mafia o dalla criminalità organizzata, hanno la precedenza
nell'assegnazione in concessione a titolo gratuito di aree consortili, artigianali o di
infrastrutture di cui alla presente legge.
2. La precedenza di cui al comma 1 si applica a condizione che gli immobili risultino
danneggiati in maniera tale da compromettere il prosieguo dell'attività e che gli esercenti
abbiano sporto dettagliata denuncia all'autorità giudiziaria.".
1. Relativamente all'utilizzo delle misure agevolative, previste dal presente titolo a beneficio dei soggetti indicati agli articoli 5, 6, 7 e 9, è istituita con decreto del Presidente della Regione una Commissione di controllo composta da professionisti esperti in materia, che a tal fine prestano la propria attività a titolo gratuito, avente quale compito la valutazione della congruità e della economicità delle istanze di accesso alle misure agevolative e la rispondenza alle finalità sociali, sorrette da principi di economicità, per le quali vengono richieste.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, le parole "ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati" sono sostituite dalle parole "liquidati in sentenza o, in mancanza, secondo i minimi tariffari".
1. L'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 7. Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità
mafiosa. - 1. Le procedure amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge
sono attribuite all'ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della
criminalità mafiosa, istituito presso il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e
delle autonomie locali dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
delle autonomie locali.
2. L'ufficio di cui al comma 1 acquisisce le attestazioni dell'autorità competente in ordine
all'accertamento dell'autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per
l'ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento alla circostanza che la
vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
3. L'ufficio di cui al comma 1 esprime, altresì, pareri sul possesso da parte dei richiedenti
dei requisiti per l'assunzione presso le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4.".
1. L'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 8. Divieto di cumulo dei benefici. - 1. I benefici economici contemplati dalla presente
legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze
previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.
2. I soggetti beneficiari della presente legge, siano essi vittime o familiari, devono essere
del tutto estranei ad ambienti criminali e malavitosi.
3. Nel caso in cui la legislazione statale preveda elargizioni di benefici per le medesime
fattispecie, l'avente diritto è tenuto a presentare previamente istanza all’Amministrazione
statale e la Regione può intervenire soltanto a titolo di anticipazione.
4. Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo
modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.
5. In caso di concorso di benefici economici in ragione delle medesime circostanze da parte
di comuni o province siciliani, i soggetti interessati che optino per l'elargizione di miglior
favore, perdono il diritto ad ogni altra provvidenza economica prevista dalla Regione o dagli
enti locali. Qualora i soggetti interessati abbiano già avuto corrisposte da parte degli enti
locali elargizioni di importo inferiore rispetto a quelle previste dalla Regione, tali somme
sono detratte dall'intervento regionale.".
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dai
seguenti:
"1. I benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati.
1bis. In assenza di apposite sentenze che abbiano individuato gli autori del delitto, al
riconoscimento dello status di vittima innocente della mafia o della criminalità organizzata
provvede la commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, secondo le modalità di cui al comma
1ter.
1ter. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un protocollo d'intesa con il
Ministro dell'Interno affinché la commissione di cui al comma 1bis possa esprimersi sulle
istanze inoltrate per ottenere i benefici della presente legge.".
2. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, le parole "nel
periodo compreso tra il 1944 ed il 1960" sono sostituite dalle parole "nel periodo compreso
tra il 1944 ed il 1966".
3. Nel titolo dell'elenco allegato alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 le parole "nel
periodo compreso tra il 1944 e il 1960" sono sostituite con le parole "nel periodo compreso
tra il 1944 e il 1966" ed al medesimo elenco sono aggiunti i seguenti nominativi: Giuseppe
Scalia, Cattolica Eraclea (AG), 18 novembre 1945; Carmelo Battaglia, Tusa (ME), 24 marzo
1966.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 78 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2008 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della U.P.B.
4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1002, per l'esercizio finanziario medesimo.
1. I soggetti privati che per la realizzazione di opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ricettività turistica siano destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o sovvenzione pubblica in conto interessi o in conto capitale per un valore superiore a 100.000 euro, sono tenuti ad affidare la esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA).
1. L'imprenditore che a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicato sia dichiarato colpevole per il reato di cui all'articolo 367 codice penale, commesso al fine di godere di benefici a qualunque titolo concessi, compresi quelli di cui all3, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, è escluso per cinque anni dall’accesso a qualunque forma di beneficio, non solo di carattere economico, previsto dalla Regione o da altro ente pubblico regionale o locale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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