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Disposizioni
in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati.
Modifiche alla L. 575/65, e all'art. 3 della L. 223/91. Abrogazione
dell'art. 4 del DL 230/89, convertito, con modificazioni, dalla L.
282/89.
(G.U. 9 marzo 1996, n. 58) |
Art. 1
1. Il comma 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli
avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei
ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle
suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza
nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando
oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore
può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono
funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in
crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni".
Art.
2
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo
per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si
applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui,
previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e
di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro
o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le
facoltà attribuite presente articolo al curatore, al liquidatore e al
commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali".
Art. 3
1.
L'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, è abrogato.
2. Dopo l'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-nonies. - 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il
provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria
dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio
del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia
ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al
prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno.
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies
svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la
competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato
dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze. L'amministratore può
essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino
all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia
data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
2-decies.
3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi
dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27
marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla
liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della
gestione, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio
del Ministero delle finanze, secondo le attribuzioni di natura
contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del
Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il
dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può
avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore,
sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso,
l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 2-decies. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni
aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore
centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non
vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla
base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio,
acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e
sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies.
2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo
2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del
Ministero delle finanze è emanato entro trenta giorni dalla
comunicazione della proposta.
3. Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale
del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni
confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice
civile.
Art. 2-undecies. - 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies
versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per
la gestione di altri beni confiscati;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata,
dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli
registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è antieconomica,
con provvedimento del dirigente del competente ufficio dal territorio
del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la
distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la
procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla
solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio
del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia,
il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con
provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero
delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di
ordine pubblico e di protezione civile;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per
finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a
comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento
il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto
nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure,
preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito,
secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad
associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti
operanti nel territorio ove è sito l'immobile.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e
destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o
di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, previa
valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo
gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli
occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle
cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno
dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti
sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15,
commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello
determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta,
qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico. Nel caso
di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta
giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del
Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per
l'interesse pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera b).
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può
affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del
direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al
comma 1 dell'articolo 2-decies.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla
liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'ufficio del
registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali
l'Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata
omero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente
indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui
relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per
importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata
e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i
quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati,
dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo
Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies
e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti
a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
Art. 2-duodecies. - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre
1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio
finanziano 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei
commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito
presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle
disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche
parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali,
sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonchè
relativi a specifiche attività di:
a) risanamento di quartieri urbani degradati;
b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale
per giovani disoccupati.
2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di
cui al comma 1:
a) i comuni ove sono siti gli immobili;
b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le
comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le
associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei
due anni precedenti la richiesta.
3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore
regionale competente, previo parere di apposito comitato
tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai
commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalità di gestione
del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono
adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati
relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo
stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati
concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni
sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al
Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di
regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque
essere adottato.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies
e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano
state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il
provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-decies".
3. I decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2-duodecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dal comma 2 del presente
articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
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