IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa della Repubblica portoghese (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) In conformità del piano d'azione del Consiglio e della Commissione
sul modo migliore per applicare le disposizioni del trattato di
Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in
particolare il punto 19 e il punto 51, lettera c), secondo cui entro
cinque anni dall'entrata in vigore del trattato dovrà essere affrontato
il problema dell'assistenza alle vittime effettuando un'analisi
comparativa dei programmi di risarcimento delle vittime e valutata la
possibilità di agire a livello di Unione.
(2) Il 14 luglio 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una
comunicazione intitolata "Vittime di reati nell'unione europea:
riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere". In data
15 giugno 2000 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla
comunicazione della Commissione.
(3) Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16
ottobre 1999, in particolare il punto 32, è indicato che dovrebbero
essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della
criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e
sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.
Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento
delle iniziative, sia statali sia non governative, per l'assistenza
alle vittime e la loro tutela.
(4) Occorre che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni
legislative e regolamentari, per raggiungere l'obiettivo di offrire
alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in
cui si trovano, un livello elevato di protezione.
(5) È importante prendere in considerazione e trattare le esigenze
della vittima in maniera globale e coordinata, evitando soluzioni
frammentarie o incoerenti che possano arrecarle pregiudizi ulteriori.
(6) Le disposizioni della presente decisione quadro non hanno pertanto
come unico obiettivo quello di salvaguardare gli interessi della
vittima nell'ambito del procedimento penale in senso stretto. Esse
comprendono altresì talune misure di assistenza alle vittime, prima,
durante e dopo il procedimento penale, che potrebbero attenuare gli
effetti del reato.
(7) Le misure di aiuto alle vittime della criminalità e, in
particolare, le disposizioni in materia di risarcimento e di mediazione
non riguardano le soluzioni che sono proprie del procedimento civile.
(8) È necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla
posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare
attenzione al diritto a un trattamento della vittima che ne salvaguardi
la dignità, al diritto di informare e di essere informata, al diritto
di comprendere ed essere compresa, al diritto di essere protetta nelle
varie fasi del processo e al diritto di far valere lo svantaggio di
risiedere in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato
commesso.
(9) Le disposizioni della presente decisione quadro non impongono
tuttavia agli Stati membri l'obbligo di garantire alle vittime un
trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento.
(10) Appare importante l'intervento di servizi specializzati e di
organizzazioni di assistenza alle vittime prima, durante e dopo il
processo penale.
(11) Alle persone che hanno contatti con le vittime va fornita una
formazione adeguata e sufficiente. Questa costituisce infatti un
aspetto fondamentale sia per le vittime sia per conseguire gli
obiettivi del procedimento.
(12) Occorrerebbe fare ricorso ai meccanismi di coordinamento dei punti
di contatto in rete negli Stati membri, sia a livello di sistema
giudiziario sia che colleghino organizzazioni di assistenza alle
vittime,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:
a) "vittima": la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche
fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati
direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del
diritto penale di uno Stato membro;
b) "organizzazione di assistenza alle vittime": un'organizzazione non
governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività
gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni
termini completa l'attività dello Stato in questo campo;
c) "procedimento penale": il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;
d) "procedimento": il procedimento inteso in senso lato, comprendente
cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in
quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di
assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo
svolgimento del processo penale;
e) "mediazione nelle cause penali": la ricerca, prima o durante il
procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e
l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente.
Articolo 2
Rispetto e riconoscimento
1.
Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un
ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si
adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento
debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il
procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente
protetti con particolare riferimento al procedimento penale. 2.
Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente
vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo
ottimale alla loro situazione.
Articolo 3
Audizione e produzione di prove
Ciascuno
Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita
durante il procedimento e di fornire elementi di prova. Ciascuno
Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità
competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al
procedimento penale.
Articolo 4
Diritto di ottenere informazioni
1.
Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo
contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la
vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per
quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle
informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi. Tali
informazioni sono almeno le seguenti:
a) il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza;
b) il tipo di assistenza che può ricevere;
c) dove e come può sporgere denuncia;
d) quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e qual è il suo ruolo in tale contesto;
e) come e a quali condizioni può ottenere protezione;
f) in quale misura e in quali termini ha accesso:
i) all'assistenza di un legale,
ii) al patrocinio gratuito, o
iii) a qualsiasi altra forma di assistenza,
qualora, nei casi di cui ai punti i) e ii), ne abbia diritto;
g) quali sono i requisiti per il diritto della vittima a ottenere un risarcimento;
h) qualora risieda in un altro Stato, a quali meccanismi speciali può
ricorrere la vittima per tutelare i propri interessi.
2. Ciascuno Stato membro garantisce che la vittima, se lo desidera, sia informata:
a) del seguito riservato alla sua denuncia;
b) degli elementi pertinenti che, in caso di azione penale, le
consentono di conoscere lo svolgimento del procedimento penale contro
la persona perseguita per i fatti che la riguardano, salvo i casi in
cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento;
c) della sentenza pronunciata dal giudice.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare,
almeno nei casi in cui esiste un pericolo per la vittima, che, al
momento del rilascio dell'imputato o della persona condannata per il
reato, sia possibile decidere di informare la vittima, se necessario.
4. Se uno Stato membro trasmette di sua iniziativa le informazioni di
cui ai paragrafi 2 e 3 esso deve garantire alla vittima il diritto di
scegliere di non riceverle, tranne quando la loro trasmissione sia
obbligatoria ai sensi delle regole di procedura penale applicabili.
Articolo 5
Garanzie in materia di comunicazione
Ciascuno
Stato membro adotta le misure necessarie per ridurre al massimo le
difficoltà di comunicazione per quanto riguarda la comprensione o la
partecipazione della vittima in qualità di testimone o parte in causa
nelle fasi più importanti del procedimento penale, allo stesso modo in
cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell'imputato.
Articolo 6
Assistenza specifica alla vittima
Ciascuno
Stato membro garantisce che le vittime abbiano accesso, gratuitamente
ove ne sussistano i requisiti, all'assistenza di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera f), punto iii), relativa al loro ruolo nel corso
del procedimento ed eventualmente al patrocinio gratuito di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto ii), in qualità di
possibili parti del procedimento penale.
Articolo 7
Spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale
Ciascuno
Stato membro, secondo le disposizioni nazionali applicabili, offre alla
vittima, che sia parte civile o testimone, la possibilità di essere
rimborsata delle spese sostenute a causa della sua legittima
partecipazione al procedimento penale.
Articolo 8
Diritto alla protezione
14 Novembre, 2006
1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di
protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o
alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata, qualora le
autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di
ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella
sfera della vita privata. 2. A tal fine e fatto salvo il
paragrafo 4, ciascuno Stato membro garantisce, se necessario
nell'ambito di una procedura giudiziaria, la possibilit àdi protezione
appropriata della sfera privata e dell'immagine fotografica della
vittima, dei suoi familiari o delle persone assimilabili.
3. Ciascuno Stato membro garantisce altres ìche si evitino i contatti
tra vittima e autori del reato negli edifici degli organi
giurisdizionali a meno che lo imponga il procedimento penale. A tal
fine, se del caso, ciascuno Stato membro provvede a munire
progressivamente tali edifici di luoghi di attesa riservati alle
vittime.
4. Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le pi
ùvulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza
pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in
base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in
condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano
compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.
Articolo 9
Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale
1.
Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di
ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa
al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del
procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda
altre modalità di risarcimento. 2. Ciascuno Stato membro adotta
le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato
risarcimento alla vittima.
3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni
restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del
procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo.
Articolo 10
Mediazione nell'ambito del procedimento penale
1.
Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito
dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo
tipo di misura. 2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che
eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel
corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano
presi in considerazione.
Articolo 11
Vittime residenti in un altro Stato membro
1.
Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti
siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo
le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno
Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in
particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal
fine dette autorità devono essere in grado, in particolare: - di
poter decidere sulla possibilit àdi raccogliere la deposizione della
vittima subito dopo che è stato commesso il reato,
- di ricorrere quanto pi ùpossibile alle disposizioni relative alla
videoconferenza e alla teleconferenza di cui agli articoli 10 e 11
della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea
(3), per l'audizione delle vittime residenti all'estero.
2. Ciascuno Stato membro assicura che la vittima di un reato in uno
Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere
denuncia dinanzi alle autorit àcompetenti dello Stato di residenza
qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato
commesso il reato o, in caso di reato grave, qualora non abbia
desiderato farlo.
L'autorit àcompetente dinanzi alla quale è stata sporta denuncia, se
non esercita la sua competenza a questo riguardo, trasmette la denuncia
senza indugio all'autorità competente nel territorio in cui è stato
commesso il reato. Tale denuncia è trattata secondo il diritto
nazionale dello Stato in cui è stato commesso il reato.
Articolo 12
Cooperazione tra Stati membri
Ciascuno Stato membro promuove, sviluppa e migliora la
cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più
efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento
penale, o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema
giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle
vittime.
Articolo 13
Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime
1. Ciascuno Stato membro promuove l'intervento, nell'ambito
del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito
di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno
e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone
all'uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e
il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.
2. Ciascuno Stato membro incentiva l'intervento nell'ambito del
procedimento di tali persone o di organizzazioni di assistenza alle
vittime, in particolare per quanto riguarda:
a) la comunicazione di informazioni alla vittima;
b) l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessit àimmediate;
c) l'accompagnamento della vittima, se necessario e possibile, nel
corso del procedimento penale; d) l'assistenza alla vittima, ove
richiesta, dopo la fine del procedimento.
Articolo 14
Formazione professionale delle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime
1. Ciascuno Stato membro incentiva, attraverso i servizi
pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza
alle vittime, iniziative atte a offrire un'adeguata formazione
professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque
entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle
necessità delle categorie più vulnerabili.
2. Il paragrafo 1 si applica in particolare alle forze di polizia e
agli operatori del settore della giustizia.
Articolo 15
Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento
1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché, nell'ambito del
procedimento in generale e in particolare negli ambienti in cui operano
organi la cui attività possa dare inizio ad un procedimento penale, la
vittima non abbia a subire pregiudizi ulteriori o inutili pressioni.
Ciò vale in particolare per una corretta accoglienza iniziale della
vittima e per la creazione, nei luoghi in questione, di condizioni
adeguate alla sua situazione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 ciascuno Stato membro
rivolge particolare attenzione alle strutture degli uffici giudiziari,
delle forze di polizia, dei servizi pubblici e delle organizzazioni di
assistenza alle vittime.
Articolo 16
Ambito di applicazione territoriale
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Articolo 17
Attuazione
Ciascuno Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini
dell'attuazione della presente decisione quadro:
- per quanto riguarda l'articolo 10, il 22 marzo 2006,
- per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, il 22 marzo 2004,
- per quanto riguarda le altre disposizioni, il 22 marzo 2002.
Articolo 18
Valutazione
Entro i termini indicati all'articolo 17, ciascuno Stato
membro trasmette al Segretariato generale del Consiglio e alla
Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella
legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione
quadro. Entro il termine di un anno successivo alle date in questione,
il Consiglio esamina, sulla scorta di una relazione elaborata dal
Segretariato generale in base alle informazioni fornite dagli Stati
membri e di una relazione scritta presentata dalla Commissione, le
misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente
decisione quadro.
Articolo 19
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
M-I. Klingvall
(1) GU C 243 del 24.8.2000, pag. 4.
(2) Parere reso il 12 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1. |